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"Imparare dagli errori: quando non si proteggono adeguatamente gli occhi"
fonte www.puntosicuro.it / INFORTUNI
16/06/2016 - In “ Imparare dagli errori”,
la rubrica di PuntoSicuro dedicata al racconto e all’analisi degli
infortuni lavorativi, si siamo soffermati in questi anni più volte sulle
problematiche relative ai
dispositivi di protezione individuale (DPI),
dispositivi che nei luoghi di lavoro a volte possono essere inadatti,
assenti, non utilizzati, usati male, in cattive condizioni, ...
Dispositivi che - come si può visualizzare nelle schede di
INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi - non sono quasi mai il principale fattore causale dell’incidente, ma la cui assenza rende l’infortunio possibile o più grave.
Operando una ricerca su
INFOR.MO. in relazione ai
casi gravi di infortunio correlati ai “dispositivi di protezione
individuale e abbigliamento”, compaiono tre diverse categorie:
-
uso errato o mancato uso (ma disponibile) di DPI;
-
inadeguatezza strutturale o deterioramento di DPI;
-
DPI non fornito.
La nostra rubrica si soffermerà nelle prossime puntate proprio
sulla prima categoria individuata. Quanti sono i casi di infortunio
grave in cui è rilevabile un
errato uso o un
mancato uso di DPI disponibili in azienda? Sicuramente ancora troppi...
Per aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’uso adeguato
dei DPI, riporteremo alcuni casi di infortunio e alcune informazioni sui
DPI, sul loro uso, sulla scelta e la manutenzione... In queste prime
puntate ci occuperemo dei
dispositivi per la protezione del viso e degli occhi.
Il caso
Il
primo caso riguarda un infortunio in attività di
manutenzione di linee elettriche.
Un manutentore si trova, assieme
a due colleghi, in una zona di campagna per effettuare un intervento di
manutenzione su un palo di una linea elettrica.
Dopo aver messo in sicurezza il
tratto di linea interessato dai lavori (installando su di un palo il
dispositivo di messa in corto circuito e a terra), effettua i lavori, e al
termine di questi, risale sulla scala a pioli in alluminio appoggiata al palo,
per scollegare e recuperare il dispositivo di cui sopra, ma nello scendere a
terra, viene colpito da un ramoscello dell'albero che si trova a fianco del
palo, riportando un trauma penetrante del bulbo con incarceramento dell'iride
nella ferita corneale.
L'infortunato ha riferito
successivamente che “probabilmente il ramoscello, dapprima incastrato tra altri
rami, per un suo movimento durante la discesa, si liberava, tornando
repentinamente nella sua posizione naturale. L'azienda ha fornito ai propri
lavoratori, quali DPI, anche degli schermi facciali, ma nelle procedure
aziendali non è previsto che questi vengano utilizzati nelle suddette
operazioni”. Ma nella valutazione dei rischi, nella scelta dei DPI e nelle
procedure aziendali si era tenuto conto di tutti i rischi per i lavoratori?
Questi i
fattori causali identificati nella scheda:
- nello scendere dalla scala urta
alcuni rami dell'albero presente a fianco del palo;
- schermo facciale non utilizzato.
Il
secondo caso riguarda un infortunio con
ferita all’occhio sinistro di un lavoratore.
Un lavoratore sta rifinendo una
scatola di ferro quando, nel tentativo di rimuovere un eccesso di saldatura con
martello e scalpello nuovo, una scheggia di questo eccesso di saldatura
colpisce il suo occhio sinistro.
È stato accertato successivamente
che il lavoratore utilizzava gli occhiali
di protezione in modo non adeguato.
Questi i
fattori causali dell’incidente rilevati dalla scheda:
- lo scalpello, nuovo, si
scheggiava;
- il lavoratore utilizzava gli
occhiali di protezione in modo non adeguato.
La prevenzione
Sono tanti i documenti pubblicati
in questi anni che hanno affrontato il tema dei
dispositivi di protezione individuale e dell’importanza di
utilizzarli adeguatamente per prevenire infortuni più o meno gravi.
Riprendiamo oggi una
scheda informativa pubblicata dal
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’ Azienda ULSS 9 di
Treviso dedicata alla protezione degli occhi e intitolata “ Occhiali
per la protezione degli occhi contro la proiezione di schegge”.
La scheda ricorda, ad esempio,
che in Veneto tra il 2009 e il 2011 sono stati denunciati all’INAIL ben 8.906
infortuni agli occhi, cioè in media
circa 3.000 infortuni all’anno. E sicuramente molti infortuni
agli occhi non vengono denunciati perché generalmente non comportano lunghe
assenze dal lavoro.
Nella scheda si sottolinea che
nonostante l’apparente lievità anche lesioni minime agli occhi “possono
provocare gravi conseguenze per la vista se insorgono complicanze infettive o
si formano cicatrici nella cornea in corrispondenza della pupilla”. Conseguenze
che possono determinare “lesioni permanenti indennizzabili (superiori al 5%)”,
seri danni alla vista, “fino alla perdita del bulbo oculare”.
Ed è dunque evidente che nei
luoghi di lavoro è perciò necessario “adottare sempre tutti gli accorgimenti
necessari per proteggere gli occhi”.
La scheda ricorda che “il maggior
numero di infortuni denunciati agli occhi negli ultimi tre anni si registra in
metalmeccanica (2.334) e in edilizia (1.666)”. E un caso particolare è quello
degli agenti chimici: con questi agenti gli infortuni “non sono molto numerosi
ma sono spesso gravi” quando sono coinvolte sostante corrosive.
E
cosa fare per la prevenzione?
Si segnala che se la prevenzione
si basa innanzitutto sull’adozione di misure protettive di tipo collettivo,
“per questa tipologia di rischio spesso è inevitabile ricorrere anche all’uso
dei dispositivi
individuali di protezione”, come occhiali e schermi.
Concludiamo questa breve
sottolineatura dell’importanza della protezione degli occhi (su cui ritorneremo
in un prossimo imparare dagli errori), riportando le indicazioni della scheda su
cosa deve fare, per questa tipologia di prevenzione, il datore di lavoro, il
preposto e i lavoratori.
Il
datore di lavoro (o il dirigente) deve:
- “valutare i rischi e
individuare le misure di protezione più idonee;
- assicurarsi che le attrezzature
siano dotate degli schermi di protezione contro la proiezioni di materiali, se
previsti (protezione collettiva);
- se necessario usare anche i
DPI, esporre la segnaletica che indica l’obbligo di utilizzare gli occhiali
protettivi in prossimità del posto di lavoro in cui è presente il rischio;
- fornire i DPI idonei ai
lavoratori;
- informare, formare ed
addestrare i lavoratori all’uso dei DPI;
- formare i preposti;
- vigilare sulla sicurezza delle
attrezzature e sull’uso dei DPI da parte dei lavoratori”.
Cosa deve fare invece il
preposto:
- “vigilare sull’uso dei DPI da
parte dei lavoratori;
- segnalare al datore di lavoro
(o al dirigente) le deficienze dei DPI e ogni condizione di pericolo di cui
venga a conoscenza”.
E i
lavoratori devono:
- “osservare le disposizioni
aziendali ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i
DPI;
- segnalare al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto le deficienze dei DPI e ogni condizione di pericolo
di cui vengano a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione
i dispositivi di sicurezza o segnalazione o controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e
addestramento”.
Infine i
lavoratori
autonomi devono:
- “utilizzare correttamente DPI
idonei rispetto al rischio”.
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le
schede numero
475 e
3703 (archivio incidenti 2002/2010).
Tiziano Menduto
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