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"Depositi di rifiuti di industrie estrattive: Linee Guida per le ispezioni dall'UE"
fonte TUTELA AMBIENTALE / Ambiente
27/02/2020 -
In Gazzetta Ufficiale europea
la Decisione n.2020/248 della Commissione del 21 febbraio 2020 che stabilisce Linee guida tecniche in materia di
ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti (di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/CE) di
industrie estrattive,
condotte dalle autorità competenti (conformemente all'articolo 17 della
medesima direttiva). Tali ispezioni sono volte a garantire che tutte le
strutture di deposito dei rifiuti
dispongano dell'autorizzazione richiesta e
siano conformi alle relative condizioni. Le ispezioni riguardano le diverse fasi del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti.
Le Linee guida forniscono un quadro generale per lo svolgimento delle ispezioni (sezione C), ne definiscono gli aspetti chiave in ogni fase del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti (sezione D) e individuano elementi specifici per l'ispezione delle strutture di categoria A (sezione E).
Le Linee guida forniscono un quadro generale per lo svolgimento delle ispezioni (sezione C), ne definiscono gli aspetti chiave in ogni fase del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti (sezione D) e individuano elementi specifici per l'ispezione delle strutture di categoria A (sezione E).
Concesso
dalla Commissione un margine di discrezionalità nell'applicare le linee
guida così da garantire che queste siano proporzionate ai rischi
ambientali e di sicurezza pertinenti presentati da ciascuna struttura.
Ispezioni su depositi di rifiuti: finalità ai sensi della direttiva 2006/21/CE
In base all'
articolo 17 della direttiva 2006/21/CE
devono essere effettuate ispezioni delle strutture di deposito dei
rifiuti di cui all'articolo 7 della medesima direttiva per garantire che
queste siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. Ai
fini dell'efficienza e dell'efficacia di tali ispezioni, è opportuno che
le autorità competenti dispongano delle
risorse adeguate, siano
indipendenti dagli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti
oggetto dell'ispezione, siano investite delle funzioni e dei poteri
necessari e che possano beneficiare dell'assistenza degli operatori. È
inoltre opportuno che le attività d'ispezione contemplino la
collaborazione e il
coordinamento tra le autorità nazionali
incaricate di garantire che le strutture di deposito dei rifiuti situate
nella loro giurisdizione siano conformi alle disposizioni della
direttiva 2006/21/CE.
I siti oggetto di ispezioni: le dotazioni minime Per condurre le ispezioni in modo efficiente e proattivo è opportuno
pianificarle in anticipo - scrive la Commissione - elaborando
piani d'ispezione che
riflettano i rischi presentati dalle strutture di deposito dei rifiuti
interessate. Siccome le strutture di deposito dei rifiuti includono
strutture che dovrebbero disporre di un'autorizzazione e nessuna
struttura di deposito dei rifiuti può operare senza un'autorizzazione, i
piani d'ispezione devono contemplare le strutture di deposito dei
rifiuti che non sono in possesso dell'autorizzazione richiesta.
Ispezioni e comportamento minimo
Per
affrontare diversi scenari di possibile non conformità rispetto alle
autorizzazioni, la Commissione ritiene opportuno prevedere lo
svolgimento di
ispezioni, ordinarie e straordinarie, in esito a
denunce gravi, incidenti rilevanti o di altro tipo e inadempienze.
Durante le ispezioni gli ispettori dovranno tenere in considerazione
anche
le risultanze di ispezioni condotte in forza di altri atti
normativi applicabili dell'UE, nella misura in cui tali risultanze
possono evidenziare anche eventuali problemi connessi alle disposizioni
in materia di autorizzazioni di cui all'articolo 7 della direttiva
2006/21/CE.
Si richiede anche che una parte delle attività d'ispezione, in particolare le visite in loco, sia effettuata senza preavviso e che tutte le attività d'ispezione siano adeguatamente documentate, anche mediante relazioni periodiche sulle visite in loco, oltre che agevolino e consentano l'adozione di ulteriori misure intese a porre rimedio alla non conformità rilevata.
Si richiede anche che una parte delle attività d'ispezione, in particolare le visite in loco, sia effettuata senza preavviso e che tutte le attività d'ispezione siano adeguatamente documentate, anche mediante relazioni periodiche sulle visite in loco, oltre che agevolino e consentano l'adozione di ulteriori misure intese a porre rimedio alla non conformità rilevata.
Cosa si intende per Attività di "ISPEZIONE"
Per "ispezione" si intendono tutte le attività intraprese da o per conto di un'autorità competente e intese a garantire la conformità
delle strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della
direttiva 2006/21/CE alle condizioni previste dall'autorizzazione che
tali strutture devono ottenere.
Le attività in questione includono:
• valutazione dei pertinenti aspetti ambientali e di sicurezza e dei rischi presentati dalle strutture di deposito dei rifiuti;
• visite in loco finalizzate a verificare i locali, le condizioni del sito, le apparecchiature e la loro manutenzione, i documenti e i dati elettronici pertinenti, nonché le misure e i sistemi interni e i processi operativi;
• colloqui con il personale della struttura di deposito dei rifiuti;
• rafforzamento delle conoscenze degli operatori circa gli obblighi di legge applicabili e le ripercussioni delle loro attività sull'ambiente;
• prelievo di campioni;
• uso di tecniche di osservazione della Terra e altre forme di telesorveglianza, incluse, se del caso, quelle che si avvalgono di sensori in situ;
• verifica del monitoraggio interno degli operatori;
• verifica di documenti e dati elettronici, comprese le relazioni degli operatori, mediante mezzi diversi dalle visite in loco;
• verifica dei processi operativi, delle misure e dei sistemi interni degli operatori mediante mezzi diversi dalle visite in loco;
• verifica delle garanzie finanziarie o degli strumenti equivalenti;
• registrazione di informazioni fattuali circa la non conformità;
• determinazione dei motivi della non conformità rilevata e dei possibili tipi di ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana;
• descrizione della non conformità rilevata, in particolare le circostanze (e le persone) che l'hanno determinata, allo scopo di individuare, nei limiti del possibile, le misure necessarie per garantire la conformità e di consentirne l'adozione, anche cooperando e condividendo le risultanze delle ispezioni con altre autorità competenti.
• valutazione dei pertinenti aspetti ambientali e di sicurezza e dei rischi presentati dalle strutture di deposito dei rifiuti;
• visite in loco finalizzate a verificare i locali, le condizioni del sito, le apparecchiature e la loro manutenzione, i documenti e i dati elettronici pertinenti, nonché le misure e i sistemi interni e i processi operativi;
• colloqui con il personale della struttura di deposito dei rifiuti;
• rafforzamento delle conoscenze degli operatori circa gli obblighi di legge applicabili e le ripercussioni delle loro attività sull'ambiente;
• prelievo di campioni;
• uso di tecniche di osservazione della Terra e altre forme di telesorveglianza, incluse, se del caso, quelle che si avvalgono di sensori in situ;
• verifica del monitoraggio interno degli operatori;
• verifica di documenti e dati elettronici, comprese le relazioni degli operatori, mediante mezzi diversi dalle visite in loco;
• verifica dei processi operativi, delle misure e dei sistemi interni degli operatori mediante mezzi diversi dalle visite in loco;
• verifica delle garanzie finanziarie o degli strumenti equivalenti;
• registrazione di informazioni fattuali circa la non conformità;
• determinazione dei motivi della non conformità rilevata e dei possibili tipi di ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana;
• descrizione della non conformità rilevata, in particolare le circostanze (e le persone) che l'hanno determinata, allo scopo di individuare, nei limiti del possibile, le misure necessarie per garantire la conformità e di consentirne l'adozione, anche cooperando e condividendo le risultanze delle ispezioni con altre autorità competenti.
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