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"Sugli obblighi di sicurezza in presenza di più posizioni di garanzia"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
01/10/2012 -
Commento a cura di G. Porreca.
Viene affrontato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza il
caso in cui per uno stesso evento infortunistico vengono individuate più
persone responsabili e nell’occasione la suprema Corte ha avuto modo di
ribadire quanto da tempo la stessa aveva già chiarito e cioè che in materia di
salute e di sicurezza sul lavoro se ci sono più titolari di una posizione di
garanzia, come si è verificato nel caso in esame nel quale oltre al capo cantiere è stato
nominato un direttore
dei lavori responsabile della sicurezza, ciascun garante risulta per intero
destinatario dell’obbligo di impedire un evento
fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la
costituzione della singola posizione di garanzia.
L’evento
infortunistico e l’iter giudiziario
Il Tribunale, con sentenza resa all'esito di rito abbreviato,
dichiarava il capo cantiere di una impresa edile ed il responsabile legale di
una società fornitrice di materiali, ritenuti entrambi responsabili dei reati
di omicidio colposo ed altro, loro rispettivamente ascritti, in relazione ad un
infortunio occorso all'interno del cantiere stesso a tre operai intenti a
realizzare la pavimentazione delle superfici di un edificio commerciale in fase
di costruzione.
Successivamente la Corte di Appello però, in riforma della
sentenza resa dal Tribunale, assolveva entrambi gli imputati dai reati ascritti
perché i fatti non costituiscono reato. La Corte stessa, infatti, aveva
rilevato che la società proprietaria del capannone aveva deciso di realizzare
le rampe di accesso ai parcheggi con delle lamiere grecate e che detto
materiale era stato ordinato alla ditta di cui uno degli imputati era il legale
rappresentante. Era stato, inoltre, rilevato dal Collegio che il progetto della
struttura era stato redatto da un ingegnere, che ad altro ingegnere era stata affidata la
direzione tecnica dei lavori e la direzione del cantiere, che il coordinamento
per la sicurezza era stato assegnato ad un altro geometra e che, infine, responsabile
del cantiere era stato nominato il geometra coimputato nel procedimento penale
di cui alla sentenza.
Il Collegio, procedendo all'analisi della posizione del rappresentante
legale della società fornitrice del materiale, aveva in particolare evidenziato
che la scelta relativa a tale materiale impiegato poteva ritenersi accettabile,
dal punto di vista tecnico, e pure migliorativa per la sicurezza delle fasi di cantiere e che dall'elaborato
redatto dal consulente era emerso, inoltre, che non era stata consegnata la
documentazione relativa alla lamiera grecata fornita. La Corte territoriale
rilevava, altresì, a giustificazione della propria decisione di assoluzione
degli imputati, che gli atti acquisiti al fascicolo processuale non
consentivano di accertare se la lamiera usata fosse o meno strutturata in modo
da poter sopportare il carico, concentrato su un solo punto, della massa di
calcestruzzo gettata ed inoltre che i termini della contestazione elevata al responsabile
legale della società fornitrice non consentivano di addebitare all'imputato il
controllo sulle operazioni di montaggio delle lamiere. Rilevava, infine, che le
violazioni amministrative, alle quali aveva fatto riferimento il primo giudice,
seppure esistenti, non si qualificavano neanche quali concause dell'evento
verificatosi. Anche la posizione del capo cantiere veniva considerata dalla
Corte di appello ugualmente estranea alla verificazione dell'evento infortunistico.
Il
ricorso alla Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Avverso la sentenza della Corte di Appello di assoluzione del capo
cantiere ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte
di Appello avesse disatteso l'insegnamento della Suprema Corte, in ordine alla
responsabilità del capo cantiere, in riferimento agli infortuni sul lavoro e
che comunque la presenza di più titolari della posizione di garanzia non porta
ad escludere quella concorrente del capo cantiere.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello per le ragioni
di seguito esposte ed ha quindi annullata la sentenza di assoluzione nei
confronti del capo cantiere rinviando gli atti per nuovo esame alla Corte di
Appello. A sostegno della propria decisione assolutoria, ha quindi sostenuto la
Sez. IV, la Corte di Appello aveva rilevato che il capo cantiere non era
gravato dall'obbligo di effettuare un controllo delle lamiere grecate, in
considerazione della qualifica dallo stesso ricoperta ed ha considerato che
altri professionisti dovevano porre in essere tutte le misure precauzionali e
richiamare l'attenzione degli operatori sulle modalità di installazione delle
lamiere. La Corte di Appello ha considerato, inoltre, che non spettava al capo
cantiere la verifica delle modalità di posa del calcestruzzo
e che costui comunque aveva credibilmente dichiarato di avere ricevuto tutte le
garanzie in ordine alla resistenza della lamiera. Il Collegio territoriale
aveva ritenuto quindi che al capo cantiere non spettasse il controllo di tutti
gli appoggi delle lamiere né quello di segnalare l'inesperienza degli operai
addetti alla posa del calcestruzzo essendo presenti i richiamati tecnici
qualificati.
La Corte suprema ha invece giudicato l'apparato motivazionale
posto a fondamento della decisione liberatoria assunta dalla Corte di Appello nei
confronti del capo cantiere non aderente all'orientamento espresso dalla
giurisprudenza di legittimità nella materia specifica.”
Questa Suprema Corte”, ha sostenuto la Sez. IV, “
ha da tempo chiarito che se più sono i
titolari della posizione di garanzia - come nel caso in cui, oltre al capo
cantiere, sia stato nominato un direttore dei lavori responsabile per la
sicurezza - ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di
impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato
la costituzione della singola posizione di garanzia”. Per quanto riguarda
poi gli obblighi di vigilanza gravanti sul capo cantiere la suprema Corte ha
fatto presente che “
in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro il capo cantiere è destinatario diretto
dell'obbligo di verificare che le concrete modalità delle prestazioni
lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche”.
Nel caso in esame, ha tenuto inoltre a precisare la Sez. IV, i
giudici di merito hanno omesso di verificare se, in concreto, fosse esigibile,
da parte del capo cantiere il controllo sulla adeguatezza del piano
di sicurezza, rispetto alle opere da realizzare e, in particolare, se il
predetto destinatario delle norme antinfortunistiche, che si trovava a fianco
del pompista del cemento, nel momento in cui ebbe a verificarsi il sinistro, avesse
la possibilità di percepire l'inadeguatezza degli appoggi della lamiera e la
mancanza di strutture in grado di ammortizzare eventuali cadute conseguenti al
cedimento della lamiera stessa.
La Corte di Cassazione ha infine posto in evidenza che il
ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale è risultato del tutto carente.
Il Collegio infatti, muovendo dalla considerazione che in cantiere erano
presenti più titolari della posizione di garanzia, aveva giudicato erroneamente,
con riferimento sia al mancato controllo delle modalità di realizzazione della
pavimentazione che prevedevano il getto e lo spandimento di calcestruzzo sulla
lamiera, sia con riguardo alla mancata segnalazione del grado di inesperienza
degli operai addetti alla posa del materiale, che non si potesse pretendere da
un sottoposto l'esercizio di compiti di controllo spettanti a più qualificati
professionisti.
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