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"Rischio chimico: cosa cambia con il decreto legislativo 39/2016?"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Chimico
04/05/2016 - Pochi giorni fa, il
29 marzo 2016, è entrato in vigore il nuovo
D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 "
Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele", un provvedimento che recepisce la Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che
modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del
Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
Il provvedimento, che PuntoSicuro
ha già presentato in precedenti
articoli, nasce dalla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al
contesto comunitario in materia di rischio chimico nei luoghi di lavoro,
contesto che si è modificato con il regolamento (CE) n. 1272/2008 ( Regolamento
CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele. E modifica diversi testi normativi nazionali:
- il Testo Unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (il decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81);
- il
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- la
legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni concernenti la
Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
Se nel precedente
articolo di presentazione del provvedimento ci siamo soffermati in
particolare sulla sostituzione di vari termini e sulle novità di alcune definizioni (ad
esempio di agente cancerogeno e agente mutageno), analizziamo ora in
particolare le
modifiche relative alla
cartellonistica e alla
segnaletica in materia di sicurezza.
Infatti l’Art. 1 - punto h) e i) -
del D.Lgs. 39/2016 riporta diverse modifiche all’
allegato XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici) e all'
allegato XXVI (Prescrizioni per la
segnaletica dei contenitori e delle tubazioni) del Testo Unico.
Con la
lettera h) dell’art. 1 si indica che all'
allegato XXV nella sezione 3.2 venga
cancellato il cartello di avvertimento "
Sostanze nocive o irritanti”, con l' aggiunta di una nota con la
quale si specifica che il cartello di avvertimento non debba essere utilizzato
per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele
pericolose, eccezione fatta per i casi in cui lo stesso cartello venga
utilizzato, conformemente a quanto riportato nella sezione, per indicare i
depositi di sostanze o miscele pericolose;
E alla
lettera i)
dell’art. 1 sono
riportate i cambiamenti nelle sezioni dell’
allegato
XXVI, ad esempio la sezione 1, inerente la classificazione e
l'etichettatura dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro, e la sezione 5,
inerente i cartelli di avvertimento delle aree, locali o settori utilizzati per
il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose.
In particolare, come indicato dal
D.Lgs. 39/2016, la
sezione I
dell’allegato XXVI viene completamente sostituita dalla seguente:
"
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o
miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una
delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento
(CE) n. 1272/2008
nonché i
recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele
pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali
sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti
pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di
lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente,
a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare
azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico
di protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma può essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che
riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di
avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere
utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del
regolamento (CE) n. 1272/2008;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula
della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti
sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il
trasporto di sostanze o miscele pericolose”.
Mentre questa è la nuova sezione
5:
"
5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di
quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati
con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV,
punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne
nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia
sufficiente a tale scopo.
Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione
3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele
pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui
all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio. I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo
il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al
locale di magazzinaggio”.
Concludiamo ricordando nel
dettaglio anche le
modifiche al D.Lgs.
151/2001 e alla legge 977/1967.
Come indicato nella
relazione illustrativa del decreto,
l'articolo 2 del D.Lgs. 39/2016, prevede
alcune modifiche all'allegato C – contenente l’elenco non esauriente di agenti
processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11 (valutazione dei rischi) -
del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità), dove si interviene rimodulando tanto la
sezione A quanto la sezione B.
In particolare per quanto
concerne la definizione e la classificazione dei gruppi di rischio degli agenti
biologici, le modifiche intervengono in modo che la classificazione soddisfi i
criteri previsti dal regolamento CLP n. 1272/2008.
In particolare si modificano nella
sezione A il punto 2 concernente gli Agenti biologici e il punto 3 concernente
gli Agenti chimici, statuendo, fra l'altro, che gli agenti chimici siano quelli
contenuti nell'allegato XLII al decreto legislativo n. 81/2008; infine, si
riformula la sezione B dello stesso allegato C, specificando che i processi
industriali sono quelli che figurano nell'allegato XLII al decreto legislativo
n. 81/2008.
Riportiamo integralmente l’
articolo 2 del D.Lgs. 39/2016:
Art. 2 Modifiche al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n.151
1. Al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, allegato C, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione A:
1) il punto 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Agenti biologici
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268,
nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella
misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono
necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.";
2) al punto 3 sono apportate le
seguenti modificazioni:
2.1) la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: "a) sostanze e miscele che soddisfano i
criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e
categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo,
sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:
- mutagenicità sulle cellule
germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
- cancerogenicità, categorie 1
A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
- tossicità per la riproduzione,
categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti
sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df,
H361, H361d, H361fd, H362),
- tossicità specifica per
organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370,
H371)";
2.2) la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) agenti chimici che
figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;";
b) la sezione B e' sostituita
dalla seguente:
"B. Processi
Processi industriali che
figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.".
Veniamo infine alle
modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n.
977, recante disposizioni concernenti la Tutela del lavoro dei bambini e
degli adolescenti, che sono contenute nell’articolo 3 del D.Lgs. 39/2016.
In particolare le modifiche
stabiliscono che gli Agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 siano quelli
previsti ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo n. 81/2008, e che
gli Agenti chimici siano le elencate sostanze e le miscele che soddisfano i
criteri di classificazione del regolamento
(CE) n. 1272/2008 (lettera a) e le sostanze e miscele di cui al Titolo IX,
Capo II, del decreto legislativo n. 81/2008 (lettera b). Con le modifiche permane
invariato il richiamo a “piombo e composti” e “amianto”, che viene ora però riportato
sotto le lettere c) e d).
Tiziano Menduto
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