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"Attrezzature: messa in servizio, controlli e verifiche periodiche"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
05/05/2016 - In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, uno degli argomenti più delicati da affrontare riguarda le
verifiche periodiche
delle attrezzature di sollevamento.
Argomento delicato sia per i rischi correlati all’uso di attrezzature
di sollevamento non sicure, sia per la ricchezza e la continua
evoluzione della normativa nazionale ed europea.
Per divulgare i contenuti normativi e le modalità di applicazione delle procedure relative alle verifiche periodiche delle
attrezzature di sollevamento cose e persone, si è tenuto a Bergamo, il
19 febbraio 2016, uno specifico seminario dal titolo “
Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità”. Un seminario promosso dal
Tavolo Provinciale di Coordinamento Sicurezza in Edilizia costituito, il 16 settembre 2014, tra INAIL Bergamo, ATS Bergamo,
Direzione Territoriale del Lavoro, Università degli Studi di Bergamo,
Scuola Edile e CPT di Bergamo, gli Ordini degli architetti e degli
ingegneri e i Collegi dei geometri e dei periti industriali della
Provincia di Bergamo.
Un intervento al convegno che ha
permesso di fare un utile riassunto della normativa in materia di verifiche
periodiche è l’intervento “
Le
attrezzature di sollevamento secondo il D.Lgs 81/08”, a cura dell’Ing.
Angelo Romanelli (INAIL UOT di Bergamo).
Il relatore ha innanzitutto
ricordato i tre Capi del Titolo III del Decreto
legislativo 81/2008, relativi alle attrezzature di lavoro e ai dispositivi
di protezione individuale, e si è soffermato in particolare sul
Capo I (Uso delle attrezzature di
lavoro) e gli articoli (da art. 69 a art. 73) e allegati correlati.
Dopo aver ricordato la vecchia Direttiva
Macchine (Direttiva 98/37/CE) e la nuova Direttiva Macchine - la Direttiva
2006/42/CE, recepita in Italia con il Decreto
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 – l’intervento sottolinea che per ogni
attrezzatura da lavoro si dovrà distinguere:
-
la fabbricazione: “il momento storico indicato dal fabbricante
dell’attrezzatura in dichiarazione di conformità”;
-
la commercializzazione: “il
momento storico che stabilisce il passaggio di proprietà tra un fabbricante e
un utente che intende utilizzare l’attrezzatura”;
-
la messa in servizio: “il momento storico di comunicazione da parte
dell’utente di uso di una determinata attrezzatura (comunicazione all’INAIL e
questa emette la matricola)”.
E vengono fornite due definizioni
contenute nel D.Lgs. 17/2010:
-
immissione sul mercato: prima messa a disposizione, all'interno
della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una
quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
-
messa in servizio: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione,
all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto
legislativo.
Vengono riportate, tra l’altro,
anche alcune definizioni tratte dal DPR 459/1996, DPR che, ricordiamo, è stato
abrogato proprio dal D.Lgs. 17/2010.
Veniamo ora a quanto richiesto al
Datore di Lavoro (Ddl) dall’
articolo 71
del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro (D.Lgs. 81/2008):
Art. 71 - Obblighi del datore
di lavoro
(...)
4. Il Datore di lavoro prende
le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro
siano:
1) installate ed utilizzate in
conformità alle istruzioni d’uso;
2)
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano
corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di
manutenzione;
(...)
b) siano curati la tenuta e
l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per
cui lo stesso è previsto.
(...)
8. Fermo restando quanto
stabilito al comma 4 il datore di lavoro provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la
cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte ad
un
controllo iniziale (dopo
l’installazione e prima di mettere in esercizio) ed a un controllo dopo ogni
montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine
di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette ad
influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose devono essere sottoposte:
1) ad
interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona
prassi;
2) ad
interventi di controllo straordinari al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano
eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la
sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni,
incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo
di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro
e devono essere effettuati da
persona
competente.
(...)
11. Oltre a quanto previsto dal
comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate
nell’ALLEGATO VII a
verifiche
periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di
efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che
vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta
decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il
datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici
o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive
verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o,
ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o
privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle
verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a
disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma
sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono
poste a carico del datore di lavoro.
(...)
Con riferimento al
punto a) del comma 8, il relatore
indica che è dunque necessario “all’inizio di ogni turno, prima di utilizzare
la macchina, prevedere un
controllo
pre-operativo ed una prova funzionale. Il controllo pre-operativo è
un’ispezione visiva eseguita dall’operatore prima di ogni turno di lavoro”.
Vengono poi riportate due
definizioni utili per comprendere
l’articolo 71:
-
controlli: “monitoraggio continuo eseguito con procedure disposte
dal Ddl, su attrezzature e dispositivi;
-
verifiche: attività svolte da soggetti pubblici e/o privati
abilitati e disposti da regolamenti legislativi”.
E con riferimento al
punto c) del comma 8, cosa si intende
per “
persona competente”?
Il relatore indica che la competenza
“non è direttamente proporzionale alla quantità di conoscenze e di abilità che
possediamo (né tantomeno ai titoli che ognuno di noi può ascrivere nel suo
curriculum), quanto piuttosto alla capacità di saperli applicare e adattare
alle varie situazioni e contesti”.
Cosa significa, ad esempio, avere
la competenza di guida? Significa “conoscere il funzionamento della macchina,
il codice della strada ed essere in possesso della patente per essere
competente”? È in realtà una competenza “che comprende più conoscenze e capacità
che vengono orchestrate contemporaneamente”.
Quindi, conclude il relatore, “saremo
tanto più competenti …
quanto più saremo
capaci di adattare i nostri comportamenti e il nostro stile … alla varie
situazioni in cui ci troviamo. In definitiva, le competenze si formano
dall’integrazione tra molteplici risorse interne della persona, costituite in
modo particolare da nozioni (sapere), da abilità (saper fare) ed anche da
attitudini e caratteristiche personali (saper essere)”.
Infine l’intervento fa riferimento
anche al
DM 11 aprile 2011 “
Disciplina delle modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui
all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. E si indica
che il datore di lavoro che “mette in servizio, un'attrezzatura di lavoro fra
quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà
immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa
banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo
comunica al datore di lavoro”. E si riportano alcuni estratti della Circolare
ministeriale n. 23 del 13 agosto 2012.
Concludiamo l’articolo segnalando
che l’intervento riporta, infine, alcune indicazioni pratiche per le procedure
amministrative, con riferimento particolare alle modalità di trasmissione della
documentazione.
“ Le attrezzature di sollevamento
secondo il D.Lgs 81/08”, a cura dell’Ing. Angelo Romanelli (INAIL UOT di
Bergamo), intervento al seminario “Verifiche periodiche delle attrezzature di
sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità” (formato PDF, 3.76
MB).
RTM
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