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"Valorizzare il documento di valutazione dei rischi"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
17/04/2012 -
Sempre
più spesso, nel parlare e nello scrivere, siamo spinti ad occuparci dei Modelli
e dei Sistemi
di Gestione della Sicurezza e della Salute e sempre meno citiamo e facciamo
riferimento al più efficace ed appropriato “
Documento di Valutazione dei
Rischi”, vero fulcro per la concreta gestione della sicurezza e della
salute in azienda.
Sarà
la moda, sarà per il fatto che parlare di DVR rende in partenza scontato il
discorso, ma i fatti dimostrano che sempre più spesso si assiste a convegni,
work shop, corsi di aggiornamento professionali organizzati sui temi riferiti ai
Sistemi di Gestione e che sempre meno si parla di ciò che la vigente normativa
in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro ha legittimato quale
documento contenente la vera “
coscienza prevenzionale aziendale”.
La
normativa si riferisce al “
Documento di Valutazione dei Rischi”, uno degli elementi di più grande rilevanza contenuta nella
legislazione in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, perno intorno al
quale ruota l'intera organizzazione aziendale. Infatti
esso rappresenta l'asse portante della nuova filosofia in materia di tutela
della salute dei lavoratori che vede nel Datore di Lavoro, divenuto manager
della propria azienda, il protagonista attivo della funzione gestionale e prevenzionale.
1. LA GESTIONE VOLONTARIA DEI MODELLI E DEI SISTEMI DI
GESTIONE
Fino alla fine della seconda guerra mondiale, il “
sistema
impresa” in Italia era sostanzialmente strutturato sulla base di alcune
caratteristiche principali, quali:
-
la coincidenza tra proprietà e direzione aziendale;
-
la gestione autoritaria;
-
la totale subordinazione dei lavoratori considerati
dei semplici esecutori.
Con l’obiettivo di capire e porre sotto controllo la
complessità Aziendale si sono sviluppate negli anni, dapprima negli USA e
successivamente in Europa e Giappone, teorie e tecniche gestionali innovative
(Taylor, Mayo, Deming ed altri) allo scopo di ridurre l’uso improvvisato delle
risorse aziendali ed adottare criteri di efficacia ed efficienza manageriale a
beneficio delle aziende stesse.
Più recentemente è stato fortemente sollecitato
dall’interesse di parti terze, quindi esterne all’organizzazione aziendale, lo
sviluppo e l’adozione di sistemi
gestionali avanzati i quali avrebbero tratto rilevanti vantaggi
dall’applicazione dei nuovi criteri manageriali.
Ciò è accaduto, in particolare, nelle aree della
Qualità,
dell’
Ambiente e della
Sicurezza e Salute dove si
sono sviluppati sistemi gestionali dedicati e codificati in determinati
standard internazionali e nazionali, la cui adozione da parte delle aziende
avviene normalmente su “
base volontaria”.
L’organizzazione che adotta tali sistemi ha quindi la
possibilità sia di applicare semplicemente i criteri e gli strumenti definiti
da questi standard (
operare in regime di conformità) sia di far “
certificare”
il sistema da un ente indipendente accreditato, al fine di garantire anche ai
soggetti interessati (
le parti terze) i vantaggi che ne derivano.
I Modelli e i Sistemi di
Gestione sono gli strumenti, per l’appunto, che danno forma e voce al vero
protagonista della gestione aziendale ovvero al “
documento di valutazione
dei rischi”.
Vediamo ora cosa ha sancito il Legislatore in merito
alla redazione e gestione del Documento di Valutazione dei Rischi la cui osservanza
è una “
obbligatorietà” e non certo una libera scelta da parte del
management aziendale.
2. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AMBITO LAVORATIVO
Nell’ordinamento italiano il concetto di valutazione
dei rischi fa la sua prima comparsa nel Decreto Leg.vo 15 agosto 1991, n. 277 “
attuazione
delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212”. Successivamente, quale fondamento principale nella
Direttiva 89/391/CEE
del 12 giugno 1989 concernente “l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro”, recepita in Italia con il mai dimenticato ed ancora nominato,
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 il Legislatore ne sancisce l’importanza
primaria.
Negli
anni a seguire il termine di valutazione dei rischi si è ulteriormente
rafforzato fino ad arrivare alla emanazione del Decreto Legislativo 81/2008
dove il concetto di valutazione dei rischi viene arricchito della parola
“
globale
”. Infatti il
Legislatore nel Decreto Leg.vo 81/08, meglio conosciuto come Testo Unico della
Sicurezza e della Salute nei luoghi di Lavoro, all’art. 2, lett. q , recita “
valutazione
dei rischi:
valutazione
globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione
e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Nel corso dei decenni passati, in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, si è transitati da un approccio alla prevenzione
fondata sul principio del “
comando e controllo” (prima degli
anni ’80) ad un approccio di tipo gestionale dove è stato introdotto il principio
della “
valutazione
del rischio“ e della programmazione degli interventi, enfatizzando
l'aspetto organizzativo, formativo e quindi della corresponsabilizzazione dei
soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (anni ‘90).
Si è giunti, negli anni recenti, conseguentemente alla
evoluzione normativa e tecnologica accompagnata altresì da una crescente e
consapevole cultura della sicurezza e della salute nonché da una maggiore coscienza
prevenzionale, all’introduzione del “
principio dell'autocontrollo” e della
“
misura
delle prestazioni”.
La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
derivanti da pericoli presenti nei luoghi di lavoro, non è altro che un
processo che consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti
dell’attività lavorativa con l’obiettivo di individuare cosa può provocare
lesioni o danni ai lavoratori e quali misure preventive e protettive debbano
essere adottate per eliminare o controllare i rischi.
Il
Datore di Lavoro, attraverso la redazione del documento
di valutazione dei rischi, può individuare le azioni necessarie per
prevenire i rischi professionali, fornire ai lavoratori una formazione
adeguata, predisporre l’organizzazione e i mezzi necessari per attuare le
misure preventive. L’evoluzione normativa, quindi, ha comportato la nascita di strumenti
per la gestione aziendale sempre più raffinati ed adattabili alle diverse
realtà; ogni aspetto dell'organizzazione di ciascuna impresa diviene oggetto di
norme finalizzate ad una sua gestione più efficiente, efficace e, di
conseguenza più appropriata.
3. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI:
IL CONCETTO DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO
Analizzando i vari Decreti succedutisi negli
anni, la modifica più interessante è quella prevista nell’articolo 28, comma 2,
del Decreto Leg.vo 81/08 laddove viene ampliato il contenuto del documento di
valutazione dei rischi. Infatti, il Legislatore ha previsto che il DVR debba
contenere “
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure
da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri”, oltre,
come già peraltro era stato previsto dal Decreto Leg.vo 626/94:
-
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi;
-
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione;
-
il programma delle misure per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
È ovvio che il rispetto di tale precetto richiede, in capo al Datore
di Lavoro, la definizione operativa dei compiti per dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione e necessita altresì
della “
personalizzazione” di tali procedure in capo ai soggetti
che verranno individuati in base all’organizzazione aziendale. Tale
individuazione dovrà portare, di conseguenza, anche ad una specifica formazione
dei soggetti individuati, ad esempio Dirigenti e Preposti.
Altro elemento di novità che richiede una “
personalizzazione”
del DVR è legato all’obbligo di individuare delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Quindi
il Legislatore non reclama la redazione di un semplice DVR ma la creazione di
un documento dinamico e vivo ovvero una sorta di cortometraggio che visto
girare in continuazione dia le giuste informazioni al management aziendale
affinché questi possa “
gestire” l’Azienda.
4. LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
Molti
documenti di valutazione, i quali, come detto, dovrebbero essere le colonne
portanti del lavoro di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, hanno
spesso un eccessivo contenuto formale, poco sostanziale e non sono redatti con
l’attenzione e la specificità necessarie.
In assenza di un confronto con uno
standard normativo o tecnico di riferimento che indichi in modo inequivocabile
quale sia il percorso valutativo da utilizzare ad oggi, la valutazione
dei rischi comporta inevitabilmente un contributo della soggettività del
valutatore nell'attribuire loro maggiore o minore rilevanza e, di conseguenza,
un equivalente valore nella programmazione degli interventi da porre in essere.
A mitigare la soggettività del valutatore
possono contribuire l'uso razionale di misure di igiene industriale, nonché la
raccolta della sintomatologia eventualmente accusata dai lavoratori. Inoltre
l’accurata consultazione del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la raccolta critica dei giudizi
soggettivi dei lavoratori rappresenta un momento decisivo per la integrazione
delle conoscenze di quegli aspetti di rischio che sfuggono o sono, alle volte,
sottovalutati dal management aziendale.
Si
rammenta a tal proposito che, in riferimento all’adeguamento ai criteri di cui
all’art. 28 del Testo Unico il Legislatore ha previsto che “
la scelta dei criteri di redazione del
documento è rimessa al Datore di Lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi
aziendali e di prevenzione”.
Dunque,
a detta del Legislatore, il DVR deve essere
“
semplice
”, “
breve”, “
comprensibile
” e quindi considerato quale “
strumento operativo di gestione”
a disposizione dello stesso Datore di Lavoro e del suo management per
organizzare e controllare anche gli aspetti relativi alla gestione della
sicurezza e della salute.
Per
individuare i pericoli presenti e comprendere come questi agiscono nella realtà
aziendale, è necessario analizzare in dettaglio le varie fasi lavorative e
ricostruire i rapporti tra le varie attività che compongono il lavoro: in sostanza,
muoversi dalla visione generale al particolare, andando ad analizzare il
processo di lavoro e a scomporlo nelle sue attività basilari. Più l’attività
viene osservata da vicino più è agevole individuare i pericoli e di conseguenza
valutarne i rischi. Ed inoltre, avendo composto l’articolazione delle varie
attività in uno schema logico (
mansioni lavorative) è possibile
ricostruire i rapporti che intercorrono tra le varie fasi e i rischi che derivano
anche dagli elementi organizzativi (
rischi trasversali).
Successivamente
alle fasi di individuazione dei pericoli e di valutazione dei consequenziali rischi lavorativi si
rende necessario, da parte del Datore di Lavoro, la redazione di procedure e
modalità comportamentali al fine di tenere sotto controllo i rischi residui.
Nel tempo le stesse dovranno essere oggetto di apposita vigilanza al fine di garantire
che queste misure rimangano efficaci nel tempo. Ovviamente, tutte le
informazioni raccolte anche dalle attività di monitoraggio devono essere
utilizzate per rivedere e revisionare la valutazione dei rischi in quanto, come
sopra detto, il DVR non deve essere tenuto in azienda come una foto ma visionato
come un film durante la visione del quale è necessario, per quanto possibile,
abbattere il rischio residuo (
miglioramento continuo).
CONCLUSIONI
Oggi è facile dedurre che, in considerazione del
particolare contesto socio-economico in cui viviamo, solo le
imprese/organizzazioni che si dimostrano costantemente in evoluzione e
garantiscono servizi/prestazioni migliori possono sopravvivere e ottenere di
conseguenza riconoscimenti e prestigio.
Ancora più di prima, è impensabile che si possa improvvisare
un mestiere o ancora peggio improvvisarsi “
manager”.
Si è dunque passati dal fornire non più solo un
prodotto garantito e conforme ma un prodotto certificato nella sua qualità
cercando in tal modo piena “
soddisfazione del cliente ” senza
però, per converso, trascurare gli aspetti che possono comportare pericoli ai
lavoratori che svolgono le attività commissionate dal cliente.
In questo modo il concetto di qualità si sposta dalla
valutazione finale del prodotto reso alla struttura che lo produce. La
struttura si trasforma da un insieme di compartimenti stagni che non
interagiscono e non collaborano tra loro ad un unico sistema organizzato e
globalmente coinvolto nel raggiungimento dell’unico obiettivo aziendale (
mission).
Ciò detto sconvolge l’organizzazione della struttura “
vecchio
stile” che prevedeva un funzionamento limitato solo a qualche reparto,
diversamente dall’attuale modalità di pianificazione che prevede di progettare, far collaborare e
valutare nella sua globalità l’intera azienda.
Questa è la vera rivoluzione del “
Sistema di Gestione Aziendale” che tende a garantire non più
solo il prodotto finito ma l’intera linea di produzione, coinvolgendo tutti a
lavorare per lo stesso fine ed in modo assolutamente compartecipativo e corresponsabile.
Ecco che la scelta di lavorare in qualità diventa una
strategia che parte dal management ma che deve essere pienamente condivisa
dagli operatori che intervengono con uguale dignità in tutte le fasi del processo.
Troviamo il cuore e l’anima di tutte queste attività
indistinte nel “
Documento di
Valutazione dei Rischi“ che, se redatto in linea agli intendimenti del
Legislatore prima Europeo e poi Nazionale, racchiude in sé tutte quelle
attività che portano ad una gestione partecipata e condivisa dando vita ad un
vero e proprio documento di “
modello e di gestione aziendale”. Quindi, primo
di tutto il DVR e poi, per migliorare l’opera prevenzionale, ben vengano anche
i Sistemi di Gestione certificabili o meno.
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