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"Macchine per il sollevamento: verifiche e prevenzione cadute"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
10/01/2012 - In relazione agli atti del convegno “ La sicurezza delle macchine in edilizia”, un convegno
organizzato da INAIL- Dipartimento
Tecnologie di Sicurezza che si è tenuto il 6 Ottobre 2011 a Bologna,
presentiamo un intervento che con riferimento alle macchine per il sollevamento
riporta la nostra attenzione sul Decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 relativo alla
disciplina delle modalità di
effettuazione delle verifiche
periodiche. Decreto che,
ricordiamo, entrerà in vigore tra non molti giorni: il
24 gennaio 2012.
Nell’intervento
“
Macchine per il sollevamento - Le nuove
attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche”, a cura dell’Ing.
Maria Nice Tini (INAIL– DTS/ex ISPESL), vengono riprese alcune tematiche già
presentate dalla relatrice in passato e relative alle verifiche
periodiche delle attrezzature.
Ricordiamo
brevemente che in relazione al Decreto dell’11 aprile 2011 le attrezzature
vengono suddivise in vari gruppi e che:
-
del
gruppo SC fanno parte gli
apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a
forza centrifuga: ad esempio i carrelli semoventi a braccio telescopico;
-
del
gruppo SP fanno parte le
attrezzature per il sollevamento persone: ad esempio le piattaforme di lavoro
autosollevanti su colonne e gli ascensori e montacarichi da cantiere.
Dopo
aver dato informazioni sulla
messa in
servizio delle attrezzature dei due gruppi, la relatrice si sofferma sulle
varie definizioni relative alle verifiche delle
attrezzature
e ricorda che la
prima verifica
periodica è finalizzata a “identificare l’attrezzatura di lavoro in base
alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata
al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la
rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante”. In
particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni:
-
“nome del costruttore;
-
tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio;
-
anno di costruzione;
-
matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio”.
La
prima verifica periodica è finalizzata anche a:
-
“accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle
previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
-
verificare la regolare tenuta del registro di controllo, ove previsto dai
decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o negli altri
casi, dalle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9 del d.lgs. 81/08;
-
controllare lo stato di conservazione;
-
effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di
efficienza dei dispositivi di sicurezza”.
In
particolare nel corso delle verifiche periodiche su gru mobili, gru
trasferibili
e ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, “sono esibite dal
datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo
le norme tecniche”.
Nella
relazione vengono poi indicate
definizioni,
caratteristiche e parametri di alcune specifiche attrezzature:
-
carrelli semoventi a braccio telescopico:
“carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati,
telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi”;
-
piattaforme autosollevanti su colonne:
“attrezzature che possono essere installate temporaneamente o in modo
permanente, concepite per essere utilizzate da più persone che dalle stesse
possono eseguire lavori”. Si ricorda che la norma armonizzata UNI EN 1495:2009
“non fornisce presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva
2006/42/CE per quanto riguarda le misure di protezioni della piattaforma
(parapetti) in funzione della distanza piattaforma-parete”;
-
ascensori e montacarichi da cantiere:
nel documento agli atti è presente una tabella di confronto tra ascensori e
montacarichi da cantiere e vengono ricordate le varie norme correlate.
In
merito all’
evoluzione della normativa
sulle piattaforme di lavoro mobili
elevabili
si parla del futuro e del passaggio a un testo consolidato, il
FprEN 280:2011, che presenta alcune
novità significative e che verrà votato entro Marzo 2012 (nel documento è
presente un confronto tra l’attuale UNI EN 280:2009 e la FprEN 280:2011).
Veniamo
alla
prevenzione delle cadute dalle MEWP
(piattaforme di lavoro mobili elevabili) e ai
dispositivi di protezione correlati (D.Lgs. 81/2008: Allegato VI,
4.1 - FprEN 280:2011: 5.6.14 Restraint Device).
Ci
sono due tipi di dispositivi di protezione:
-
“
sistemi di trattenuta sul lavoro
(work restraint system) fermano l’operatore dal cadere dalla piattaforma;
-
sistemi di arresto cadute (fall
arrest system) fermano l’operatore una volta che è caduto dalla
piattaforma”.
In
particolare i
sistemi di trattenuta
che si usano sulle MEWP (restraint system) “sono una combinazione di dispositivi di
imbracatura per il corpo e di cordini di posizionamento. È ormai diffuso l’uso
di cordini regolabili in modo tale da offrire la massima libertà di movimento,
garantendo l’immediato trattenimento in caso di necessità. La lunghezza dei
cordini (sia in caso di cordini con lunghezza fissa sia nel caso di cordino
regolabili) deve essere scelta tenendo conto delle caratteristiche della
piattaforma e deve essere sufficientemente corta in modo tale da impedire
all’operatore di raggiungere una posizione dalla quale può cadere. Il DPI “ cintura di
sicurezza”
è un dispositivo di trattenuta (intendendo per trattenuta la condizione che per
la lunghezza del cordino e del posizionamento dell’ancoraggio rende impossibile
la caduta) che, in caso di caduta, trattiene l’operatore impedendone lo
scivolamento e/o il rotolamento. Non deve assolutamente essere utilizzato per
arrestare una caduta dinamica”.
Riguardo
ai
sistemi di arresto caduta è
possibile usare un sistema di arresto cadute su una piattaforma? È “necessario
verificare che la MEWP possa essere usata come parte del sistema di arresto
cadute, in questo caso i punti di ancoraggio devono soddisfare i requisiti e
devono essere sottoposti alle prove previste nella UNI EN 795:2002. La maggior
parte delle MEWP hanno i punti di ancoraggio realizzati per i dispositivi di
trattenuta e non di arresto. I punti di ancoraggio devono recare la relativa
marcatura; marcatura che deve indicare il numero di persone ammesso.
La
relatrice ricorda che nel caso di utilizzo di un sistema di arresto
di caduta,
il datore di lavoro deve tener conto:
-
“dell’altezza di lavoro della piattaforma; da essa dipende anche la scelta del
sistema di arresto. Infatti un sistema di arresto composto da un imbracatura
per il corpo, 2 m di cordino e un dispositivo in grado di assorbire gli effetti
della caduta richiede più di 5 m di spazio libero per arrestare la caduta”;
-
che “non ci siano balconcini che una persona può colpire durante una caduta”;
-
di “come recuperare una persona dopo che è caduta”.
La
relazione si conclude con una disamina sul
problema
del sollevamento persone che sarebbe permesso soltanto con attrezzature di
lavoro e accessori previsti a tal fine, ma (Allegato VI, D.Lgs. 81/2008)
a titolo eccezionale, possono essere
utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine
a condizione che siano prese adeguate misure in materia di sicurezza,
conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo
appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Riguardo
al
concetto di eccezionalità (punto
3.1.4 all. VI) viene presentato il
parere
della Commissione Consultiva Permanente (10.02.2011): “si tratta di operare
in situazioni di emergenza. Per attività la cui esecuzione immediata è
necessaria per prevenire situazioni di
pericolo,
incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio. Quando per
l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del
sito o dal contesto le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili
sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza. Specifiche
condizioni di sicurezza:
-
analisi dei rischi;
-
scelta di macchine che presentano appropriate caratteristiche;
-
individuazione dei requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare;
-
definizioni delle fasi operative di lavoro e di sorveglianza;
-
controllo delle fasi operative e di sorveglianza;
-
registrazione dei controlli”.
“ Macchine per il
sollevamento - Le nuove attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche”, a cura dell’Ing.
Maria Nice Tini (INAIL– DTS/ex ISPESL), intervento al convegno “La sicurezza
delle macchine in edilizia” (formato PDF, 4.60 MB).
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