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"Interpello: il POS deve essere redatto prima dell'inizio dei lavori"
fonte www.puntosicuro.it / QUESITI
01/04/2016 - Fino ad oggi era abbastanza usuale che le
nuove imprese edili utilizzassero
il comma 3-bis dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 – un comma aggiunto
al Testo Unico dal D.Lgs. 106/2009 e poi modificato dalla legge n. 161 del 30 ottobre 2014 - per
posporre l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del
Piano Operativo di Sicurezza (POS):
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
(...)
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi
elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di
inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova
impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui
al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale
documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
(...)
Ma un’importante risposta della Commissione Interpelli ad un quesito inviato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori), che PuntoSicuro pubblica in anteprima, potrebbe spingere le imprese edili a realizzare e trasmettere subito la valutazione dei rischi e il Piano operativo di sicurezza, strumento essenziale per la prevenzione degli infortuni.
Ma un’importante risposta della Commissione Interpelli ad un quesito inviato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori), che PuntoSicuro pubblica in anteprima, potrebbe spingere le imprese edili a realizzare e trasmettere subito la valutazione dei rischi e il Piano operativo di sicurezza, strumento essenziale per la prevenzione degli infortuni.
Stiamo parlando del recente
Interpello n. 3/2016 del 21 marzo 2016 che
ha, infatti, per oggetto la “
risposta al
quesito relativo all'applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008”.
Federcoordinatori aveva infatti
inviato alla
Commissione Interpelli,
prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, un quesito in merito alle “
modalità
con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di
nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall'art. 28 comma 3-bis del
d.lgs. n. 81/2008 che prevede che per tali imprese il datore di lavoro è tenuto
ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo
documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
E in particolare la federazione sindacale ha chiesto il parere della
Commissione per sapere se “
il principio enunciato dal sopracitato art.
28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di posticipare la redazione
del DVR, sia applicabile anche al POS”.
Come sempre, per rispondere al
quesito la Commissione Interpelli fa alcune
premesse normative.
Dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs.
n. 81/2008, da noi riportato a inizio articolo, si segnala anche il contenuto
dell’
art. 89, comma 1, lett. h),
sempre del d.lgs. n. 81/2008, che definisce
il " piano operativo
di sicurezza”:
Articolo 89 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
intendono per:
(...)
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro
dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell’ALLEGATO XV;
(...)
Fatte queste doverose premesse, la
Commissione fornisce le seguenti
indicazioni.
Il principio enunciato dall'art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008,
circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall'inizio della nuova
attività, “
non è applicabile al POS sia
perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata
redazione, prima dell'inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per
l'esecuzione di verificare ‘
l'idoneità del
piano operativo di sicurezza
, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo
[...]’ (art. 92, co 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato
penalmente”.
E, conclude la Commissione, è opportuno evidenziare che, “in caso di
costituzione di nuova impresa, l'art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008,
anche se consente l'elaborazione del DVR entro 90 giorni dall'inizio della
nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad
effettuare immediatamente la valutazione dei rischi” e a dare ‘
immediata evidenza, attraverso idonea
documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b),
c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza’.
In relazione alla rilevanza della
risposta fornita dalla Commissione Interpelli, per concludere l’articolo di presentazione
dell’Interpello abbiamo rivolto qualche breve domanda a Fabrizio
Lovato, presidente di Federcoordinatori.
Quella della Commissione Interpelli era una risposta scontata?
Fabrizio Lovato: No, non era assolutamente scontata ed è invece una
risposta chiara della quale non possiamo che ringraziare la Commissione e il
suo presidente Giuseppe Piegari. È importante che il Ministero si sia espresso
su questo tema...
Ricordiamo la situazione che ha originato il quesito...
F.L.: Molte nuove imprese, che a volte vengono costituite in brevissimo
tempo, anche in un giorno, mandano i documenti al coordinatore alla sicurezza e
avvisano che devono entrare in cantiere a lavorare. Ma se il coordinatore
chiede la documentazione relativa alla valutazione, al POS, rispondono che, a
norma dell’articolo 28 del TU, si hanno 90 giorni per trasmetterla...
Dunque molte nuove imprese partono con i lavori senza avere un POS...
F.L.: Sì, per molte imprese spesso la documentazione di sicurezza è
l’ultimo dei problemi... Ma senza valutazione del rischio non sai che
dispositivi di protezione far utilizzare ai lavoratori, non sai che formazione
fare, ... Invece è necessario subito un piano operativo di
sicurezza per poter tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori. E la
risposta della Commissione Interpelli, sulla non applicabilità dell’art. 28,
comma 3-bis, è ora chiara e inequivocabile.
Intervista e articolo a cura di Tiziano
Menduto
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