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"Cassazione: sull’obbligo di controllare la sicurezza delle macchine"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

02/05/2012 -
Commento a cura di G. Porreca.
 
E’ ormai consolidata la posizione assunta dalla Corte di Cassazione per quanto riguarda la responsabilità o meno del datore di lavoro nel caso di carenze di sicurezza riscontrate sui macchinari che lo stesso utilizza anche se essi sono forniti di marcatura CE. Il datore di lavoro, sostiene la Corte suprema, è tenuto comunque ad accertare la rispondenza ai requisiti di sicurezza delle macchine in uso nella sua azienda e messe a disposizione dei lavoratori e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa di una eventuale mancanza di tali requisiti né la presenza sul macchinario della marcatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgono ad esonerarlo dalle sue responsabilità.
 
Il caso ed il ricorso alla suprema Corte di Cassazione.
Il Tribunale ha condannato l’amministratore unico di una società, dedita alla raccolta di rifiuti solidi urbani, per il delitto di lesioni colpose in danno di un operaio dipendente, alla pena di mesi 2 di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria; ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5.000. All’amministratore, in qualità di datore di lavoro, è stato addebitato di avere consentito che la vittima lavorasse utilizzando un cassone ed un sollevatore di cassonetti non idonei ai fini della sicurezza, in quanto la pulsantiera era posizionata in modo tale da non consentire che l'altra mano interferisse con gli organi operatori del sollevatore. Per tale motivo il lavoratore stesso azionava la pulsantiera con due dita della mano destra mentre con la mano sinistra manteneva fermo il coperchio del cassonetto in sollevamento ed in tale frangente pativa lo schiacciamento del quarto dito della mano sinistra tra la struttura metallica del sollevatore idraulico e il cassone dell'autocarro. A seguito dell'infortunio, poi, il lavoratore perdeva i sensi e caduto in terra si procurava la ulteriore lesione costituita da una frattura cranica con conseguente malattia superiore a 40 giorni.
 
La Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale basando le sue decisioni sulle seguenti circostanze:
- dalle deposizioni raccolte era emerso che era prassi per i lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti spingere con due dita di una mano i pulsanti di salita del cassonetto e con l'altra mantenere schiacciato il coperchio del cassonetto per evitare la caduta di rifiuti che poi si sarebbero dovuti alzare da terra;
- tale modalità di lavoro era possibile, in quanto la pulsantiera consentiva l'azionamento con una sola mano ed era vicina agli organi operatori;
- solo dopo l'incidente il veicolo era stato dotato di una doppia pulsantiere, in modo da rendere necessario avere impegnate entrambe le mani per dare il comando di sollevamento;
- irrilevante era risultato che il macchinario fosse marcato "CE", in quanto il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza dei lavoratori, indipendentemente dall'affidabilità formale dei macchinari a disposizione.
 
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'amministratore della società lamentando che gli era stata riconosciuta la colpevolezza pur avendo lo stesso posto a disposizione dei suoi dipendenti un macchinario marcato "CE" e garantito nei requisiti di sicurezza. Ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 626 del 1994, secondo lo stesso, le eventuali inidoneità, quindi, avrebbero dovuto far capo al costruttore e non all'utilizzatore al quale, pertanto, non poteva imputarsi la violazione dell'articolo 35 dello stesso D. Lgs. Il lavoratore inoltre in ogni caso avrebbe dovuto conformarsi alle disposizioni di sicurezza impartite dal datore di lavoro e non seguire modalità di lavoro rischiose ed in violazione dell'articolo 5 del citato D. Lgs..
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato rigettato perché ritenuto infondato. La Corte di Cassazione, citando le numerose sentenze di riferimento, ha ricordato a proposito la consolidata giurisprudenza della stessa Corte secondo la quale " Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinano della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità". “ Il datore di lavoro, infatti”, ha quindi proseguito la Sez. IV, “ è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l'obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza” ed ha sostenuto ancora che “tale posizione di garanzia concorre con quella del costruttore, ma non è ad essa subordinata, in quanto la prossimità dell'imprenditore-datore alla fonte dei rischi, alle concrete modalità di lavoro e di eventuale elusione dei sistemi di sicurezza, gli consente immediatamente di percepire l'esposizione al pericolo dei lavoratori impiegati nell'utilizzo dei macchinari”.
 
In merito al comportamento del lavoratore ritenuto nella circostanza dell’infortunio  dal ricorrente negligente la Sez. IV ha ribadito che tale comportamento della persona offesa non esclude comunque la responsabilità dell'imputato ricordando che la stessa Corte di Cassazione più volte ha fatto presente che in materia di infortuni sul lavoro la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta, per cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.
 
Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, il lavoratore ha patito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso il cassone che gli ha procurato l'infortunio e che era priva di idoneo dispositivo di sicurezza, in quanto dotato di una sola pulsantiera che non impediva l'utilizzo dell'altra mano per tener fermo il coperchio del cassonetto in elevazione. Pertanto la circostanza che l’infortunato, preso dalla routine del lavoro e da un eccesso di sicurezza, abbia avvicinato imprudentemente la mano sinistra una zona di pericolo, non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento, condotta connotata da colpa, tenuto conto che la cautela omessa era proprio preordinata ad evitare il rischio specifico (lesione agli arti) che poi concretamente si è materializzato nell'infortunio.
 
Circa infine l’affermazione del datore di lavoro che il lavoratore era stato informato dei rischi e che lo stesso aveva impartito delle precise direttive acché i dipendenti non  posizionassero gli arti nelle zone operative della macchina, la Sez. IV ha concluso sostenendo che quanto sopra detto non esonera comunque il datore di lavoro stesso dalle sue responsabilità di tema di sicurezza dei macchinari utilizzati dai prestatori di lavoro.
 
 
Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 33285 del 7 settembre 2011 (u. p. 6 aprile 2011) -  Pres. Brusco – Est. Izzo – P.M. Galati - Ric. P. G. M. R..  Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la rispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e ad osservare le norme antinfortunistiche indipendentemente da carenze altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza.

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