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"Una nuova denuncia contro l’abolizione del registro infortuni"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
17/06/2016 - “
L’abolizione del registro infortuni non è una mera trasformazione e semplificazione, pur auspicabile, dell’obbligo di documentazione del datore di lavoro; essa
consiste invece in una vera e propria cancellazione, non sostituita (...)
da alcuna misura equipollente”.
Ad affermarlo è una recente
denuncia della Confederazione Generale Italiana del Lavoro ( CGIL) alla Commissione Europea sull' abolizione del registro infortuni prevista da uno dei decreti attuativi delle deleghe del “Jobs Act” ( legge 10 dicembre 2014, n. 183). Una denuncia ricevuta dalla Commissione Europea e protocollata con numero
CHAP(2016)01863.
Sulle vicende dell’abolizione del
registro infortuni – operata dal Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 151 “
Disposizioni
di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
– è già intervenuto più volte il nostro giornale. Sia per raccontare come si
sia arrivati a questa imprevista abolizione (per lo meno in mancanza dell’istituzione
del SINP, il Sistema
Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali),
sia per presentare una analoga denuncia fatta già nel 2015 alla Commissione
Europea dall’RLS toscano Marco Bazzoni.
Prima di riprendere il testo della
denuncia della Cgil presentiamo per chiarezza quanto riportato dal
D.Lgs. 151/2015 all’articolo 20 e 21:
Art. 21 - Semplificazioni in
materia di adempimenti formali
concernenti gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali
(...)
4. A decorrere dal novantesimo
giorno successivo alla
data di entrata in vigore
del presente decreto,
e' abolito l'obbligo
di tenuta del registro infortuni.
(...)
Art. 20 - Modificazioni al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
h) all'articolo 53, comma 6, le
parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;
(...)
Con il D.Lgs.
151/2015 si arriva dunque alla soppressione del riferimento al registro
infortuni nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e - in coordinamento con quanto
previsto all'articolo 21, comma 4 – all’abolizione dell'obbligo di tenuta del
registro infortuni dal
23 dicembre 2015.
La denuncia sindacale indica
tuttavia che questa abolizione sarebbe in contrasto “con quanto stabilito
dall’art. 9, par. 1, lett. c) della direttiva n. 89/391/Cee, in base al quale
il datore di lavoro deve ‘
tenere un
elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore
un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro’ e
conseguentemente con le disposizioni di cui all’art. 10, par. 3, lett. b) della
medesima direttiva, in base al quale ‘
i
lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i
quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e
della salute dei lavoratori’ devono avere accesso “
all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere
c) e d)”.
Inoltre – continua la denuncia -
l’abolizione del registro infortuni comprometterebbe seriamente “le
fondamentali funzioni di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza di cui all’art. 12 della medesima direttiva, posto che la
consultazione preventiva deve vertere anche sulle ‘
informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10’”.
La denuncia precisa poi che l’ abolizione del
registro infortuni – introdotto dal DPR n. 547/1955 “Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro” - era “già
stata prevista dal d.lgs. n. 81/2008 (art. 53, comma 6). La cancellazione del
registro sarebbe derivata dall’abrogazione della norma che lo istituiva di cui
al d.lgs. n. 626/1994. Il legislatore ha ritenuto che tale obbligo avrebbe ben
potuto essere sostituito da quello introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. r)
del d.lgs. n. 81/2008 stesso, in base al quale il datore di lavoro ha l’obbligo
di ‘
comunicare in via telematica
all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro
48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi,
i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento’,
precisando altresì che ‘
l'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro
superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia
di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124’.
Il problema, al di là di altri dubbi
di conformità con la normativa europea sollevati dalla denuncia, è legato al
fatto che successivamente “non si ebbe alcuna concreta innovazione, perché
la nuova disciplina di cui al d.lgs. n.
81/2008 non entrò mai in vigore”.
In particolare il comma 1-bis del
medesimo art. 18 del d.lgs. n. 81/2008 “stabiliva che le disposizioni relative alla
tenuta del registro infortuni sarebbero rimaste in vigore fino all’emanazione
del decreto istitutivo del Sinp” e per i sei mesi successivi. E “non essendo
mai stato istituito il Sinp, l’obbligo di tenuta del registro infortuni è
sostanzialmente rimasto in vigore sino alla nuova previsione della sua abolizione
di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 151/2015”.
E - continua il documento della
CGIL - la
comunicazione all’ente
previdenziale dell’infortunio, “che costituisce l’unico obbligo che resta
in vigore a carico del datore di lavoro,
non
può considerarsi equipollente alla tenuta del registro. Essa, infatti,
presenta alcuni rilevanti limiti. Anzitutto, e per quanto dettagliata sia la
comunicazione, non è affatto garantito che il soggetto che poi vi accede riesca
ad avere contezza del dato storico ovvero a ricostruire le dinamiche aziendali
con una visione d’insieme degli infortuni che si sono verificati in un’azienda
nel corso del tempo, delle loro dinamiche e modalità, elemento questo
indispensabile per le funzioni preventive, poiché solo dall’analisi complessiva
degli eventi è possibile verificare se un determinato infortunio sia frutto di
dinamiche del tutto casuali, di cause di forza maggiore o di una carenza di
prevenzione. Invero la disponibilità di tali dati e le modalità con cui vi si
accede sembrano del tutto rimesse alla prassi amministrativa. Le modalità di
registrazione dei dati, la loro conservazione, il tempo di conservazione e le
condizioni per l’accesso dipenderanno insomma dal come verrà istituito e regolamentato
il Sinp, tuttora in attesa di realizzazione”.
Secondo la denuncia un altro
punto di violazione della Direttiva riguarda la
conservazione nel tempo dei dati, in quanto la disposizione di
legge, “abolendo l’obbligo di tenuta del registro infortuni, con effetto dal 23
Dicembre 2015, incide non solo sugli eventi infortunistici successivi a tale
data, ma potenzialmente anche su quelli precedenti ; quindi, abolendo l’obbligo
di tenuta del registro, non si impone affatto la conservazione dello stesso,
anche con riferimento a quelli antecedenti all’entrata in vigore delle nuove
disposizioni”.
Si ricorda che l’INAIL, con circolare
n. 92 del 23 dicembre 2015, ha “tentato di sopperire al vuoto normativo mediante
il rilascio del c.d. ‘
Cruscotto
infortuni’. La finalità dell’istituzione del Cruscotto è quella di fornire
i dati agli organi preposti all’attività di vigilanza; ed infatti l’accesso è
consentito soltanto agli ispettori delle aziende sanitarie locali, dell’INAIL e
dell’Ispettorato del lavoro (Direzioni territoriali del lavoro), mediante
l’inserimento di credenziali. L’accesso ai dati del singolo infortunio inoltre
sarà consentito solo mediante il possesso del codice fiscale del soggetto
infortunato. Agli utenti esterni (all’amministrazione) è permesso l’accesso
solo ad informazioni di carattere generale, mediante numero verde gratuito”.
Tuttavia se con la circolare l’INAIL si è espresso “nel senso della
conservazione del registro contenente i dati fino al dicembre 2015”, la CGIL ritiene
che la circolare comunque si tratta di “una disposizione che non garantisce
un’adeguata tutela degli interessi protetti: trattandosi di disposizioni
soggette alle regole e ai principi generali che informano il diritto penale e
amministrativo, prevarrebbe sempre l’interpretazione più favorevole al reo,
sicché il datore di lavoro potrebbe sempre opporsi alla sanzione che gli
venisse eventualmente comminata per la mancata tenuta del registro contenente i
dati fino al 2015”. La circolare n. 92/2015, dunque, non è in grado di
garantire che “l’obbligo prescritto dalla direttiva europea sia corredato da
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive”.
Infine secondo la denuncia alla
Commissione Europea l’
abolizione del
registro infortuni limiterebbe “gravemente il diritto del lavoratore a
condizioni di lavoro giuste ed eque di cui all’art. 31 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea”. E sarebbero violati anche l’art. 35 della
Carta relativo alla protezione della salute, nella misura in cui l’abolizione
del registro infortuni non consente l’accesso dei cittadini Ue a misure di
prevenzione adeguate, e l’art. 27 relativo al diritto all’informazione e
consultazione dei lavoratori nell’ambito dell’impresa”.
Alleghiamo, in conclusione, i
documenti relativi alla denuncia e rimandiamo a futuri articoli
l’approfondimento sui suoi futuri sviluppi.
“ Violazione da parte dell’art. 22 del D.Lgs.
n. 151/2015 della direttiva n. 89/391/CE”, punto 6/7/8/9 della denuncia della
Cgil alla Commissione Europea (formato PDF, 93 kB).
Commissione Europea, DG
Occupazione, affari sociali e inclusione. “ Prima risposta della Commissione
Europea del 6 giugno 2016 alla denuncia della Cgil” (formato PDF, 1.44 MB).
Tiziano Menduto
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