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"I soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
17/06/2016 -
La Consulta
Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) interviene con un proprio
documento sul dibattito relativo alla legittimazione dei soggetti formatori in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia con riferimento alle posizione
più volte espresse - anche con un'intervista al nostro giornale ( Il
discount della formazione e l’assenza di efficacia e qualità) - sulla
qualità della formazione, sia con riferimento al lavoro che si sta conducendo
in queste settimane e che dovrebbe concludersi con l'approvazione della revisione
degli Accordi. Revisione che potrebbe comprendere anche modifiche sui
soggetti formatori legittimati".
Documento CIIP di
proposte in merito a: i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 indica i soggetti formatori
“legittimati” per la formazione di RSPP e ASPP:
- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
- Università
- INAIL
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- Amministrazione della Difesa
- Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre Scuole superiori delle singole amministrazioni
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure organismi paritetici
- Soggetti di cui al punto 4 dell’Accordo, comma 2: Ministeri lavoro, salute, attività produttive, interno e Formez, istituti tecnici e professionali (limitatamente al proprio personale), ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti
Qualora gli ulteriori soggetti individuati intendano
avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi
dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per i soggetti accreditati
dalle Regioni.
Gli Accordi Stato Regioni hanno stabilito comunque che
possono svolgere attività di formazione anche i soggetti pubblici o privati
accreditati
dalle Regioni, che dispongono di esperienza almeno biennale in materia e che
dispongono di docenti esperti. Anche questi soggetti possono avvalersi di
ulteriori strutture esterne ma, nel punto 4.2.3. dell’Accordo sulla formazione
degli RSPP, viene ribadito che anche questi ultimi devono possedere i medesimi
requisiti dell’accreditamento regionale.
Nell’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei datori
di lavoro RSPP viene chiaramente specificato che qualora i soggetti
formatori legittimati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla
propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti
previsti nei modelli di accreditamento regionale. Nella nota aggiuntiva viene
prevista una parziale deroga a questo obbligo per le associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori nonché per gli enti bilaterali e gli
organismi paritetici consentendo a questi soggetti di effettuare la formazione
anche avvalendosi di
strutture formative di loro diretta emanazione.
Si precisa a tale proposito che l’Accordo del 25 luglio
2012, che fornisce linee applicative dei precedenti accordi, nel paragrafo
relativo a “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” fornisce
precise indicazioni in ordine alla rappresentatività di queste strutture ma,
soprattutto, chiarisce il significato di
“diretta emanazione” (strutture
formative proprie o almeno partecipate) ribadendo che nel caso vengano
utilizzate altre strutture esterne queste debbano essere accreditate. Questi
organismi non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione
svolta da altri soggetti.
Tutti questi elementi sono concordi nel mettere in evidenza
che la formazione deve essere effettuata solamente da enti o strutture in
possesso dei requisiti e delle competenze e che solamente il sistema regionale
può procedere all’accreditamento e alla verifica di tali requisiti.
Tuttavia, la complessità del sistema indicato e le diverse
specifiche nei vari Accordi Stato Regioni ha comportato una larga violazione di
quanto sopraindicato con interpretazioni varie e, di fatto, discordanti con
l’obiettivo dichiarato.
Come più volte denunciato da CIIP, attualmente continuano ad
operare sul mercato moltissimi soggetti privati che erogano formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro senza essere accreditati dai
sistemi regionali e, quindi, spesso sprovvisti delle strutture e delle
competenze necessarie, ma che rilasciano attestati con loghi di soggetti
“legittimati” che si arrogano il diritto di rilasciare sub autorizzazioni o
abilitazioni.
Per ovviare a questa grave situazione è necessario che nei
prossimi provvedimenti legislativi venga chiaramente specificato che per poter
svolgere l’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è
necessario possedere requisiti specifici (organizzazione, strutture, docenti
qualificati, competenze) e che la “certificazione” delle competenze avvenga
sempre attraverso un sistema di accreditamento pubblico.
Naturalmente il sistema di accreditamento regionale dovrà
essere rivisto in quanto attualmente concepito per obiettivi diversi e dovrà
considerare le esigenze specifiche proprio relative alla materia in oggetto.
Le Regioni potranno adottare una nuova
procedura si
accreditamento specifica per la formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (ad esempio prevedendo obbligatoriamente una certificazione delle
competenze ai sensi della norma
UNI ISO 29990.2011 e un sistema di
gestione secondo standard riconosciuti in Italia e negli altri Paesi)
con
valenza sull’intero territorio nazionale, in coerenza con il quadro normativo
che già riconosce a livello nazionale gli attestati rilasciati dai diversi
soggetti formativi accreditati nella singola Regione.
Si ricorda, peraltro, che tutti i Profili Professionali, in
attuazione delle specifiche Direttive UE introdotte in Italia con il
D.Lgs.
13/2013, compresi quindi anche quelli degli Operatori della Prevenzione,
devono essere resi coerenti al
Quadro Europeo delle Competenze (EQF), in
modo di consentire il
reciproco riconoscimento tra gli Stati Europei e
la
libera circolazione dei Lavoratori e dei Professionisti.
Si ritiene opportuno, infine, ricordare che per evitare le
distorsioni e le vere e proprie violazioni del dettato normativo è
indispensabile
attivare controlli sulla formazione efficienti che non si
limitino alla verifica formale della presenza degli attestati.
È, infatti, necessario che i
controlli siano mirati alla
efficacia della formazione proprio nello spirito di quanto indicato nel
primo comma dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza ...) e che vengano attivati controlli e adottati
provvedimenti anche nei confronti dei soggetti formatori che svolgono queste
attività senza disporre dei requisiti necessari e senza le necessarie
autorizzazioni.
dott.
Norberto Canciani
dott.
Arnaldo Zaffanella
Vice Presidente CIIP
Vice Presidente CIIP
Coord.
Gruppo Formazione Professionale
ing.
Giancarlo Bianchi
Presidente CIIP
Presidente CIIP
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