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"Sugli obblighi di sicurezza in presenza di più posizioni di garanzia"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

01/10/2012 -
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 46849 del 19 dicembre 2011 (u. p. 3 novembre 2011) -  Pres. Brusco – Est. Montagni– P.M. Mura - Ric. Proc. Gen..  
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Viene affrontato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza il caso in cui per uno stesso evento infortunistico vengono individuate più persone responsabili e nell’occasione la suprema Corte ha avuto modo di ribadire quanto da tempo la stessa aveva già chiarito e cioè che in materia di salute e di sicurezza sul lavoro se ci sono più titolari di una posizione di garanzia, come si è verificato nel caso in esame  nel quale oltre al capo cantiere è stato nominato un direttore dei lavori responsabile della sicurezza, ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire un evento  fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia.

L’evento infortunistico e l’iter giudiziario
Il Tribunale, con sentenza resa all'esito di rito abbreviato, dichiarava il capo cantiere di una impresa edile ed il responsabile legale di una società fornitrice di materiali, ritenuti entrambi responsabili dei reati di omicidio colposo ed altro, loro rispettivamente ascritti, in relazione ad un infortunio occorso all'interno del cantiere stesso a tre operai intenti a realizzare la pavimentazione delle superfici di un edificio commerciale in fase di costruzione.
 
Successivamente la Corte di Appello però, in riforma della sentenza resa dal Tribunale, assolveva entrambi gli imputati dai reati ascritti perché i fatti non costituiscono reato. La Corte stessa, infatti, aveva rilevato che la società proprietaria del capannone aveva deciso di realizzare le rampe di accesso ai parcheggi con delle lamiere grecate e che detto materiale era stato ordinato alla ditta di cui uno degli imputati era il legale rappresentante. Era stato, inoltre, rilevato dal Collegio che il progetto della struttura era stato redatto da un ingegnere,  che ad altro ingegnere era stata affidata la direzione tecnica dei lavori e la direzione del cantiere, che il coordinamento per la sicurezza era stato assegnato ad un altro geometra e che, infine, responsabile del cantiere era stato nominato il geometra coimputato nel procedimento penale di cui alla sentenza.
 
Il Collegio, procedendo all'analisi della posizione del rappresentante legale della società fornitrice del materiale, aveva in particolare evidenziato che la scelta relativa a tale materiale impiegato poteva ritenersi accettabile, dal punto di vista tecnico, e pure migliorativa per la sicurezza delle fasi di cantiere e che dall'elaborato redatto dal consulente era emerso, inoltre, che non era stata consegnata la documentazione relativa alla lamiera grecata fornita. La Corte territoriale rilevava, altresì, a giustificazione della propria decisione di assoluzione degli imputati, che gli atti acquisiti al fascicolo processuale non consentivano di accertare se la lamiera usata fosse o meno strutturata in modo da poter sopportare il carico, concentrato su un solo punto, della massa di calcestruzzo gettata ed inoltre che i termini della contestazione elevata al responsabile legale della società fornitrice non consentivano di addebitare all'imputato il controllo sulle operazioni di montaggio delle lamiere. Rilevava, infine, che le violazioni amministrative, alle quali aveva fatto riferimento il primo giudice, seppure esistenti, non si qualificavano neanche quali concause dell'evento verificatosi. Anche la posizione del capo cantiere veniva considerata dalla Corte di appello ugualmente estranea alla verificazione dell'evento infortunistico.
 
Il ricorso alla Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Avverso la sentenza della Corte di Appello di assoluzione del capo cantiere ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte di Appello avesse disatteso l'insegnamento della Suprema Corte, in ordine alla responsabilità del capo cantiere, in riferimento agli infortuni sul lavoro e che comunque la presenza di più titolari della posizione di garanzia non porta ad escludere quella concorrente del capo cantiere.
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello per le ragioni di seguito esposte ed ha quindi annullata la sentenza di assoluzione nei confronti del capo cantiere rinviando gli atti per nuovo esame alla Corte di Appello. A sostegno della propria decisione assolutoria, ha quindi sostenuto la Sez. IV, la Corte di Appello aveva rilevato che il capo cantiere non era gravato dall'obbligo di effettuare un controllo delle lamiere grecate, in considerazione della qualifica dallo stesso ricoperta ed ha considerato che altri professionisti dovevano porre in essere tutte le misure precauzionali e richiamare l'attenzione degli operatori sulle modalità di installazione delle lamiere. La Corte di Appello ha considerato, inoltre, che non spettava al capo cantiere la verifica delle modalità di posa del calcestruzzo e che costui comunque aveva credibilmente dichiarato di avere ricevuto tutte le garanzie in ordine alla resistenza della lamiera. Il Collegio territoriale aveva ritenuto quindi che al capo cantiere non spettasse il controllo di tutti gli appoggi delle lamiere né quello di segnalare l'inesperienza degli operai addetti alla posa del calcestruzzo essendo presenti i richiamati tecnici qualificati.
 
La Corte suprema ha invece giudicato l'apparato motivazionale posto a fondamento della decisione liberatoria assunta dalla Corte di Appello nei confronti del capo cantiere non aderente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella materia specifica.” Questa Suprema Corte”, ha sostenuto la Sez. IV, “ ha da tempo chiarito che se più sono i titolari della posizione di garanzia - come nel caso in cui, oltre al capo cantiere, sia stato nominato un direttore dei lavori responsabile per la sicurezza - ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia”. Per quanto riguarda poi gli obblighi di vigilanza gravanti sul capo cantiere la suprema Corte ha fatto presente che “ in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il capo cantiere è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche”.
 
Nel caso in esame, ha tenuto inoltre a precisare la Sez. IV, i giudici di merito hanno omesso di verificare se, in concreto, fosse esigibile, da parte del capo cantiere il controllo sulla adeguatezza del piano di sicurezza, rispetto alle opere da realizzare e, in particolare, se il predetto destinatario delle norme antinfortunistiche, che si trovava a fianco del pompista del cemento, nel momento in cui ebbe a verificarsi il sinistro, avesse la possibilità di percepire l'inadeguatezza degli appoggi della lamiera e la mancanza di strutture in grado di ammortizzare eventuali cadute conseguenti al cedimento della lamiera stessa.
 
La Corte di Cassazione ha infine posto in evidenza che il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale è risultato del tutto carente. Il Collegio infatti, muovendo dalla considerazione che in cantiere erano presenti più titolari della posizione di garanzia, aveva giudicato erroneamente, con riferimento sia al mancato controllo delle modalità di realizzazione della pavimentazione che prevedevano il getto e lo spandimento di calcestruzzo sulla lamiera, sia con riguardo alla mancata segnalazione del grado di inesperienza degli operai addetti alla posa del materiale, che non si potesse pretendere da un sottoposto l'esercizio di compiti di controllo spettanti a più qualificati professionisti.
 
 
 

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