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"Cantieri edili: procedure per l’informazione e la formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
02/10/2012 - Si può certamente ritenere che tra il 2011 e il 2012 sia avvenuta in
concreto la ridefinizione del concetto di
formazione
per lavoratori, preposti e dirigenti. Ridefinizione avvenuta con gli accordi
promulgati nel dicembre del 2011, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto legislativo 81/2008, e con i
successivi chiarimenti (“ Adeguamento
e linee applicative degli accordi”) approvati nel luglio del 2012. Senza
dimenticare gli importanti criteri di qualificazione della figura del formatore
approvati lo scorso 18 aprile dalla Commissione Consultiva Permanente.
E
PuntoSicuro ha pubblicato, dal dicembre 2011 ad oggi, documenti in risposta a
quesiti o materiali operativi per aiutare in concreto le aziende nel rispetto
degli adempimenti normativi relativi alla formazione, informazione e
addestramento dei propri dipendenti.
Per
parlare di
formazione e di
informazione ai lavoratori ci
soffermiamo sulle “ Check
list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per
l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, un documento elaborato da ITACA a metà dicembre
2011 (prima della promulgazione degli accordi) per supportare le imprese nella
valutazione del grado di applicazione delle disposizioni previste dal Testo
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il
documento riporta infatti un
allegato
con un
esempio di procedura per informare,
formare e addestrare i lavoratori dei cantieri temporanei e mobili.
Lo
scopo della procedura è quella di “fornire elementi per organizzare e gestire
l’attività di informazione e formazione dei lavoratori, affinché questi siano
edotti sui rischi e sulle misure preventive e protettive connessi all’ambiente
ed alle attività lavorative dell’azienda, comprese le procedure riguardanti il
primo soccorso, la prevenzione e la lotta antincendio e l’evacuazione dei
lavoratori in caso di emergenza”.
In
particolare la gestione dell’informazione e formazione viene divisa in due
procedure operative:
-
procedura per l’informazione:
“vengono definite le modalità per assicurare a ciascun lavoratore un’adeguata
informazione sui rischi dell’ambiente e dei processi di lavoro e sulle relative
misure di protezione e prevenzione attuate dall’azienda nonché sulle nomine dei
lavoratori responsabili alla gestione della sicurezza aziendale (datore di
lavoro, dirigenti, preposti, servizio prevenzione e protezione, medico competente,
addetti all’attività di gestione dell’emergenza e relative procedure) e sulle
disposizioni particolari per i rischi specifici connessi alle mansioni
lavorative”;
-
procedura per la
formazione/addestramento: “vengono definite le modalità operative per sviluppare
l’ attività
formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”, ad esempio con
riferimento alla nuova assunzione di personale, al trasferimento o cambiamento
di mansioni, all’introduzione di nuove tecnologie/attrezzature/materiali, al
necessario aggiornamento in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ...
Vediamo
in particolare la
procedura di
informazione.
Innanzitutto
la procedura dovrà definire:
-
“le modalità operative per raccogliere e tenere periodicamente aggiornate le
informazioni utili all’attività di prevenzione (per es. relazioni statistiche
del medico competente, documentazione dell’organismo di vigilanza, raccolta e
aggiornamento della normativa vigente, linee guida, ecc.);
-
le modalità operative per trasmettere ai lavoratori le informazioni utili per
la sicurezza e salute nel proprio luogo di lavoro in particolare prevedendo:
cartellonistica, colloqui, schede, manualistica, riunioni di cantiere;
-
le modalità operative, anche mediante programmazione e pianificazione
dell’attività informativa, per assicurare l’informazione a tutti i lavoratori e
relativi strumenti adeguati, quali: questionari, manualistica, schede
informative per fasi lavorative, attività informativa specifica per l’ uso dei DPI
e loro impiego, l’attività informativa da parte del MC (medico competente, ndr),
informazioni particolari e specifiche sui rischi e misure di prevenzione legate
alle mansioni lavorative e rischi ambientali”.
A
livello di cantiere la procedura dovrà poi “individuare attraverso specifiche
modalità le informazioni da impartire ai lavoratori e controllarne l’attuazione”.
Ad
esempio per le
informazioni visibilmente
esposte sarà necessario verificare:
-
“che sia stata affissa puntualmente nei posti a rischio la cartellonistica
necessaria, aggiornata e definita dai Piani di Sicurezza”;
-
“che siano stati affissi nelle apposite bacheche o spazi predisposti le
comunicazioni aziendali scritte (disposizioni, avvisi, norme comportamentali,
ecc.)”.
Mentre
per le
informazioni verbali sarà
necessario verificare:
-
“che i lavoratori siano stati informati sui nominativi e sulle funzioni dei
soggetti responsabili della sicurezza (dirigente, preposto) del RSPP, degli
addetti al primo soccorso e prevenzione incendi, del Rappresentante dei
lavoratori, del MC e dei coordinatori per la sicurezza (per es. attraverso
comunicazioni scritte prestampate affisse in bacheca)”;
-
“che i lavoratori siano stati informati sui rischi e misure preventive e
protettive connessi alle singole mansioni lavorative (per es. a voce,
attraverso la verifica per schede personali dei lavoratori, per distribuzioni
di schede o manuali aziendali, ecc.);
-
“che i lavoratori siano stati informati sui rischi e le misure preventive per
contrastarli”.
La
procedura di formazione/addestramento,
che dovrà tener conto anche delle indicazioni relative a durata, contenuti
minimi e modalità di formazione e aggiornamento stabilite dai recenti accordi,
dovrà invece verificare:
-
“le modalità operative per raccogliere e tenere periodicamente aggiornate le
esigenze formative del personale (per es. relazioni statistiche sugli infortuni
aziendali, documentazione rilasciata dall’organismo di vigilanza,
documentazione rilasciata dal coordinatore per la sicurezza, aggiornamenti,
introduzione di modifiche normative, nuove attrezzature/macchinari, modifiche
ai processi lavorativi, cambio mansioni lavorative, ecc.);
-
le modalità operative per pianificare, programmare, registrare e documentare
l’attività formativa dei lavoratori e dei soggetti che svolgono specifiche
mansioni lavorative o ruoli in materia di sicurezza e salute (RSPP, Pontatori,
ecc);
-
le modalità operative per la verifica dell’efficacia dei corsi e degli
strumenti formativi utilizzati in relazione alle esigenze formative dei
lavoratori, quali: questionari, manualistica, addestramento, affiancamento,
ecc”.
In
particolare la procedura dovrà pianificare ed elaborare un “
Programma per l’attività formativa” in
materia di sicurezza e salute per i lavoratori, specificando tipologia di
corso, nominativi dei lavoratori da formare, durata del corso, periodo di
effettuazione.
Rimandando
i nostri lettori ai vari articoli pubblicati in merito ai vari aspetti
della formazione, come ridefinita dagli accordi, concludiamo indicando che
la
documentazione redatta al termine
dei corsi e conservata in azienda, “costituisce uno strumento necessario per la
programmazione dell’ attività
formativa stessa”. È dunque necessario tenere in azienda la relativa
documentazione, “anche perché copia di tale documentazione deve essere allegata
ai POS redatti ogni qual volta i dipendenti dell’impresa sono presenti in
cantiere”.
Istituto
per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, “ Check
list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per
l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro”, documento elaborato nell’ambito del Gruppo di Lavoro
interregionale “Sicurezza Appalti” con il coordinamento dell’ing. Marco Masi -
Regione Toscana (formato PDF, 683 kB).
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