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"Interpello: è possibile la formazione specifica in e-learning?"
fonte www.puntosicuro.it / Eventi e Appuntamenti
06/04/2016 - Il delicato tema delle possibili modalità di erogazione della
formazione specifica per i lavoratori è stato toccato nei giorni scorsi da un nuovo interpello, l’
Interpello n. 4/2016 del 21 marzo 2016.
Prima di parlarne e riportare le risposte della Commissione
Interpelli (art. 12 del D.Lgs. 81/2008) al quesito, è bene tuttavia
tornare un po’ indietro nel tempo.
In risposta ad una nostra domanda
di qualche anno fa, Giuseppe
Piegari - dirigente del Ministero del Lavoro e presidente della Commissione
Interpelli - aveva ricordato che alcune istanze di interpello, alcuni quesiti
relativi alla formazione, erano stati momentaneamente accantonati perché si era
attesa delle possibili modifiche correlate al testo della revisione degli Accordi
sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006. Revisione che avrebbe
riscritto il vecchio Accordo RSPP ASPP del 2006 e avrebbe apportato anche sensibili
modifiche agli altri Accordi Stato/Regioni in materia di formazione. Eravamo
nel mese di ottobre 2014.
E una delle
modifiche previste, come riportate nella bozza del
documento di revisione, da noi pubblicata il 13 aprile 2015, prevedeva
anche un’
estensione dell’utilizzo della
modalità e-learning - un modello formativo interattivo attuato attraverso
una piattaforma informatica online - alla
formazione
specifica dei lavoratori nelle aziende a rischio basso, sottolineando che la
“
formazione specifica per lavoratori deve
essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e
deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla
valutazione dei rischi”.
Un’estensione che sembrava il
risultato della continua valorizzazione in questi anni del modello e-learning,
laddove rispondente a tutti i criteri qualitativi richiesti dalla normativa.
Poi, come sappiamo, la revisione
degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP si è arenata. Non ha
continuato il suo percorso e, secondo alcuni commentatori, sembrerebbe in
attesa delle prossime possibili modifiche costituzionali che renderebbero
inutile il passaggio in Conferenza Stato-Regioni.
E quando la revisione degli
Accordi riprenderà il suo percorso, quale sarà il testo proposto? Con quali
compromessi? E che è successo, nel frattempo, dell’atteso decreto che avrebbe
dovuto individuare i settori di attività a basso
rischio infortunistico?
Non è dato saperlo...
E così in questi anni l’utilizzo
della formazione specifica per i lavoratori erogata in e-learning è rimasta per
lo più confinata ai
progetti formativi
sperimentali individuati dalle Regioni e Province autonome, come da
PuntoSicuro segnalato ad esempio in relazione ai progetti della Regione
Lombardia e della Regione
Sardegna.
Prima di presentare finalmente all’interpello
e la risposta della Commissione, ricordiamo quanto contenuto nell’ Accordo Stato
Regioni del 21 dicembre 2011 riguardo l'utilizzo delle
modalità di apprendimento e-learning:
3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
[…]
Utilizzo delle modalità di
apprendimento e-Learning
Sulla base dei criteri e delle
condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento
e-Learning è consentito per:
- la formazione generale per i
lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento
previsti al punto 9 del presente accordo;
- la formazione dei preposti,
con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;
- progetti formativi
sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei
loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle
modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei
lavoratori e dei preposti. |
Fatte queste premesse
probabilmente ora è più semplice comprendere il senso del recente
Interpello n. 4/2016 del 21 marzo 2016 che
ha per oggetto la “
risposta al quesito
sulla formazione specifica dei lavoratori”.
Infatti Assobiomedica
- federazione di Confindustria che
rappresenta le imprese che forniscono alle strutture sanitarie italiane dispositivi
medici – ha avanzato istanza di interpello in merito alla formazione specifica
dei lavoratori.
In particolare Assobiomedica ha chiesto di sapere se sia possibile per
le aziende “
erogare ai lavoratori la formazione
specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che
consentano l'interazione - seppure a
distanza - tra docenti e discenti”.
Al riguardo nell’Interpello si premette che l'
Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, disciplina ‘
ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del
D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81. e successive modifiche e integrazioni, la durata, i
contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei
lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti
di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08’.
E il punto 3 dell'accordo prevede la “possibilità di erogare, nei casi
ivi previsti, la formazione in
modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui
all'Allegato I”.
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti
indicazioni.
L'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, prevede che ‘
il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
ai [...] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell’azienda’.
E, come abbiamo visto, l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 “stabilisce
chiaramente al punto 3 che ‘
sulla base
dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità
di apprendimento e-Learning è consentito per la formazione generale per i
lavoratori; [...]’.
Pertanto la formazione specifica dei lavoratori – almeno fino ad oggi e
in attesa di quanto dirà la futura revisione degli Accordi RSPP/ASPP del 2006 –
“
non può essere erogata in modalità
e-learning salvo nel caso di ‘
progetti
formativi sperimentali
,
eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento
del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento
e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti’”.
Tiziano Menduto
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