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"Analisi del documento contenente i criteri di qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"
fonte www.porreca.it / Formazione ed informazione
02/05/2012 -
La prima considerazione che viene da fare
dopo la lettura della bozza del documento elaborato, in attuazione
dell’art. 6 comma 8 lettera m bis) del D. Lgs. 81/2008, dalla
Commissione consultiva permanente e contenente i "
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro"
è che questa volta la Commissione ha superata se stessa raggiungendo il
limite della comprensibilità e constatare inoltre che, per interpretare
quanto riportato nel documento, un prerequisito certo ci vuole ed è
quello del possesso del diploma di “
laurea in enigmistica con specializzazione rebussistica”. Ma se proprio vogliamo commentare il documento e districarci nel suo contenuto facciamo uno sforzo per tirarne una sintesi.
I criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro oggetto del commento sono stati approvati dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 18/4/2012 e prima di essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dovranno probabilmente passare al vaglio della Conferenza Stato Regioni il che significa che i tempi per la sua ufficializzazione possono non essere brevi come l’esperienza ci insegna.
Una prima osservazione riguarda l’entrata in vigore stabilita per i criteri stessi per la quale si farà ancora una volta ricorso alla tecnica dell’anno dalla pubblicazione del documento sulla Gazzetta Ufficiale quasi a volere, da una parte, dare tempo all’utenza di metabolizzarne il contenuto e dall’altra a volere, al momento stesso, prendere tempo, così come del resto è indicato nello stesso documento, per adottare eventuali modifiche. La soluzione comunque dell’entrata in vigore del documento dopo un anno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non si ritiene concepibile se si pensa che in Italia il settore della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha bisogno di regole e di certezze da applicare con la massima sollecitudine e se si pensa anche che sono passati quasi quattro anni da quando il legislatore con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 aveva programmato la individuazione dei criteri stessi affidandone il compito alla Commissione consultiva permanente.
In premessa va subito precisato che i criteri indicati nel documento in esame riguardano esclusivamente la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi per lavoratori e per datori di lavoro RSPP in riferimento agli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ad integrazione di quanto indicato per i requisiti dei docenti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 pubblicati sulla G. U. dell’11/1/2012. I suddetti criteri quindi non riguardano i formatori per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) né quelli per gli RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) né per altri operatori di sicurezza e non riguardano altresì le attività di addestramento.
Il documento in sintesi prevede un prerequisito ed un ventaglio di 6 criteri individuati come livello base di qualificazione richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il prerequisito consiste nel livello minimo di istruzione che è stato stabilito nel diploma di scuola secondaria di secondo grado, prerequisito richiesto per tutti ad eccezione che per i datori di lavoro che intendono effettuare la formazione ai propri lavoratori. Per essere qualificati docenti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario comunque, congiuntamente al possesso del prerequisito del titolo di studio sopraindicato, essere in possesso anche di almeno uno dei sei criteri individuati nel documento e basati su una sorta di combinazione di tre elementi costituiti dalla frequenza di corsi di formazione, dall’esperienza e dalla docenza svolta nella materia specifica.
Nel primo criterio viene preso in considerazione l’esclusivo requisito della precedente esperienza quale docente nella materia e viene ritenuto qualificato colui che è in grado di documentare di avere svolte almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni e nell’area tematica oggetto della docenza stessa.
Il secondo criterio prende in considerazione come requisito di partenza il possesso di una laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero l’attestato di frequenza di corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. A tale possesso però è necessario, per essere ritenuti qualificati, aggiungere almeno una delle specifiche contenute nella tabella di seguito riportata:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza
in alternativa
- corso corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni
Il terzo criterio prende in considerazione invece come requisito di partenza il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Oltre a tale possesso però, per essere ritenuti qualificati, è necessario avere almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza ed è necessario aggiungere almeno una delle specifiche contenute nella tabella di seguito riportata:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza
in alternativa
- corso corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni
Il quarto criterio prende in considerazione come requisito di partenza il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Oltre tale possesso, per essere ritenuti qualificati, è necessario avere almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza ed è necessario aggiungere almeno una delle specifiche contenute nella tabella di seguito riportata:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza
in alternativa
- corso corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni
Il quinto criterio prende in considerazione come requisito di partenza una esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. A tale requisito, per essere ritenuti qualificati, è necessario però aggiungere almeno una delle specifiche contenute nella tabella di seguito riportata:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza
in alternativa
- corso corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni
Il sesto criterio prende in considerazione come requisito di partenza una esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), A tale requisito, per essere ritenuti qualificati, è necessario però aggiungere almeno una delle specifiche contenute nella tabella di seguito riportata:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza
in alternativa
- corso corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni
Per quanto riguarda la formazione svolta direttamente dai datori di lavoro nei confronti dei propri lavoratori nel documento è indicato che per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore dei criteri di qualificazione gli stessi possono svolgere tale attività formativa se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D. Lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo però il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà dimostrare di essere comunque in possesso di uno dei criteri di cui al documento stesso.
Nel documento, inoltre, ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti vengono individuate tre “Aree tematiche” attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, Tali aree tematiche sono individuate in un’area normativa/giuridica/organizzativa, in un’area rischi tecnici/igienico-sanitari ed in un'area relazioni/comunicazione.
Il documento prevede, inoltre, un aggiornamento professionale del formatore-docente il quale è tenuto, con cadenza triennale, alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Per l’aggiornamento il triennio decorre dalla data di applicazione del documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.
Come clausola di salvaguardia, infine, nel documento viene indicato che alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l’attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal documento stesso fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento triennale.
Come si può facilmente osservare, in conclusione, il documento non è di facile lettura e quel che preoccupa di più è che non è soprattutto di facile ed immediata applicabilità in barba alla caratteristica di fattibilità che viene invocata e richiesta da più parti per quanto riiguarda le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Un documento più semplice e di più immediata lettura sarebbe stato forse preferibile anche ai fini di una sicura e corretta applicazione.
I criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro oggetto del commento sono stati approvati dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 18/4/2012 e prima di essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dovranno probabilmente passare al vaglio della Conferenza Stato Regioni il che significa che i tempi per la sua ufficializzazione possono non essere brevi come l’esperienza ci insegna.
Una prima osservazione riguarda l’entrata in vigore stabilita per i criteri stessi per la quale si farà ancora una volta ricorso alla tecnica dell’anno dalla pubblicazione del documento sulla Gazzetta Ufficiale quasi a volere, da una parte, dare tempo all’utenza di metabolizzarne il contenuto e dall’altra a volere, al momento stesso, prendere tempo, così come del resto è indicato nello stesso documento, per adottare eventuali modifiche. La soluzione comunque dell’entrata in vigore del documento dopo un anno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non si ritiene concepibile se si pensa che in Italia il settore della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha bisogno di regole e di certezze da applicare con la massima sollecitudine e se si pensa anche che sono passati quasi quattro anni da quando il legislatore con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 aveva programmato la individuazione dei criteri stessi affidandone il compito alla Commissione consultiva permanente.
In premessa va subito precisato che i criteri indicati nel documento in esame riguardano esclusivamente la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi per lavoratori e per datori di lavoro RSPP in riferimento agli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ad integrazione di quanto indicato per i requisiti dei docenti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 pubblicati sulla G. U. dell’11/1/2012. I suddetti criteri quindi non riguardano i formatori per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) né quelli per gli RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) né per altri operatori di sicurezza e non riguardano altresì le attività di addestramento.
Il documento in sintesi prevede un prerequisito ed un ventaglio di 6 criteri individuati come livello base di qualificazione richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il prerequisito consiste nel livello minimo di istruzione che è stato stabilito nel diploma di scuola secondaria di secondo grado, prerequisito richiesto per tutti ad eccezione che per i datori di lavoro che intendono effettuare la formazione ai propri lavoratori. Per essere qualificati docenti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario comunque, congiuntamente al possesso del prerequisito del titolo di studio sopraindicato, essere in possesso anche di almeno uno dei sei criteri individuati nel documento e basati su una sorta di combinazione di tre elementi costituiti dalla frequenza di corsi di formazione, dall’esperienza e dalla docenza svolta nella materia specifica.
Nel primo criterio viene preso in considerazione l’esclusivo requisito della precedente esperienza quale docente nella materia e viene ritenuto qualificato colui che è in grado di documentare di avere svolte almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni e nell’area tematica oggetto della docenza stessa.
Il secondo criterio prende in considerazione come requisito di partenza il possesso di una laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero l’attestato di frequenza di corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. A tale possesso però è necessario, per essere ritenuti qualificati, aggiungere almeno una delle specifiche contenute nella tabella di seguito riportata:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza
in alternativa
- corso corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni
Il terzo criterio prende in considerazione invece come requisito di partenza il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Oltre a tale possesso però, per essere ritenuti qualificati, è necessario avere almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza ed è necessario aggiungere almeno una delle specifiche contenute nella tabella di seguito riportata:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza
in alternativa
- corso corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni
Il quarto criterio prende in considerazione come requisito di partenza il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Oltre tale possesso, per essere ritenuti qualificati, è necessario avere almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza ed è necessario aggiungere almeno una delle specifiche contenute nella tabella di seguito riportata:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza
in alternativa
- corso corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni
Il quinto criterio prende in considerazione come requisito di partenza una esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. A tale requisito, per essere ritenuti qualificati, è necessario però aggiungere almeno una delle specifiche contenute nella tabella di seguito riportata:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza
in alternativa
- corso corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni
Il sesto criterio prende in considerazione come requisito di partenza una esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), A tale requisito, per essere ritenuti qualificati, è necessario però aggiungere almeno una delle specifiche contenute nella tabella di seguito riportata:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza
in alternativa
- corso corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni
Per quanto riguarda la formazione svolta direttamente dai datori di lavoro nei confronti dei propri lavoratori nel documento è indicato che per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore dei criteri di qualificazione gli stessi possono svolgere tale attività formativa se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D. Lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo però il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà dimostrare di essere comunque in possesso di uno dei criteri di cui al documento stesso.
Nel documento, inoltre, ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti vengono individuate tre “Aree tematiche” attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, Tali aree tematiche sono individuate in un’area normativa/giuridica/organizzativa, in un’area rischi tecnici/igienico-sanitari ed in un'area relazioni/comunicazione.
Il documento prevede, inoltre, un aggiornamento professionale del formatore-docente il quale è tenuto, con cadenza triennale, alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Per l’aggiornamento il triennio decorre dalla data di applicazione del documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.
Come clausola di salvaguardia, infine, nel documento viene indicato che alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l’attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal documento stesso fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento triennale.
Come si può facilmente osservare, in conclusione, il documento non è di facile lettura e quel che preoccupa di più è che non è soprattutto di facile ed immediata applicabilità in barba alla caratteristica di fattibilità che viene invocata e richiesta da più parti per quanto riiguarda le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Un documento più semplice e di più immediata lettura sarebbe stato forse preferibile anche ai fini di una sicura e corretta applicazione.
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