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"I soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

17/06/2016 -
La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) interviene con un proprio documento sul dibattito relativo alla legittimazione dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia con riferimento alle posizione più volte espresse - anche con un'intervista al nostro giornale ( Il discount della formazione e l’assenza di efficacia e qualità) - sulla qualità della formazione, sia con riferimento al lavoro che si sta conducendo in queste settimane e che dovrebbe concludersi con l'approvazione della revisione degli Accordi. Revisione che potrebbe comprendere anche modifiche sui soggetti formatori legittimati".

Documento CIIP di proposte in merito a: i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 
L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 indica i soggetti formatori “legittimati” per la formazione di RSPP e ASPP:
  • Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 

  • Università
  • INAIL
  • Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 

  • Amministrazione della Difesa 

  • Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre Scuole superiori delle singole 
amministrazioni
  • Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure organismi paritetici
  • Soggetti di cui al punto 4 dell’Accordo, comma 2: Ministeri lavoro, salute, attività 
produttive, interno e Formez, istituti tecnici e professionali (limitatamente al proprio personale), ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti 

 
Qualora gli ulteriori soggetti individuati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per i soggetti accreditati dalle Regioni. 

 
Gli Accordi Stato Regioni hanno stabilito comunque che possono svolgere attività di formazione anche i soggetti pubblici o privati accreditati dalle Regioni, che dispongono di esperienza almeno biennale in materia e che dispongono di docenti esperti. Anche questi soggetti possono avvalersi di ulteriori strutture esterne ma, nel punto 4.2.3. dell’Accordo sulla formazione degli RSPP, viene ribadito che anche questi ultimi devono possedere i medesimi requisiti dell’accreditamento regionale.
 
Nell’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP viene chiaramente specificato che qualora i soggetti formatori legittimati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento regionale. Nella nota aggiuntiva viene prevista una parziale deroga a questo obbligo per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché per gli enti bilaterali e gli organismi paritetici consentendo a questi soggetti di effettuare la formazione anche avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.
 
Si precisa a tale proposito che l’Accordo del 25 luglio 2012, che fornisce linee applicative dei precedenti accordi, nel paragrafo relativo a “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” fornisce precise indicazioni in ordine alla rappresentatività di queste strutture ma, soprattutto, chiarisce il significato di “diretta emanazione” (strutture formative proprie o almeno partecipate) ribadendo che nel caso vengano utilizzate altre strutture esterne queste debbano essere accreditate. Questi organismi non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti.
 
Tutti questi elementi sono concordi nel mettere in evidenza che la formazione deve essere effettuata solamente da enti o strutture in possesso dei requisiti e delle competenze e che solamente il sistema regionale può procedere all’accreditamento e alla verifica di tali requisiti.
 
Tuttavia, la complessità del sistema indicato e le diverse specifiche nei vari Accordi Stato Regioni ha comportato una larga violazione di quanto sopraindicato con interpretazioni varie e, di fatto, discordanti con l’obiettivo dichiarato.
 
Come più volte denunciato da CIIP, attualmente continuano ad operare sul mercato moltissimi soggetti privati che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro senza essere accreditati dai sistemi regionali e, quindi, spesso sprovvisti delle strutture e delle competenze necessarie, ma che rilasciano attestati con loghi di soggetti “legittimati” che si arrogano il diritto di rilasciare sub autorizzazioni o abilitazioni.
Per ovviare a questa grave situazione è necessario che nei prossimi provvedimenti legislativi venga chiaramente specificato che per poter svolgere l’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario possedere requisiti specifici (organizzazione, strutture, docenti qualificati, competenze) e che la “certificazione” delle competenze avvenga sempre attraverso un sistema di accreditamento pubblico.
Naturalmente il sistema di accreditamento regionale dovrà essere rivisto in quanto attualmente concepito per obiettivi diversi e dovrà considerare le esigenze specifiche proprio relative alla materia in oggetto.
 
Le Regioni potranno adottare una nuova procedura si accreditamento specifica per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio prevedendo obbligatoriamente una certificazione delle competenze ai sensi della norma UNI ISO 29990.2011 e un sistema di gestione secondo standard riconosciuti in Italia e negli altri Paesi) con valenza sull’intero territorio nazionale, in coerenza con il quadro normativo che già riconosce a livello nazionale gli attestati rilasciati dai diversi soggetti formativi accreditati nella singola Regione.
 
Si ricorda, peraltro, che tutti i Profili Professionali, in attuazione delle specifiche Direttive UE introdotte in Italia con il D.Lgs. 13/2013, compresi quindi anche quelli degli Operatori della Prevenzione, devono essere resi coerenti al Quadro Europeo delle Competenze (EQF), in modo di consentire il reciproco riconoscimento tra gli Stati Europei e la libera circolazione dei Lavoratori e dei Professionisti.
 
Si ritiene opportuno, infine, ricordare che per evitare le distorsioni e le vere e proprie violazioni del dettato normativo è indispensabile attivare controlli sulla formazione efficienti che non si limitino alla verifica formale della presenza degli attestati.
È, infatti, necessario che i controlli siano mirati alla efficacia della formazione proprio nello spirito di quanto indicato nel primo comma dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ...) e che vengano attivati controlli e adottati provvedimenti anche nei confronti dei soggetti formatori che svolgono queste attività senza disporre dei requisiti necessari e senza le necessarie autorizzazioni.
 
dott. Norberto Canciani                           
 
dott. Arnaldo Zaffanella

Vice Presidente CIIP                    
 
Coord. Gruppo Formazione Professionale
ing. Giancarlo Bianchi
Presidente CIIP

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