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"D.Lgs. 81/2008: modifiche, variazioni e semplificazioni"

fonte www.puntosicuro.i / Normativa

30/03/2016 - Nei periodi in cui la normativa in materia di salute e sicurezza è soggetta a continue variazioni, modifiche, quando le norme sono investite da continue  semplificazioni e razionalizzazioni, è necessario non solo dare puntuale informazione su ogni nuovo decreto, legge circolare, ma anche continuare a ricordare nel tempo le conseguenze delle novità normative e sottolineare le modifiche negli adempimenti necessari per prevenire infortuni e malattie professionali.
 
Per questo motivo riguardo alle recenti modifiche del  Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ci affidiamo ancora agli atti del seminario “ Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008” che si è tenuto a Empoli il 27 novembre 2015.

L’intervento “ Decreto del ‘fare’ (D.L. 69/13) e ‘Jobs Act’ (art. 20 D.L.vo 151/15) modifiche al D.L.vo 81/08 – aspetti generali”, a cura di Massimo Bartalini (Tecnico della Prevenzione - U.O. tecnici della Prevenzione PISLL – Zona Alta Val d’Elsa  USL 7 – Siena), si sofferma infatti su alcune delle novità del Testo Unico in riferimento sia alla Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (il “decreto del fare”), sia al più recente “ Jobs Act”.
 
Il relatore si sofferma sulla “ Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare”, elaborata dal ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Nella guida si accenna, ad esempio, alle semplificazioni per le attività a basso rischio e si indica che se si considera che in Italia “un piccolo esercizio commerciale ha gli stessi obblighi di un’attività manifatturiera ad alto rischio, in coerenza con i principi internazionali sempre più orientati sul ‘risk management’ e con le raccomandazioni europee fondate sul principio di proporzionalità, sono stati previsti modelli e procedure semplificati ‘su misura’ per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, fermi restando i livelli di tutela sostanziale. La stessa strada è stata percorsa in un altro settore delicatissimo per la sicurezza pubblica, quale quello della prevenzione incendi, dove, per elevare la tutela, si sono differenziate le procedure e gli stessi controlli sulla base del rischio”.
 
E si indica che le disposizioni del decreto del Fare prevedono che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno “individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL. Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali possono effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste”.
 
Ricordando che siamo ancora in attesa del decreto che individui tali settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il relatore riporta anche altre modifiche all’articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/2008 conseguenti al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Ad esempio con riferimento al:
- comma 3-ter: in cui si indica che l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e gli organismi paritetici “rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio”;
- comma 6-quater: con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, “da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)”. Il relatore ricorda che si tratta di uno “strumento basato sul web che permette di eseguire una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul proprio posto di lavoro. OiRA è stato progettato specificamente per aiutare a valutare i rischi sul lavoro e aiutare a produrre una documentazione della valutazione dei rischi incluso un piano d'azione su misura per le esigenze del business. OiRA può essere utilizzato da chiunque voglia valutare i relativi rischi per la salute e la sicurezza che possano esistere sul posto di lavoro”.
 
L’intervento si sofferma su molte altre variazioni normative e presenta:
- le novità relative al DUVRI, relative cioè al Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze;
- le indicazioni del Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
- il D.M. 13 febbraio 2014 relativo al “Recepimento delle procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese”;
- le novità della legge 30 ottobre 2014, n. 161, relativa a “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”. Novità che hanno modificato l’articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/2008 – anche in relazione alla procedura di infrazione n. 2010/4227 -  con la modifica del comma 3-bis: ‘in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.  Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’. E in
maniera simile all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi: ‘anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’.
 
Rimandando ad una lettura integrale delle tante indicazioni riassuntive delle novità normative contenute nell’intervento (Ispettorato nazionale del lavoro, volontariato, Commissione Consultiva Permanente, interpelli, registro infortuni, coordinatori alla sicurezza, ....), concludiamo con le novità che riguardano il lavoro accessorio.
 
L’intervento ricorda che per contratto di lavoro accessorio si intende “l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7000 € nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Qualora il committente sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore non possono eccedere il limite di € 2.000 nell’anno civile per ciascun lavoratore. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, …”.
Il nuovo comma 8 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 – come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - indica che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, ‘le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi, ndr). ‘Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili”.
 
 
Decreto del ‘fare’ (D.L. 69/13) e ‘Jobs Act’ (art. 20 D.L.vo 151/15) modifiche al D.L.vo 81/08 – aspetti generali”, a cura di Massimo Bartalini (Tecnico della Prevenzione - U.O. tecnici della Prevenzione PISLL – Zona Alta Val d’Elsa  USL 7 – Siena), intervento al seminario “Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008” (formato PDF, 4.61 MB).
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, “ Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare” (formato PDF, 1.92 MB).
 
 
Tiziano Menduto

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