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"Cassazione: sull’obbligo di controllare la sicurezza delle macchine"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
02/05/2012 -
Commento
a cura di G. Porreca.
E’ ormai
consolidata la posizione assunta dalla Corte di Cassazione per quanto riguarda
la responsabilità o meno del datore di lavoro nel caso di carenze di sicurezza riscontrate
sui macchinari che lo stesso utilizza anche se essi sono forniti di marcatura CE.
Il datore di lavoro, sostiene la Corte suprema, è tenuto comunque ad accertare
la rispondenza ai requisiti di sicurezza delle macchine in uso nella sua
azienda e messe a disposizione dei lavoratori e risponde dell’infortunio
occorso ad un dipendente a causa di una eventuale mancanza di tali requisiti né
la presenza sul macchinario della marcatura di conformità CE o l’affidamento
riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgono ad
esonerarlo dalle sue responsabilità.
Il caso ed il ricorso alla suprema Corte di
Cassazione.
Il Tribunale ha condannato l’amministratore
unico di una società, dedita alla raccolta
di rifiuti solidi urbani, per il delitto di lesioni colpose in danno di un operaio
dipendente, alla pena di mesi 2 di reclusione, sostituita con la pena
pecuniaria; ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte
civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5.000. All’amministratore,
in qualità di datore di lavoro, è stato addebitato di avere consentito che la
vittima lavorasse utilizzando un cassone ed un sollevatore di cassonetti non
idonei ai fini della sicurezza, in quanto la pulsantiera era posizionata in
modo tale da non consentire che l'altra mano interferisse con gli organi
operatori del sollevatore. Per tale motivo il lavoratore stesso azionava la
pulsantiera con due dita della mano destra mentre con la mano sinistra
manteneva fermo il coperchio del cassonetto in sollevamento ed in tale
frangente pativa lo schiacciamento del quarto dito della mano sinistra tra la
struttura metallica del sollevatore idraulico e il cassone dell'autocarro. A
seguito dell'infortunio, poi, il lavoratore perdeva i sensi e caduto in terra
si procurava la ulteriore lesione costituita da una frattura cranica con
conseguente malattia superiore a 40 giorni.
La Corte di Appello ha
confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale basando le sue
decisioni sulle seguenti circostanze:
- dalle deposizioni raccolte
era emerso che era prassi per i lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti
spingere con due dita di una mano i pulsanti di salita del cassonetto e con
l'altra mantenere schiacciato il coperchio del cassonetto per evitare la caduta
di rifiuti che poi si sarebbero dovuti alzare da terra;
- tale modalità di lavoro era
possibile, in quanto la pulsantiera consentiva l'azionamento con una sola mano
ed era vicina agli organi operatori;
- solo dopo l'incidente il
veicolo era stato dotato di una doppia pulsantiere, in modo da rendere
necessario avere impegnate entrambe le mani per dare il comando di
sollevamento;
- irrilevante era risultato che
il macchinario fosse marcato "CE", in quanto il datore di lavoro è
tenuto a garantire la sicurezza dei lavoratori, indipendentemente
dall'affidabilità formale dei macchinari a disposizione.
Avverso la sentenza ha proposto
ricorso l'amministratore della società lamentando che gli era stata
riconosciuta la colpevolezza pur avendo lo stesso posto a disposizione dei suoi
dipendenti un macchinario marcato "CE" e garantito nei requisiti di sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 626 del 1994, secondo lo stesso, le eventuali
inidoneità, quindi, avrebbero dovuto far capo al costruttore e non
all'utilizzatore al quale, pertanto, non poteva imputarsi la violazione
dell'articolo 35 dello stesso D. Lgs. Il lavoratore inoltre in ogni caso avrebbe
dovuto conformarsi alle disposizioni di sicurezza impartite dal datore di
lavoro e non seguire modalità di lavoro rischiose ed in violazione
dell'articolo 5 del citato D. Lgs..
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato rigettato
perché ritenuto infondato. La Corte di Cassazione, citando le numerose sentenze
di riferimento, ha ricordato a proposito la consolidata giurisprudenza della
stessa Corte secondo la quale "
Il datore
di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei
macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a
causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinano
della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella
notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo
dalla sua responsabilità". “
Il
datore di lavoro, infatti”, ha quindi proseguito la Sez. IV, “
è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche
previste a tutela della sicurezza dei
lavoratori ed ha l'obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente
da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità
di vigilanza” ed ha sostenuto ancora che
“tale posizione di garanzia concorre con quella del costruttore, ma non
è ad essa subordinata, in quanto la prossimità dell'imprenditore-datore alla
fonte dei rischi, alle concrete modalità di lavoro e di eventuale elusione dei
sistemi di sicurezza, gli consente immediatamente di percepire l'esposizione al
pericolo dei lavoratori impiegati nell'utilizzo dei macchinari”.
In merito al comportamento del
lavoratore ritenuto nella circostanza dell’infortunio dal ricorrente negligente la Sez. IV ha
ribadito che tale comportamento della persona offesa non esclude comunque la
responsabilità dell'imputato ricordando che la stessa Corte di Cassazione più
volte ha fatto presente che in materia di infortuni
sul lavoro la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a
causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque
riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta, per cui il
datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del
lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità,
dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle
direttive di organizzazione ricevute.
Nel caso di specie, come
correttamente segnalato nella sentenza di merito, il lavoratore ha patito
l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso il
cassone che gli ha procurato l'infortunio e che era priva di idoneo dispositivo
di sicurezza, in quanto dotato di una sola pulsantiera che non impediva
l'utilizzo dell'altra mano per tener fermo il coperchio del cassonetto in
elevazione. Pertanto la circostanza che l’infortunato, preso dalla routine del
lavoro e da un eccesso di sicurezza, abbia avvicinato imprudentemente la mano
sinistra una zona di pericolo, non costituisce comportamento
abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore
di lavoro e l'evento, condotta connotata da colpa, tenuto conto che la cautela
omessa era proprio preordinata ad evitare il rischio specifico (lesione agli
arti) che poi concretamente si è materializzato nell'infortunio.
Circa infine l’affermazione del
datore di lavoro che il lavoratore era stato informato dei rischi e che lo
stesso aveva impartito delle precise direttive acché i dipendenti non posizionassero gli arti nelle zone operative
della macchina, la Sez. IV ha concluso sostenendo che quanto sopra detto non esonera
comunque il datore di lavoro stesso dalle sue responsabilità di tema di
sicurezza dei macchinari utilizzati dai prestatori di lavoro.
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