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"La documentazione relativa a nomine, deleghe e formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Modulistica
05/04/2016 - In relazione a quanto previsto dal D.L. n.5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35, la disciplina dei
controlli sulle imprese deve
essere ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei
controlli stessi, e dei relativi adempimenti burocratici, alla
effettiva tutela del rischio. E in questa politica di semplificazione
rientra anche l’importanza della trasparenza nelle
pubbliche amministrazioni in relazione alle tipologie di controlli e agli obblighi e adempimenti richiesti.
Per questo motivo torniamo ad occuparci dello spazio web che l’ Azienda ULSS 9 di Treviso ha dedicato proprio alla trasparenza dei controlli e, in particolare, ad una
check list dedicata alla
documentazione relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Una check list già presentata in un precedente articolo di PuntoSicuro e recentemente aggiornata (gennaio 2016).
Ricordiamo innanzitutto che la “
CHECK LIST 1 - Documentazione aziendale
relativa alla sicurezza sul lavoro”, vuole garantire alle imprese “la
chiara individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sui principali
obblighi e sui relativi adempimenti imposti” con riferimento a quanto contenuto
nelle
linee guida in materia di
controlli emanate dalla Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 in
ottemperanza all’art. 14 del già citato Decreto legge del 9 febbraio 2012.
Inoltre è bene sottolineare che dalla
lista di controllo, che riguarda tutte le aziende in cui sono presenti
lavoratori dipendenti o equiparati, “sono
esclusi
i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell’ambiente, alla gestione dei
rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza
sul lavoro, in particolare con il D.Lgs. 81/2008 e che non rientrano, salvo
situazioni eccezionali, nei controlli effettuati dallo SPISAL”.
Invitando i lettori a visionare
integralmente la check list e rimandando a quanto già riportato nel precedente
articolo di presentazione, ci soffermiamo oggi sulla
documentazione relativa alle designazioni, nomine e deleghe delle
figure aziendali della sicurezza.
Partiamo dai documenti
obbligatori per tutte le aziende e in tutti i settori di attività:
-
nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione): si ricorda che, nei casi previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008,
l’RSPP può essere il datore di lavoro. E che la nomina deve avvenire prima di
iniziare l’attività;
-
attestato di comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL: la
comunicazione all’INAIL è prevista in via telematica. Avviene “in caso di nuova
elezione o designazione. In sede di prima applicazione andava comunicato il
nominativo del RLS in carica”;
-
designazione addetti squadra antincendio e designazione addetti al
primo soccorso: “i lavoratori designati non possono rifiutare la
designazione se non per giustificato motivo” (art. 43, comma 3, D.Lgs. 81/2008).
Deve avvenire “prima di iniziare l’attività”.
Veniamo ad altri documenti
necessari in particolari condizioni:
-
nomina ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione): “non
è obbligatorio designare gli ASPP in tutte le aziende; la loro eventuale nomina
e il numero devono essere rapportati alle caratteristiche dell’azienda” (c. 2
art. 31, D.Lgs. 81/2008);
-
nomina Medico competente: “la nomina del medico
competente è obbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza
sanitaria (art. 41); il medico competente deve essere in possesso dei requisiti
di cui all’art. 38”. La nomina deve avvenire “prima di iniziare l’attività in
quanto i lavoratori devono essere sottoposti a visita preventiva”;
-
verbale di elezione o designazione del RLS ( Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza): “eletto nelle aziende fino a 15 addetti,
designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali nelle aziende con oltre 15
addetti. In caso di assenza di soggetti disponibili, è possibile ricorrere al
RLS territoriale. In specifiche situazioni è previsto il rappresentante di sito
produttivo (art. 49)”.
-
deleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle
previste dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008): “la delega deve essere accettata dal
delegato e non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro.
Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro.
La delega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento”;
-
subdeleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse
quelle previste dall’art. 17): “la subdelega deve essere accettata dal
subdelegato e dal datore di lavoro e non esclude l’obbligo di vigilanza da parte
del datore di lavoro e del subdelegante. Ciò che viene delegato sono alcune
funzioni e non il ruolo di datore di lavoro. Non sono possibili ulteriori sub
deleghe. La subdelega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi
momento”.
La lista di controllo si sofferma
poi sulla
documentazione relativa
all’informazione, formazione e addestramento.
Ad esempio con riferimento alla
formazione di RSPP (lavoratore,
consulente esterno o, in alternativa, datore di lavoro) e
ASPP:
-
attestato di formazione del Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP:
la formazione è relativa da un corso di durata variabile “in funzione del tipo
di attività svolta in base al codice ATECO (vedi allegato II dell’accordo
21/12/2011)”. Anche l’aggiornamento è in in funzione del tipo di attività
svolta. Sono “esonerati dal corso (ma non dalla frequenza agli aggiornamenti,
decorsi 5 anni dal 11/01/2012) i datori di lavoro: che hanno già frequentato
corsi conformi all’art. 3 del DM 16/01/1997; esonerati dall’art. 95 del D.Lgs.
626/94; in possesso di formazione per i compiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08)”;
-
attestato di formazione del lavoratore o del consulente esterno che
svolge le funzioni di RSPP: “la formazione necessaria varia in funzione dei
crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall’azienda
(codice ATECO)”;
-
attestato di formazione dell’ASPP: “la designazione di ASPP non è
obbligatoria. La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi
del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall’azienda (codice
ATECO)”.
La lista di controllo si sofferma
anche sulla
documentazione relativa
a:
- attestato di formazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
- attestato di formazione degli addetti alla squadra antincendio
ed emergenze;
- attestato di idoneità tecnica al ruolo di addetto
antincendio;
- attestato di formazione degli addetti al primo soccorso;
- attestato formazione generale e specifica dei lavoratori;
- attestato di formazione dei dirigenti;
- attestato di formazione dei preposti;
- attestato di formazione ed abilitazione degli addetti ad
attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione;
- attestato di formazione su rischi specifici previsti dai
titoli successivi al 1° del DLgs.81/08;
- documentazione dell’avvenuto addestramento all’uso di
macchine e attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
- documentazione dell’avvenuta informazione dei lavoratori;
- attestato abilitazione per le attività di bonifica di materiali
contenenti amianto;
- attestato formazione addetti montaggio ponteggi;
- documentazione esercitazioni antincendio;
- luoghi confinati: documentazione della formazione del personale;
- patente di
abilitazione all’impiego di gas tossici;
- altre abilitazioni previste da norme speciali (patentino conduzione
caldaie, soggetti abilitati ad operare su parti in tensione, ...).
Concludiamo riportando l’
indice generale della check list:
1. Valutazione dei rischi, certificati, autorizzazioni
2. Sistemi di gestione della sicurezza
3. Designazioni, nomine e deleghe delle figure aziendali
della sicurezza
4. Informazione, formazione, addestramento
5. Registro degli infortuni
6. Sorveglianza sanitaria e rapporti con il medico
competente
7. Attrezzature macchine e impianti
8. Dispositivi individuali di protezione
9. Gestione delle emergenze
10. Cantieri temporanei e mobili
11. Registri, autorizzazioni e comunicazioni varie
12. Libro unico del lavoro (LUL)
ULSS 9 Treviso, “ CHECK LIST 1 -
Documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro”, documento
elaborato dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione
Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro,
Ver. 13 del 13/01/2016 (formato PDF, 415 kB).
RTM
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