News
"Prevenzione incendi: chiarimenti sulle procedura di deroga"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
25/05/2016 - La Direzione
Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha ritenuto opportuno
pubblicare la lettera circolare n. 3272 del 16 marzo 2016, che chiarisce alcune
discordanti interpretazioni sull'istituto della deroga prevista all'articolo 7
del D.P.R. 151/2011 (Nuovo regolamento di prevenzione
Incendi).
Attualmente il campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del DPR n.151/2011 individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili.
Per tali attività in precedenza non normate, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga.
Tutto ciò evidenziato e ferma restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche che ritiene di adottare a compensazione del rischio derivante dall'impossibilità di ottemperare ad alcune disposizioni, nonché la competenza del Direttore regionale dei vigili del fuoco al pronunciamento dell’istanza di deroga si ritiene di formulare le seguenti direttive:
L'
istituto
della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità
di temperare la rigidità delle norme prescrittive e consente al professionista,
attraverso l’analisi del rischio, di individuare e proporre misure alternative ed
equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle previste
dalla regola tecnica.
Condizione
necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una
regola tecnica di prevenzione
incendi emanata dal Ministro dell'Interno, non potendosi attivare tale
istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.
Attualmente il campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del DPR n.151/2011 individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili.
Per tali attività in precedenza non normate, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga.
Tutto ciò evidenziato e ferma restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche che ritiene di adottare a compensazione del rischio derivante dall'impossibilità di ottemperare ad alcune disposizioni, nonché la competenza del Direttore regionale dei vigili del fuoco al pronunciamento dell’istanza di deroga si ritiene di formulare le seguenti direttive:
-
Attività
rientranti nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: il ricorso
all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1;
-
Attività
regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di
applicazione del D.M. 03/08/2015: l'adozione delle singole misure
previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento
dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di
strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo
con una applicazione integrale delle stesse;
-
Attività
non regolamentate da
specifiche regole tecniche di prevenzione incendi: non è consentito il
ricorso all'istituto della deroga;
-
Attività
regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015
(ad es. scuole, che hanno Regola tecnica
nel D.M. 26/08/1992, in corso di emanazione una specifica Regola Tecnica
Verticale): a titolo esemplificativo si fa riferimento ad un’attività scolastica. Nel caso il
titolare dell’attività, nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione,
voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali
misure, e voglia far ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato 1 al
D.M. 03/08/2015, non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza in
quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai
fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione
integrale delle stesse.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1050 volte.
Pubblicità