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"D.Lgs. 81/2008: modifiche, variazioni e semplificazioni"
fonte www.puntosicuro.i / Normativa
30/03/2016 - Nei periodi in cui la normativa in materia di salute e sicurezza è
soggetta a continue variazioni, modifiche, quando le norme sono
investite da continue
semplificazioni e razionalizzazioni,
è necessario non solo dare puntuale informazione su ogni nuovo decreto,
legge circolare, ma anche continuare a ricordare nel tempo le
conseguenze delle novità normative e sottolineare le modifiche negli
adempimenti necessari per prevenire infortuni e malattie professionali.
Per questo motivo riguardo alle recenti modifiche del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ci affidiamo ancora agli atti del seminario “ Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008” che si è tenuto a Empoli il 27 novembre 2015.
L’intervento “
Decreto del ‘fare’ (D.L. 69/13) e ‘Jobs
Act’ (art. 20 D.L.vo 151/15) modifiche al D.L.vo 81/08 – aspetti generali”,
a cura di Massimo Bartalini (Tecnico della Prevenzione - U.O. tecnici della
Prevenzione PISLL – Zona Alta Val d’Elsa USL 7 – Siena),
si sofferma infatti su alcune delle novità del Testo Unico in riferimento sia
alla Legge
9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (il “decreto del fare”), sia al più recente
“ Jobs
Act”.
Il relatore si sofferma sulla “
Guida alle semplificazioni del decreto
legge del Fare”, elaborata dal ministero per la pubblica amministrazione e
la semplificazione.
Nella guida si accenna, ad
esempio, alle
semplificazioni per le
attività a basso rischio e si indica che se si considera che in Italia “un
piccolo esercizio commerciale ha gli stessi obblighi di un’attività
manifatturiera ad alto rischio, in coerenza con i principi internazionali
sempre più orientati sul ‘risk management’ e con le raccomandazioni europee
fondate sul principio di proporzionalità, sono stati previsti modelli e
procedure semplificati ‘su misura’ per le attività a basso rischio di infortuni
e malattie professionali, fermi restando i livelli di tutela sostanziale. La
stessa strada è stata percorsa in un altro settore delicatissimo per la
sicurezza pubblica, quale quello della prevenzione incendi, dove, per elevare
la tutela, si sono differenziate le procedure e gli stessi controlli sulla base
del rischio”.
E si indica che le disposizioni
del decreto del Fare prevedono che, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali saranno “individuati settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri
oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali
di settore dell’INAIL. Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. I datori di lavoro delle aziende che operano
nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali
possono effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello
semplificato che sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende
di utilizzare le procedure standardizzate già previste”.
Ricordando che siamo ancora in
attesa del decreto che individui tali settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, il relatore riporta anche altre
modifiche all’articolo 29 (Modalità di
effettuazione della valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/2008 conseguenti al Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 151. Ad esempio con riferimento al:
- comma 3-ter: in cui si indica
che l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il
tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e gli organismi paritetici
“rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la
riduzione dei livelli di rischio”;
- comma 6-quater: con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, “da adottarsi previo parere
della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,
sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui
agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti
informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk
Assessment)”. Il relatore ricorda che si tratta di uno “strumento basato sul
web che permette di eseguire una valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza sul proprio posto di lavoro. OiRA è stato progettato specificamente
per aiutare a valutare i rischi sul lavoro e aiutare a produrre una
documentazione della valutazione dei rischi incluso un piano d'azione su misura
per le esigenze del business. OiRA può essere utilizzato da chiunque voglia
valutare i relativi rischi per la salute e la sicurezza che possano esistere
sul posto di lavoro”.
L’intervento si sofferma su molte
altre
variazioni normative e
presenta:
- le
novità relative al DUVRI, relative cioè al Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze;
- le indicazioni del Decreto
Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in
materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori
stagionali del settore agricolo;
- il D.M. 13
febbraio 2014 relativo al “Recepimento delle procedure semplificate per
l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza nelle piccole e medie imprese”;
- le novità della legge
30 ottobre 2014, n. 161, relativa a “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013-bis”. Novità che hanno modificato l’articolo 28 (Oggetto della valutazione
dei rischi) del D.Lgs. 81/2008 – anche in relazione alla procedura
di infrazione n. 2010/4227 - con la modifica del comma 3-bis: ‘in
caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo
documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova
impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso
idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2,
lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede,
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’. E in
maniera simile all'articolo 29,
comma 3, sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi: ‘anche in caso di
rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque
dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento
delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’.
Rimandando ad una lettura
integrale delle tante indicazioni riassuntive delle novità normative contenute
nell’intervento (Ispettorato nazionale del lavoro, volontariato, Commissione
Consultiva Permanente, interpelli, registro infortuni, coordinatori
alla sicurezza, ....), concludiamo con le novità che riguardano il
lavoro accessorio.
L’intervento ricorda che per
contratto di lavoro accessorio si
intende “l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con
riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7000 € nel
corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Qualora il committente
sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di lavoro accessorio
rese a loro favore non possono eccedere il limite di € 2.000 nell’anno civile
per ciascun lavoratore. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì
rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, …”.
Il nuovo comma 8 dell’articolo 3
del D.Lgs. 81/2008 – come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 151 - indica che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di
lavoro accessorio, ‘le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme
speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un
committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21 (Disposizioni relative ai
componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile
e ai lavoratori autonomi, ndr). ‘Sono comunque esclusi dall’applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori
domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato
supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati
e ai disabili”.
“ Decreto del ‘fare’ (D.L. 69/13)
e ‘Jobs Act’ (art. 20 D.L.vo 151/15) modifiche al D.L.vo 81/08 – aspetti
generali”, a cura di Massimo Bartalini (Tecnico della Prevenzione -
U.O.
tecnici della Prevenzione PISLL – Zona Alta Val d’Elsa USL 7 – Siena),
intervento al seminario “Le più recenti modifiche ed integrazioni
apportate al D.Lgs. 81/2008” (formato
PDF, 4.61 MB).
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, “ Guida
alle semplificazioni del decreto legge del Fare” (formato PDF, 1.92 MB).
Tiziano Menduto
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