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"Cosa rischiano le aziende se la formazione erogata non è idonea?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
15/03/2016 - Continua l’inchiesta che PuntoSicuro sta conducendo da qualche mese sulla
formazione alla sicurezza in Italia approfondendo con diversi articoli, interviste e contributi,
criticità e carenze. Una formazione che è piena di chiaroscuri, di
buoni strumenti formativi, ma anche di percorsi inefficaci e, a volte,
non conformi alla legge.
Una situazione in cui la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP), come ha sottolineato in un documento presentato a dicembre, rileva
“ampie
zone di elusione e/o evasione degli obblighi normativi relativi alla
formazione con il frequente ricorso a soluzioni di mera apparenza, il
rilascio di attestati formativi di comodo e/o al seguito di procedure
meramente burocratiche e prive di contenuti reali, con docenze affidate
a formatori non qualificati e la vendita di corsi in ‘formazione a distanza’ privi dei requisiti di legge, spesso anche di contenuti pertinenti”.
Tuttavia riguardo alla formazione erogata in Italia, specialmente
laddove qualitativamente inidonea, è bene ora porsi un’altra domanda.
Per poter rispondere a queste
semplici, ma importanti, domande, abbiamo intervistato uno degli avvocati che
in questi anni si sono più occupati di diritto penale del lavoro e dei temi
relativi alla responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001),
Rolando Dubini. Un avvocato che i
nostri lettori conoscono molto bene non solo per le sue pubblicazioni ma anche
per i suoi numerosi articoli
su PuntoSicuro.
Articolo e intervista a cura
di Tiziano Menduto
Nei processi conseguenti ad eventi infortunistici nei luoghi di lavoro
si affronta in aula il tema della formazione? Ad esempio ci si chiede sempre se
un comportamento insicuro da parte di un lavoratore non dipenda in realtà da
una carenza della formazione?
Rolando Dubini: Si, è una domanda fondamentale che viene posta in
sede di indagine preliminare dagli ufficiali di polizia giudiziaria della ASL
competente; e che nel dibattimento penale è oggetto di ampia trattazione da
parte dell’accusa quando carente, da parte della difesa quando adeguata e
sufficiente ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008.
Quel che pesa davvero è la
formazione specifica correlata alla
mansione e soprattutto alla lavorazione oggetto dell’infortunio.
In particolare gli elementi
rilevanti sono la qualificazione professionale e l’esperienza lavorativa
dell’infortunato, la chiarezza e leggibilità delle procedure (a questo
proposito consiglio di munirle di fotografie che indicano le modalità corrette e
le modalità scorrette vietate), il fatto che siano oggetto di formazione
specifica (con verifica dell’apprendimento) e che venga fatta vigilanza sul
loro rispetto, e vengano adottate misure disciplinari nei confronti di chi
contravviene alle norme aziendali di sicurezza.
Va inoltre documentata la
presenza dell’interessato ai corsi di formazione. Attenzione: se manca la firma
sul registro la formazione non esiste, ed è meglio adottare modalità di
identificazione del partecipante. Ad esempio attraverso l’acquisizione di copia
del documento d’identità.
Possiamo dunque dire che nelle aule di tribunale si valuta non solo la presenza/assenza
di un percorso formativo, ma anche la qualità o l
’efficacia della formazione
erogata?
R.D.: La qualità ed efficacia della formazione sono
decisive, la difesa cerca di dimostrare
che la formazione era idonea ad evitare l’infortunio, ma per far ciò è
necessario che l’azienda abbia effettivamente provveduto in tal senso.
L’ideale è quando lo stesso
infortunato e/o i suoi colleghi testimoni dichiarino di aver ricevuto la
formazione e di conoscere le modalità corrette di lavorazione, che indicano
nella loro deposizione.
Quali sono a suo parere le sentenze più esemplari in materia di
formazione?
R.D.: Fondamentale resta quella che afferma che la
verifica dell'apprendimento è obbligatoria
anche per i lavoratori, e non solo per dirigenti e preposti: la sentenza
della Cassazione Penale Sez. 3, 28 gennaio 2008, n. 4063.
La fattispecie riguardava un datore
di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale di Brescia
per i reati di cui all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994 [ora
articolo 28 D.Lgs. n. 81/2008] per avere omesso, quale titolare di un
laboratorio di confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi
reali e specifici presenti nell’ambiente di lavoro e legati alle particolari
situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione fattiva
con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per
la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure
di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le stesse, e,
testualmente, per aver violato l'obbligo di cui “
all’articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 [ora
articolo 37 D.Lgs. n. 81/2008]
per non
avere
progettato ed attuato una adeguata
attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi
specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica
di apprendimento”.
Richiamando la propria
giurisprudenza, la Suprema Corte ha costantemente affermato che "
in tema di prevenzione di infortuni, il
datore di lavoro deve controllare che siano osservate le disposizioni di legge
e quelle (procedure e istruzioni operative, oggetto di formazione adeguata e
sufficiente), eventualmente in aggiunta, impartite [al lavoratore];
ne consegue che, nell'esercizio
dell'attività lavorativa, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del
datore di lavoro che sia
venuto meno ai
doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni
forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi,
integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme
antinfortunistiche".
"
È infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza
del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i
lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente,
di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette".
Secondo la Cassazione, "
tali conclusioni si evincono non solo dallo
stesso, richiamato dal ricorrente, art. 4 d. l.vo 19.9.1994 n. 626 [ora
art. 18 D.Lgs. n. 81/2008],
che non pone
a carico del datore di lavoro il solo obbligo di allestire le misure di
sicurezza, ma anche una serie di controlli diretti o per interposta persona,
atti a garantirne l'applicazione, ma soprattutto dalla norma generale di cui
all'art. 2087 Codice Civile, la quale dispone che "l'imprenditore è tenuto
ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" [Corte di
Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza
23 ottobre 2008, n. 39888]. Si tratta dell'obbligo della
massima sicurezza tecnica, organizzativa e
procedurale concretamente attuabile.
In base alla mia esperienza, le
aziende che hanno adottato
sistemi
certificati di gestione della sicurezza sul lavoro (ad es. BS
18001/2007) sono spesso quelle meglio attrezzate ad erogare, anche
attraverso enti esterni, e ove consentito con modalità on-line efficaci,
formazione adeguata e sufficiente e a
controllare affinché detta educazione alla sicurezza non resti inapplicata.
E più in generale qual è oggi l
’orientamento giurisprudenziale riguardo
al valore causale della formazione in un evento incidentale?
R.D.: Ad esempio la sentenza del 2008 che ho in precedenza
richiamato chiarisce che l’errata e o insufficiente e incompleta valutazione
dei rischi produce una errata percezione del rischio, e in caso di formazione
trasferisce informazioni errate e non educa adeguatamente alla sicurezza
l’operatore.
E in ogni caso si ribadisce che occorre
la
verifica dell’apprendimento, la
cui miglior dimostrazione è data in dibattimento quando i testimoni, e/o
l’interessato, come abbiamo già detto, dichiarano di conoscere le modalità
corrette di lavoro, oppure hanno sottoscritto per accettazione l’istruzione
operativa pertinente.
Veniamo ad alcuni aspetti pratici. Quali sono gli elementi che la
polizia giudiziaria valuta per comprendere la qualità della formazione erogata
in azienda? Sono valutati solo gli aspetti documentali?
R.D.: In realtà viene valutato tutto. Ad esempio si valuta:
- la qualificazione professionale
dell’infortunato;
- l’esperienza lavorativa;
- l’avvenuta formazione
dell’infortunato, e dei colleghi che svolgono la stessa mansione;
- la qualità della formazione, il
contenuto;
- i registri di presenza;
- la verifica dell’apprendimento
e in particolare i controlli post formazione sull’applicazione delle regole
prevenzionistiche trasmesse.
Chiaramente la documentazione
deve essere a posto, e di qualità, per consentire prima la prevenzione e poi la
difesa.
Concludiamo questa breve intervista indicando quali sono oggi, a suo
parere, le principali deviazioni dell
’offerta formativa in Italia...
R.D.: Esistono significative zone oscure, venditori di certificati,
venditori di formazione di bassa qualità, proposte di formazione on-line anche in
casi non consentiti dalla legge, fino a vere e proprie truffe formative.
Il datore di lavoro dovrebbe
richiedere una dichiarazione scritta
dall’ente formatore dove questo dichiari la conformità alle norme vigenti
della formazione erogata, e l’assunzione di responsabilità in caso di
difformità.
Ed è bene controllare anche le
referenze...
E quali potrebbero essere delle soluzioni per evitare queste deviazioni?
R.D.: Ad esempio una maggior chiarezza degli Accordi Stato regione
in materia, con definizione dei modelli di modulistica consentita dalla legge,
e l’eliminazione di ogni forma di ambiguità ed incertezza in materia. Una cosa
fattibile... Il non volerla realizzare, come accaduto fino ad oggi, dimostra il
disinteresse di chi governa per questa delicata materia che attiene l’integrità
psicofisica di tutti coloro che frequentano i luoghi di lavoro.
Includerei, ora come ora, anche l’obbligo
di inviare alla Asl competente copia dell’offerta formativa elaborata dagli
enti, per conoscenza. Cosa che forse scoraggerebbe le situazioni più
truffaldine.
Ricordiamo alcuni recenti articoli di PuntoSicuro relativi all’attuale
situazione della formazione alla sicurezza in Italia:
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