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"Agenti fisici: come prevenire i rischi delle radiazioni ottiche"
fonte www.puntosicuro.it / RISCHIO ROA
06/05/2016 - Il Portale Agenti Fisici (PAF),
realizzato dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria
USL 7 Siena (ora Azienda USL Toscana Sudest) con la collaborazione
dell’INAIL e dell’Azienda USL di Modena, non solo mette a disposizione
un importante strumento informativo per favorire nei luoghi di lavoro
una corretta prevenzione e protezione dall’esposizione ad agenti fisici,
ma organizza anche specifici
corsi di formazione.
Corsi di formazione che hanno l’obiettivo di far conoscere le
principali funzionalità del portale e di migliorare la conoscenza e la
capacità di valutazione dei rischi da agenti fisici, rumore e
vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche.
Con questi obiettivi si è tenuto
a Empoli, il 12 e 13 aprile 2016, il corso di formazione “
Il portale agenti fisici e la valutazione dei rischi da agenti fisici:
stato attuale e ipotesi di sviluppi futuri” di cui sono stati pubblicati sullo spazio web del portale gli atti/interventi
con specifico riferimento ai campi elettromagnetici (CEM), al rumore, alle
vibrazioni e alle radiazioni ottiche artificiali (ROA).
Per fornire anche ai nostri
lettori utili informazioni sulla valutazione dei rischi da agenti fisici, ci
soffermiamo oggi su un intervento al corso, a cura della Dott.ssa Iole Pinto ( AUSL Toscana SE), dal
titolo “
Prevenzione del rischio da
radiazioni ottiche”.
L’intervento, che affronta il
tema delle radiazioni ottiche da diversi punti di vista, presenta la normativa
con particolare riferimento al Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 n. 81 e in particolare al Capo V (Protezione dei
lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali) del
Titolo VIII che ‘
stabilisce prescrizioni
minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali
durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi
sugli occhi e sulla cute’.
L’intervento si sofferma anche
sulle
linee guida, sulle indicazioni
operative dal titolo “ Decreto
Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di
lavoro” a cura del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di
lavoro delle Regioni e delle Province autonome.
Al punto 5.06 delle linee guida si
risponde alla domanda: “
come si può
effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA?
Nell’intervento sono riportate in
breve alcune indicazioni operative sullo
schema
di flusso per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA:
- conoscenza delle sorgenti: è
necessario preliminarmente censire le sorgenti ROA (incluse informazioni
fornite da produttore);
- conoscenza delle modalità
espositive: tutte le attività che comportano o possono comportare l’impiego di
sorgenti ROA devono essere censite e conosciute a fondo;
- esecuzione di misure: nel caso
non siano disponibili i dati del fabbricante o non vi siano riferimenti
bibliografici o a standard tecnici specifici, è necessario effettuare delle
misure strumentali secondo le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche.
O per valutazione rischio residuo;
- esecuzione di calcoli: partendo
dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di letteratura o dai valori
misurati, mediante appositi calcoli si ottengono le grandezze necessarie al
confronto con i valori limite;
- confronto con i valori limite:
Allegato XXXVII” del D.Lgs. 81/2008.
L’intervento si sofferma, inoltre,
sulle condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la “
giustificazione” secondo cui la natura
e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata.
Le
sorgenti “giustificabili” (“sorgenti innocue”, “trivial sources”) “non
necessitano di valutazione del rischio più dettagliata perché sono sorgenti
intrinsecamente sicure:
- sorgenti di radiazioni ottiche
che, nelle usuali condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da
presentare rischi per la salute e la sicurezza;
- sorgenti che danno luogo a
emissioni accessibili insignificanti”.
Esempio di sorgenti “innocue”
sono “l’ illuminazione
standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display,
le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti analoghe nelle corrette condizioni di
impiego si possono ‘giustificare’”.
Inoltre riguardo alle sorgenti
innocue nel visibile, “in generale non è necessario procedere alla valutazione
del rischio da luce visibile per qualsiasi sorgente di luminanza inferiore a 104
cd/m2 (richiesta solo eventuale verifica con luxmetro calibrato)”.
Inoltre per alcune sorgenti “vanno
verificate le appropriate condizioni di
uso per poter essere ‘innocue’:
- lampade fluorescenti da
illuminazione di ambienti: innocue per le normali condizioni di illuminamento
negli ambienti di lavoro : ~ 600 lux;
- proiettori da tavolo: innocui
se non si fissa il fascio;
- riflettori (alogenuri metallici
o a mercurio): se intatto schermo in vetro e non fissati direttamente (fascio
non in linea con asse visivo)”.
Inoltre “tutte le apparecchiature
che emettono
radiazione ottica non
coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN
12198:2009 sono giustificabili così come le lampade e i sistemi di lampade,
anche a LED, classificate nel gruppo ‘Esente’ dalla norma CEI EN 62471:2009”.
Si segnala che le
lampade e i
sistemi di lampade “sono classificati in 4 gruppi secondo lo
standard
CEI EN 62471:2009”. Questa
norma, che “prevede metodi di misura e classificazione ed anche se non definisce
vincoli specifici per la marcatura, rappresenta attualmente lo stato dell’arte
in termini di informazioni sulla sicurezza fotobiologica delle lampade e dei
sistemi di lampade (compresi i LED)”.
L’intervento, che vi invitiamo a
visionare integralmente e che si sofferma anche sulle radiazioni ottiche naturali
e i lavoratori
outdoor, riporta alcuni esempi di classificazione e pericoli (moduli led, lampade
a scarica MH chiare, ...).
Si sottolinea cneh l’importanza
delle
informazioni sui livelli di
emissione di radiazioni fornite dai fabbricanti.
Infatti le “attrezzature che
emettono radiazioni non ionizzanti, devono essere corredate dalle informazioni
sulle emissioni in conformità a:
- direttiva 98/37/CE (Direttiva
macchine) recepita con DPR 459/96 sostituita dal recepimento della Direttiva
2006/42/CE con D.Lgs.
17/2010;
- Direttiva 2007/47/CE (Dispositivi
Medici) D.Lgs. 25.01.2010, n. 37 e la direttiva 98/79/CE (direttiva dispositivi
medici diagnostici in vitro) recepita con D.Lgs. 332/00 attualmente in vigore”.
Concludiamo questa breve
presentazione segnalando che nella parte conclusiva delle slide, relative all’intervento
della Dott.ssa Pinto, sono riportate precise indicazioni anche sui
dispositivi di protezione individuali
utilizzabili.
Il link del Portale
Agenti Fisici (PAF)
“ Prevenzione del rischio da
radiazioni ottiche”, a cura della Dott.ssa Iole Pinto (AUSL Toscana SE), intervento
al corso di formazione “Il portale agenti fisici e la valutazione dei rischi da
agenti fisici: stato attuale e ipotesi di sviluppi futuri” (formato PDF, 4.35
MB).
Tiziano Menduto
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