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"Le proroghe di fine anno: emergenza, prevenzione incendi e ambiente"
fonte puntosicuro.it / Eventi e Appuntamenti
10/01/2012 - Anche quest’anno, come gli anni passati, un decreto legge
di fine anno – il
Decreto Legge del 29
dicembre 2011, n. 216 – porta con sé una serie di proroghe giustificate da
motivi di necessità ed urgenza e “al
fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa”.
Un decreto che viene normalmente chiamato “
milleproroghe”
e che a volte porta con sé proroghe che di anno in anno differiscono i termini
di scadenza di una stessa legge.
È il caso ad esempio della proroga
dei termini in materia di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere.
Il comma 7 articolo 15 del Decreto (Proroga di termini in materia di
amministrazione dell’interno) recita:
il termine
stabilito dall'articolo 23,
comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102,
come da ultimo
prorogato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 74
del 31 marzo
2011, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre
2012 per le
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque
posti letto, esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto
del Ministro dell'interno del 9
aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20
maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi e siano ammesse, a
domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio,
approvato con decreto del Ministro dell'interno
da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La proroga riguarda dunque l’adeguamento alle normative antincendio
delle
strutture
ricettive-turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, per le quali
è stato presentato al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il
progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto
dall’articolo 2 del D.P.R. 12/1/1998 n. 37. Il termine per poter completare l'adeguamento
di tali strutture alla normativa antincendio è stato prorogato al 31 dicembre
2012.
Altre proroghe contenute nel Decreto Legge del 29 dicembre 2011 e che
possono interessare i nostri lettori sono quelle in
ambito ambientale.
Riportiamo interamente l’articolo 13 (
Proroga in termini di materia ambientale) del decreto, riservandoci
eventuali futuri approfondimenti:
Articolo 13
Proroga di termini in materia ambientale
1.
Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
non si applica
il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2.
Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive
modificazioni, come prorogato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal
DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012;
3.
All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:
"9 febbraio 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012."
4.
All'articolo 39, comma 9, del
decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, le parole "31 dicembre
2011" sono sostituite
dalle seguenti: "2 luglio 2012".
5.
Il
termine di cui
all'articolo 11, comma
2-ter, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011,
e' prorogato al 31 dicembre 2012.
6.
Il termine di cui all'articolo 6, comma
1, lettera p),
del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36,
e successive modificazioni,
come da ultimo prorogato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31
marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
7.
Il
termine di cui
all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161,
e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre
2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31
marzo 2011, e'
prorogato al 31 dicembre 2012.
Infine una breve segnalazione relativa ad una proroga concernente una
modifica al Decreto
del Ministro dell'interno del 3 novembre 2004 concernente l'installazione e
la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo,
relativamente alla sicurezza
in caso d'incendio.
La modifica non dipende, in questo caso, dal “milleproroghe” ma dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011 del
Decreto 6 dicembre 2011 che proroga, di
due anni il precedente termine per la
sostituzione
dei dispositivi, non muniti di
marcatura CE, di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di
esodo.
Questi gli
articoli del Decreto
del 6 dicembre 2011:
Art. 1
1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004,
le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono
sostituite dalle seguenti «di cui all'allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».
Art. 2
1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004,
le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano
fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura
manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire
il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5,
anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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