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"Velocipede e infortuni in itinere: linea guida INAIL "
fonte www.insic.it / INFORTUNI
01/04/2016 -
Con la
Circolare n.14 del 25 marzo 2016 sono state dettate le Linee guida per la trattazione dei casi di
infortuni in itinere in caso di utilizzo del
velocipede.
La circolare, in allegato alla notizia, riassume brevemente la disciplina giuridica dell'infortunio in itinere che resta integralmente confermata, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui un evento infortunistico capiti trovandosi a bordo del velocipide, con l'eccezione introdotta dalla legge 221/2015.
L'art. 5, commi 4 e 5, della legge 221/2015 (Collegato Ambientale - vedi il nostro aggiornamento) prevede infatti l'inserimento, agli articoli 2 e 210 del d.p.r. 1124/1965, del seguente periodo: "L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'art.50 d.lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni deve intendersi sempre necessitato".
Infortuni in bicicletta e indennizzi prima del Collegato Ambientale
Spiega INAIL che in precedenti indicazioni (lettera Direzione centrale prestazioni 8476 del 7 novembre 2011. "Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta)" aveva chiarito che la valutazione sul carattere "necessitato" dell'uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, costituisse discrimine ai fini dell'indennizzabilità "soltanto quando l'evento lesivo si fosse verificato nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si fosse verificato su pista ciclabile o zona interdetta al traffico".
Pertanto, l'infortunio occorso su strada aperta al traffico di veicoli a motore andava indennizzato solo "[...] in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l'uso della bicicletta, mentre "[...] dalla sussistenza di dette condizioni, si potesse prescindere qualora l'infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto".
Il Collegato Ambientale e la previsione sul velocipede
Tuttavia, con il Collegato Ambientale alla Legge di stabilità 2016 il legislatore ha sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l'evento si verifica, l'infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all'indennizzo.
Regole sull'indennizzo per infortunio in itinere con velocipede
In riferimento alla disciplina giuridica dell'infortunio in itinere, l'art. 12 d.lgs.38/2000 sancisce che l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Emerge il concetto di normalità del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che deve essere affrontato per esigenze e finalità lavorative e, ovviamente, in orari confacenti con quelli lavorativi in modo tale che il lavoratore non abbia possibilità di una scelta diversa, né in ordine al tragitto, né in ordine all'orario.
Il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità (es. traffico più scorrevole rispetto a quello del percorso più breve ecc.).
Se l'infortunio occorso a bordo di velocipede si verifica su pista ciclabile per accedere alla quale il lavoratore abbia affrontato un percorso più lungo di quello normale nei termini surriferiti, spiega INAIL, l'evento dovrà essere indennizzato, purché, ovviamente, detto percorso sia stato affrontato per esigenze e finalità lavorative e in orari congrui rispetto a quelli lavorativi.
La tutela assicurativa non opera nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.
Le brevi soste che non espongono l'assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l'indennizzabilità dello stesso.
Ai fini della tutela assicurativa, aggiunge INAIL nella circolare n.14/2016, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l'eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata.
L'uso del mezzo privato è ritenuto "necessitato" quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l'intero percorso), nonché quando non c'è coincidenza fra l'orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l'attesa e l'uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l'assenza del lavoratore dalla propria famiglia.
La valutazione in ordine alla necessità dell'uso del mezzo privato di trasporto va condotta con "criteri di ragionevolezza", indicati in Circolare n.14/2016
Da ciò consegue che la necessità del mezzo privato va accertata caso per caso, anche perché fuori dalle ipotesi di necessità dell'utilizzo del mezzo privato si ricade nell'ambito del rischio elettivo non assicurativamente protetto.
Tale valutazione risulta superflua, alla luce dell'art.5, commi 4 e 5, della legge 221/2015, per gli infortuni occorsi a bordo del velocipede in quanto il suo utilizzo è considerato dalla norma sempre necessitato e, quindi, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.
Colpa del lavoratore e indennizzo
Resta, invece confermato che riguardo all'infortunio accaduto per colpa del lavoratore, gli aspetti soggettivi della condotta dell'assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme) non assumono rilevanza ai fini dell'indennizzabilità, in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo.
A seguito dell' analisi di diverse sentenze della Corte di Cassazione, INAIL nella circolare n.14/2016 conclude affermando che anche l'infortunio occorso a bordo del velocipede dovrà essere escluso dalla tutela ogniqualvolta, esaminate le circostanze nelle quali l'incidente si sia verificato (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza) la qualificazione dell'elemento soggettivo del lavoratore debba essere definito in termini di rischio elettivo e non di colpa.
Riferimenti normativi:
Circolare n.14 del 25 marzo 2016
Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede.
La circolare, in allegato alla notizia, riassume brevemente la disciplina giuridica dell'infortunio in itinere che resta integralmente confermata, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui un evento infortunistico capiti trovandosi a bordo del velocipide, con l'eccezione introdotta dalla legge 221/2015.
L'art. 5, commi 4 e 5, della legge 221/2015 (Collegato Ambientale - vedi il nostro aggiornamento) prevede infatti l'inserimento, agli articoli 2 e 210 del d.p.r. 1124/1965, del seguente periodo: "L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'art.50 d.lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni deve intendersi sempre necessitato".
Infortuni in bicicletta e indennizzi prima del Collegato Ambientale
Spiega INAIL che in precedenti indicazioni (lettera Direzione centrale prestazioni 8476 del 7 novembre 2011. "Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta)" aveva chiarito che la valutazione sul carattere "necessitato" dell'uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, costituisse discrimine ai fini dell'indennizzabilità "soltanto quando l'evento lesivo si fosse verificato nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si fosse verificato su pista ciclabile o zona interdetta al traffico".
Pertanto, l'infortunio occorso su strada aperta al traffico di veicoli a motore andava indennizzato solo "[...] in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l'uso della bicicletta, mentre "[...] dalla sussistenza di dette condizioni, si potesse prescindere qualora l'infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto".
Il Collegato Ambientale e la previsione sul velocipede
Tuttavia, con il Collegato Ambientale alla Legge di stabilità 2016 il legislatore ha sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l'evento si verifica, l'infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all'indennizzo.
Regole sull'indennizzo per infortunio in itinere con velocipede
In riferimento alla disciplina giuridica dell'infortunio in itinere, l'art. 12 d.lgs.38/2000 sancisce che l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Emerge il concetto di normalità del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che deve essere affrontato per esigenze e finalità lavorative e, ovviamente, in orari confacenti con quelli lavorativi in modo tale che il lavoratore non abbia possibilità di una scelta diversa, né in ordine al tragitto, né in ordine all'orario.
Il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità (es. traffico più scorrevole rispetto a quello del percorso più breve ecc.).
Se l'infortunio occorso a bordo di velocipede si verifica su pista ciclabile per accedere alla quale il lavoratore abbia affrontato un percorso più lungo di quello normale nei termini surriferiti, spiega INAIL, l'evento dovrà essere indennizzato, purché, ovviamente, detto percorso sia stato affrontato per esigenze e finalità lavorative e in orari congrui rispetto a quelli lavorativi.
La tutela assicurativa non opera nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.
Le brevi soste che non espongono l'assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l'indennizzabilità dello stesso.
Ai fini della tutela assicurativa, aggiunge INAIL nella circolare n.14/2016, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l'eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata.
L'uso del mezzo privato è ritenuto "necessitato" quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l'intero percorso), nonché quando non c'è coincidenza fra l'orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l'attesa e l'uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l'assenza del lavoratore dalla propria famiglia.
La valutazione in ordine alla necessità dell'uso del mezzo privato di trasporto va condotta con "criteri di ragionevolezza", indicati in Circolare n.14/2016
Da ciò consegue che la necessità del mezzo privato va accertata caso per caso, anche perché fuori dalle ipotesi di necessità dell'utilizzo del mezzo privato si ricade nell'ambito del rischio elettivo non assicurativamente protetto.
Tale valutazione risulta superflua, alla luce dell'art.5, commi 4 e 5, della legge 221/2015, per gli infortuni occorsi a bordo del velocipede in quanto il suo utilizzo è considerato dalla norma sempre necessitato e, quindi, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.
Colpa del lavoratore e indennizzo
Resta, invece confermato che riguardo all'infortunio accaduto per colpa del lavoratore, gli aspetti soggettivi della condotta dell'assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme) non assumono rilevanza ai fini dell'indennizzabilità, in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo.
A seguito dell' analisi di diverse sentenze della Corte di Cassazione, INAIL nella circolare n.14/2016 conclude affermando che anche l'infortunio occorso a bordo del velocipede dovrà essere escluso dalla tutela ogniqualvolta, esaminate le circostanze nelle quali l'incidente si sia verificato (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza) la qualificazione dell'elemento soggettivo del lavoratore debba essere definito in termini di rischio elettivo e non di colpa.
Riferimenti normativi:
Circolare n.14 del 25 marzo 2016
Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede.
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