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"La scomparsa del Piano di Sicurezza Sostitutivo"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
07/06/2016 - In questi giorni ho iniziato ad approfondire la tematica relativa alla nuova
disciplina in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 50/2016 cercando di capire
gli eventuali riflessi in ambito sicurezza sul lavoro e mi è sorto un dubbio: ma
il Piano Sostitutivo di Sicurezza esiste ancora?
Facciamo un breve excursus relativamente a tale documento.
Una delle prime volte (probabilmente la prima) in cui esso viene citato
è in una delle integrazioni e modifiche della Legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), dove all’articolo 31
viene previsto che
l’appaltatore
consegni
un piano di sicurezza sostitutivo del piano
di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494;
Tale previsione viene poi confermata anche nel successivo Decreto
Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che va a
sostituire il 109 e dove, all’articolo 131, viene indicato che
l’appaltatore consegni un piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494,
Nel frattempo nel D.P.R. 222/2003 (Regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), capo terzo (piano di
sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza), all’articolo 5 vengono
esplicitati i contenuti del Piano Sostitutivo di Sicurezza indicando che
il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del
concessionario,
contiene gli stessi
elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2,
con esclusione della stima dei costi
della sicurezza.
Nelle definizioni del medesimo D.P.R. 222/2003 si trova anche indicato:
“
PSS: il piano
di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui
all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni”;
Con l’avvento del D.Lgs. 81/2008 la situazione rimane pressoché immutata
con l’integrale recepimento , per quanto attiene il PSS, di quanto già previsto
nel D.P.R. 222/2003 i contenuti vengono riportati nell’allegato XV e perciò, a
tutti gli effetti, il PSS va redatto in base alla previsione dell' articolo 131, comma 2, lettera
b) del d.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
Riassumendo la situazione è la seguente: il PSS è previsto all’articolo
131 del D.Lgs. 163/2006 ed i suoi contenuti sono indicati nel D.Lgs. 81/2008 e
così ci si è attivati e si è operato negli ultimi anni.
A conferma di ciò lo stesso Decreto Interministeriale 9 settembre 2014,
che ha introdotto i modelli semplificati dei piani di sicurezza, all’articolo 3
rimanda al D.Lgs. 163/2006 per quanto attiene la predisposizione del PSS.
E veniamo ad oggi, con l’entrata in vigore della nuova normativa
relativa alla disciplina degli appalti pubblici (D.Lgs. 52/2016), in vigore dal
19 aprile 2016, l’articolo 131 della normativa previgente non è più in essere,
ma all’interno di tale Decreto Legislativo non vi è più alcun riferimento alla redazione/consegna,
da parte dell’appaltatore o del concessionario, del Piano di Sicurezza
Sostitutivo.
Da tecnico ritengo perciò che tale documento non sia più un obbligo di
legge. Dove sbaglio?
A questo punto si allaccia anche un nuovo dubbio: considerato che al PSS
era collegata anche la determinazione dei relativi costi della sicurezza da
evidenziare nei bandi di gara, tali importi non vanno più indicati?
Geom. Stefano Farina
RIFERIMENTI
NORMATIVI
Decreto
Legislativo 163/2006 e s.m.i. Art. 131. Piani di sicurezza
1. Il Governo,
su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche
che si rendano necessarie al regolamento recato dal d.P.R. 3 luglio 2003, n.
222
(ora allegato XV al decreto legislativo n. 81
del 2008), in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa
nazionale di recepimento.
2. Entro trenta
giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo
32:
a) eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494;
(ora d.lgs. n. 81 del 2008)
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora d.lgs. n. 81 del 2008)
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora d.lgs. n. 81 del 2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora d.lgs. n. 81 del 2008)
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora d.lgs. n. 81 del 2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
81/2008 e s.m.i. ALLEGATO XV
ALLEGATO XV
- Contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
(così sostituito dall'allegato XV al d.lgs. n. 106 del 2009)
(così sostituito dall'allegato XV al d.lgs. n. 106 del 2009)
1.
DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni
e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini
del presente allegato si intendono per:
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo
del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2,
lettera b) del d.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
3.
- PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO
DI SICUREZZA
3.1. -
Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
3.1.1. Il PSS,
redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi
elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi
della sicurezza.
Geom. Stefano Farina
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