News
"Trasporto GPL e formazione per il conducente di autocisterne"
fonte www.insic.it / Formazione ed informazione
30/03/2016 -
Il Quesito
Un conducente di autocisterne per il trasporto di GPL, oltre al certificato di formazione professionale previsto dalla normativa ADR e dalla formazione generale e specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è soggetto anche alla partecipazione al corso di formazione previsto dal D.M. 14 maggio 2004 titolo VI - norme di esercizio (D.M. relativo all'installazione ed all'esercizio depositi di gas inferiori a 13 mc)?
Secondo l'Esperto
Il D.M. 14 maggio 2004 è antecedente al D.Lgs. 81/2008 e quindi quando, al Titolo VI, viene detto che il conducente di autocisterne deve frequentare uno specifico corso di formazione, non era stato ancora fissato il principio generale, introdotto appunto con il D.Lgs. 81/2008, che il personale deve frequentare corsi di formazione generale e specifica in relazione ai rischi propri dell'attività che svolge.
Pertanto, se la formazione generale e specifica ricevuta per il trasporto di GPL ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (in aggiunta al certificato di formazione professionale previsto dalla normativa ADR) è stata regolarmente effettuata, essa dovrebbe già inglobare quanto veniva richiesta dal D.M. 14 maggio 2004 e che riguardava la "formazione specifica" sul trasporto di GPL.
Un conducente di autocisterne per il trasporto di GPL, oltre al certificato di formazione professionale previsto dalla normativa ADR e dalla formazione generale e specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è soggetto anche alla partecipazione al corso di formazione previsto dal D.M. 14 maggio 2004 titolo VI - norme di esercizio (D.M. relativo all'installazione ed all'esercizio depositi di gas inferiori a 13 mc)?
Secondo l'Esperto
Il D.M. 14 maggio 2004 è antecedente al D.Lgs. 81/2008 e quindi quando, al Titolo VI, viene detto che il conducente di autocisterne deve frequentare uno specifico corso di formazione, non era stato ancora fissato il principio generale, introdotto appunto con il D.Lgs. 81/2008, che il personale deve frequentare corsi di formazione generale e specifica in relazione ai rischi propri dell'attività che svolge.
Pertanto, se la formazione generale e specifica ricevuta per il trasporto di GPL ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (in aggiunta al certificato di formazione professionale previsto dalla normativa ADR) è stata regolarmente effettuata, essa dovrebbe già inglobare quanto veniva richiesta dal D.M. 14 maggio 2004 e che riguardava la "formazione specifica" sul trasporto di GPL.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 863 volte.
Pubblicità