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"Le proroghe di fine anno: emergenza, prevenzione incendi e ambiente"

fonte puntosicuro.it / Eventi e Appuntamenti

10/01/2012 - Anche quest’anno, come gli anni passati, un decreto legge di fine anno – il Decreto Legge del 29 dicembre 2011, n. 216 – porta con sé una serie di proroghe giustificate da motivi di necessità ed urgenza e “al  fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa”. Un decreto che viene normalmente chiamato “ milleproroghe” e che a volte porta con sé proroghe che di anno in anno differiscono i termini di scadenza di una stessa legge.
È il caso ad esempio della proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
Il comma 7 articolo 15 del Decreto (Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno) recita: il  termine  stabilito   dall'articolo   23,   comma   9,   del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  come  da  ultimo  prorogato  dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  74  del  31  marzo  2011,  è ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2012  per  le   strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto, esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano  completato  l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a  domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno  da  adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
La proroga riguarda dunque l’adeguamento alle normative antincendio delle strutture ricettive-turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, per le quali è stato presentato al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 12/1/1998 n. 37. Il termine per poter completare l'adeguamento di tali strutture alla normativa antincendio è stato prorogato al 31 dicembre 2012.
 
Altre proroghe contenute nel Decreto Legge del 29 dicembre 2011 e che possono interessare i nostri lettori sono quelle in ambito ambientale.
 
Riportiamo interamente l’articolo 13 ( Proroga in termini di materia ambientale) del decreto, riservandoci eventuali futuri approfondimenti:
Articolo 13
Proroga di termini in materia ambientale
 
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di  cui alla legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  non  si  applica  il  comma  2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge  23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni, come prorogato  ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011, n.  10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012;
 
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono  sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012."
  
4. All'articolo 39, comma 9, del  decreto  legislativo  3  dicembre 2010, n. 205, le parole "31  dicembre  2011"  sono  sostituite  dalle seguenti: "2 luglio 2012".
 
5.  Il  termine  di  cui  all'articolo   11,   comma   2-ter,   del decreto-legge   30   dicembre   2009,   n. 195,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
 
6. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive modificazioni, come da ultimo prorogato  ai  sensi  dell'articolo  1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
 
7.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive  modificazioni,  come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge  29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del  31  marzo  2011,  e'  prorogato  al  31 dicembre 2012.

Infine una breve segnalazione relativa ad una proroga concernente una modifica al Decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
La modifica non dipende, in questo caso, dal “milleproroghe” ma dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011 del Decreto 6 dicembre 2011 che proroga, di due anni il precedente termine per la sostituzione dei dispositivi, non muniti di marcatura CE, di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo.
 
Questi gli articoli del Decreto del 6 dicembre 2011:
Art. 1
1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».
Art. 2
1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.
 
2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.




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