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"Campi elettromagnetici: valutare i rischi e attuare le misure"
fonte www.puntosicuro.it / Campi elettromagnetici
05/04/2016 -
Come più volte ricordato dal nostro giornale, anche se in Italia
siamo ancora in attesa del recepimento (dovrà avvenire entro il
1° luglio 2016) della Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni relative all’
esposizione ai campi elettromagnetici e
della riformulazione del Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/2008,
rimane comunque valido il principio espresso nell’articolo 28 del Testo
Unico: il datore di lavoro deve
valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e deve attuare le appropriate misure di tutela.
Ma come
valutare i rischi
derivanti dai campi elettromagnetici?
Per avere qualche suggerimento
sulla valutazione, con riferimento alla Direttiva europea 2013/35/UE (direttiva
EMF), ci siamo soffermati nelle scorse settimane sulla “
Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE
relativa ai campi elettromagnetici. Volume 1: Guida pratica”, prodotta
dalla Commissione Europea per aiutare i datori di lavoro a ottemperare agli
obblighi previsti.
E abbiamo già presentato, in un precedente
articolo, le prime due fasi (preparazione e identificazione di pericoli e
soggetti a rischio) correlate al processo derivante dalla piattaforma
per la valutazione dei rischi interattiva online (OiRA). Uno strumento
di supporto a cui si fa riferimento anche nel D.Lgs. 81/2008 e che è ospitato su un sito europeo dedicato.
Ricordando che il
processo OiRA è diviso in quattro fasi
(preparazione, identificazione, valutazione e piano d’azione), focalizziamo ora
la nostra attenzione sulla
terza fase:
la
valutazione dei rischi e la
definizione delle priorità.
La guida ricorda che la valutazione
dei rischi “può comportare
diversi gradi
di complessità: da un semplice giudizio in base al quale il rischio viene
definito basso, medio o alto a una raffinata analisi quantitativa”. E di norma una
semplice valutazione “sarà opportuna laddove i campi sono tutti a un livello
basso”, anche con riferimento alla tabella 3.2 (Prescrizioni per le valutazioni
specifiche dei campi
elettromagnetici relative ad attività lavorative, apparecchiature e luoghi
di lavoro comuni) presente nella guida.
Laddove invece i campi saranno
prevedibilmente più forti, “la valutazione sarà probabilmente più complessa e
potrebbe includere una valutazione quantitativa per stabilire l’entità degli
eventuali pericoli”.
Inoltre la valutazione dei rischi
dovrà tener conto non solo della
gravità
di un evento pericoloso ma anche della
probabilità
che tale evento si verifichi.
Riguardo alla
gravità nel luogo di lavoro si
sottolinea che le interazioni dei campi elettromagnetici “possono dar luogo a
una serie di esiti di diversa gravità”. E una tabella nella guida riporta
alcuni “esempi degli esiti e dei livelli di gravità possibili derivanti dalle
interazioni dei campi elettromagnetici”, esiti che possono andare, ad esempio, da
sensazioni di vertigini e nausea o percezione di lampi di luce, fino alla propulsione
di oggetti ferromagnetici, ad aumenti considerevoli della temperatura dei
tessuti e all’accensione di atmosfere infiammabili e innesco di detonatori.
E la
valutazione della probabilità dovrà poi “tener conto di una serie
di fattori come l’accesso al campo e la natura delle mansioni svolte. Spesso
l’accesso a forti campi
elettromagnetici è limitato per altri motivi, come pericoli di natura
meccanica o elettrica. In tali circostanze non sarà necessario applicare
ulteriori restrizioni. Analogamente, la valutazione della probabilità dovrebbe
tener conto del processo di lavoro. Un
forno
a induzione può, ad esempio, funzionare a pieno regime durante la fase di
riscaldamento iniziale, ma solitamente in questa parte del ciclo i lavoratori
non si trovano in stretta prossimità del forno. Successivamente, dopo la
fusione della carica, il forno può funzionare a regime ridotto, e pertanto
l’entità del campo sarà assai inferiore”.
Inoltre, oltre a tenere conto dei lavoratori
particolarmente a rischio, la valutazione deve considerare i rischi
derivanti da
interazioni dirette e
indirette che sarà opportuno valutare separatamente:
-
effetti diretti: “la valutazione dei rischi derivanti dalle
interazioni dirette dei campi
elettromagnetici con i lavoratori dovrà tener conto delle caratteristiche
dei campi magnetici accessibili. I fattori principali che influiscono
sull’entità di un pericolo sono la frequenza o le frequenze e l’intensità del
campo. Tuttavia, possono rivelarsi importanti anche altri fattori come la forma
d’onda, l’uniformità spaziale e le variazioni nel tempo dell’intensità del
campo. In tale aspetto della valutazione è essenziale stabilire se i lavoratori
potrebbero subire esposizioni superiori ai VLE” (valori limite di esposizione).
Qualora i valori limite di esposizione non possano essere superati, “non vi
sarà pericolo di effetti diretti”. In generale, per campi variabili nel tempo
con frequenze comprese tra 1 Hz e 6 GHz, “non è facile misurare o calcolare i
VLE; quasi sempre per i datori di lavoro sarà più opportuno valutare se i campi
accessibili superano i livelli di azione (LA) previsti per gli effetti diretti.
Se i livelli di azione non sono superati, è impossibile che siano superati i
VLE. La direttiva EMF non impone ai datori di lavoro di effettuare calcoli o
misurazioni per verificare che i livelli di azione non siano superati, a meno
che risulti impossibile ottenere tale informazione in altra maniera”. E qualora
i datori di lavoro “non siano in grado di dimostrare la conformità ai LA o ai VLE
sulla base di informazioni facilmente reperibili, possono effettuare una
valutazione più dettagliata oppure prendere in considerazione la possibilità di
adottare misure che limitino l’accesso ai campi in questione”;
-
effetti indiretti: “i campi
elettromagnetici possono comportare rischi per la sicurezza e la salute,
derivanti dall’interazione con oggetti presenti nel campo. La direttiva EMF
impone di valutare anche questi rischi separatamente dai rischi derivanti dagli
effetti diretti”. Sono individuati una serie di
effetti indiretti che può essere necessario valutare: “interferenza
con apparecchiature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori
cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo); rischio
propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici; innesco di
dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); incendi ed esplosioni dovuti
all’accensione di materiali infiammabili da scintille prodotte da campi
indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; correnti di contatto”. La
direttiva EMF “definisce i LA per aiutare i datori di lavoro a valutare i
rischi per due di questi effetti indiretti: il rischio propulsivo di oggetti
ferromagnetici in campi magnetici statici e le correnti di contatto”. Mentre per
i rimanenti effetti indiretti “non ci sono LA, ma le norme europee forniscono
ulteriori orientamenti per la valutazione dei rischi”.
L’ultima parte del processo di
valutazione OiRA riguarda infine due diversi aspetti:
-
decisioni sulle azioni preventive: “una volta individuati i rischi,
occorre anzitutto chiedersi se sia possibile eliminarli. Sarebbe possibile
ridurre l’intensità di campo a un livello che non presenti rischi, oppure è
possibile impedire l’accesso al campo? Ove possibile, le decisioni relative
alle azioni preventive dovrebbero essere adottate nelle fasi di progettazione o
acquisto di nuovi processi o apparecchiature”;
-
attuazione delle misure: “qualora risulti necessario intervenire, è
importante definire le priorità dell’attuazione di misure di protezione e
prevenzione. La priorità deve essere di norma stabilita in base all’entità del
rischio e alla gravità dell’esito del potenziale evento pericoloso. Talvolta
potrebbe essere impossibile attuare rapidamente tutte le nuove misure. In tal
caso occorrerà decidere se introdurre alcune misure temporanee che consentano
di proseguire il lavoro fino all’attuazione di misure di prevenzione
permanenti. In alternativa si può decidere di bloccare il lavoro fino
all’introduzione delle nuove misure”.
La guida, che ricorda anche quanto
sia importante la documentazione della valutazione dei rischi, si focalizza
infine sul tema del
monitoraggio e esame
della valutazione dei rischi.
È infatti importante “esaminare
periodicamente la
valutazione dei rischi
per verificarne l’adeguatezza, nonché l’efficacia delle misure di protezione e
prevenzione. Tale esame deve tener conto dei risultati degli eventuali
controlli di routine sulle condizioni delle apparecchiature, poiché qualunque
deterioramento potrebbe incidere sulle conclusioni della valutazione dei rischi”.
Ed è anche indispensabile riesaminare la valutazione dei rischi “nel caso di
cambiamento delle apparecchiature in uso o di modifica delle procedure di
lavoro”.
I datori di lavoro devono poi tenere
a mente “che la situazione dei lavoratori può cambiare. Per esempio a un
lavoratore può essere impiantato un dispositivo medico, oppure una lavoratrice
può rimanere incinta. Un simile cambiamento dovrà comportare una revisione
della valutazione dei rischi per verificarne l’adeguatezza”.
Concludiamo segnalando che
laddove i lavoratori “subiscano un’esposizione temporanea superiore ai LA
inferiori per i campi magnetici (tabella B2 dell’allegato II della direttiva
EMF) oppure ai VLE relativi agli effetti sensoriali, possono comparire alcuni
sintomi temporanei, tra cui:
- vertigini e nausea provocati
dall’esposizione a campi magnetici statici e a bassa frequenza;
- percezioni sensoriali come
lampi di luce (fosfeni) o lievi alterazioni delle funzioni cerebrali provocate
dall’esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza;
- percezioni sensoriali come
‘disturbi uditivi da microonde’ provocate, in condizioni specifiche,
dall’esposizione a campi a radiofrequenza pulsata”.
E qualora i lavoratori evidenzino
questi sintomi, il datore di lavoro dovrà evidentemente “rivedere, e se
necessario aggiornare, la valutazione dei rischi, adottando eventualmente
ulteriori misure di protezione e prevenzione”.
Commissione europea “ Guida non
vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa
ai campi elettromagnetici. Volume 1: Guida pratica”, versione in italiano
(formato PDF, 4.90 MB).
Commissione europea “ Non-binding guide to
good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic Fields. Volume
1: Practical Guide”, versione in inglese (formato PDF, 3.6 MB).
Tiziano Menduto
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