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"Le schede dati di sicurezza: novità, aspetti qualificanti e obblighi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
03/10/2012 - Se lo strumento privilegiato per avere informazioni sulla pericolosità
di sostanze e di miscele è la
Scheda
Dati di Sicurezza (SDS), nuovi regolamenti e normative europee in ambito chimico
costringono gli attori della sicurezza a continui aggiornamenti per comprendere
l’evoluzione di tali schede.
Per
offrire informazioni sull’evoluzioni delle SDS PuntoSicuro si sofferma su un
intervento al seminario “ Questioni di etichetta. Il
ruolo del RLS di fronte alle nuove norme sulle sostanze chimiche” –
organizzato da SIRS-RER insieme a diversi altri enti e organizzazioni – che si
è tenuto il 18 novembre 2011 a Bologna.
In
“
Nuove Schede Dati di Sicurezza”, a
cura di Milva Carnevali ( AUSL
Bologna)”, si ricorda che le Schede Dati di Sicurezza sono lo “strumento
privilegiato e più completo:
-
per trasferire e ricavare informazioni di pericolosità
di sostanze e miscele”;
-
per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno nei luoghi
di lavoro”.
Uno
strumento di informazione che deve
consentire al datore di lavoro
di
determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di
valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti
dal loro uso (Reg. REACH Allegato II, Introduzione).
Ma
anche uno
strumento di comunicazione,
il “principale meccanismo per la circolazione dell’informazione sulla sicurezza
di sostanze e miscele”.
Infatti
è lo “strumento usato per comunicare:
-
le informazioni sui pericoli (sez. 2, 3, 9, 11 e 12);
-
le misure di precauzione e manipolazione (sez. 7);
-
le misure per la gestione del
rischio (sez. 8)”.
(punto 57 delle considerazioni introduttive).
Le
SDS sono disciplinate dal Regolamento Europeo 453/2010 che aggiorna l’Allegato
II del Regolamento REACH tenendo conto dei nuovi criteri CLP.
Riguardo
alla struttura e contenuti delle SDS l’intervento si sofferma sui vari
obblighi.
Ne
vediamo alcuni:
-
“
fino al 30/11/2010 era in vigore
l’All. II del REACH e le SDS compilate secondo la direttiva 2001/158/CE sono
ancora utilizzabili senza l’inversione dei punti 2 e 3 e l’inserimento della
e-mail del compilatore salvo cambiamenti rilevanti di cui all’art. 31 paragrafo
9 di REACH”;
-
per le sostanze e miscele
tra 1/12/2010
e 1/6/2015 SDS “obbligatoriamente redatte secondo ALL. I del Reg. UE
453/2010”;
-
“possibilità di non aggiornare la SDS fino al 1/12/2012 per sostanze immesse
sul mercato prima del 1/12/2010 e per le quali vige la deroga di 2 anni per
l’applicazione dei criteri di classificazione CLP (art. 61.4 CLP deroga per
sostanze già in distribuzione) purché non si sia reso necessario un
aggiornamento della SDS, quali misure di gestione del rischio (RMM), nuove
informazioni sulla pericolosità, rilascio di un’autorizzazione, imposizione di
restrizioni”;
- per le miscele tra 1/12/2010 e 1/6/2015 SDS “redatte
con ALL. I del Reg. UE 453/2010 con classificazione ed etichettatura secondo
Direttiva Preparati oppure redatte secondo ALL. I del Reg. UE 453/2010 che
tiene conto del reg. CLP (accanto a classificazione
ed etichettatura secondo DPP compaiono anche classificazione ed
etichettatura secondo CLP)”;
-
“miscele tra 1/12/2010 e 1/6/2015 SDS presenti in azienda prima del 1/12/2010
Possono continuare ad essere utilizzate fino al 30/11/2012 (non è necessario
siano conformi all’ ALL. I del Reg. UE 453/2010)”;
-
“
dopo 1/6/2015: sostanze e miscele si
applicherà obbligatoriamente l’ ALL. II del Reg UE 453/2010. Possibilità di non
aggiornare la SDS fino al 1/6/2017 per miscele immesse sul mercato prima del
1/06/2015 e per le quali vige la deroga di 2 anni per l’applicazione dei criteri di
classificazione CLP
(art. 61.4 CLP deroga per miscele già in
distribuzione) purché non si sia reso necessario un aggiornamento della SDS
secondo quanto indicato dall’art. 31.9 del REACH, quali misure di gestione del
rischio (RMM), nuove informazioni sulla pericolosità, rilascio di
un’autorizzazione, imposizione di restrizioni”.
Indicazioni
relative alle
nuove schede di sicurezza:
-
“cambia il linguaggio ma non la forma”;
-
sono 16 punti e in italiano;
-
“indicazioni e informazioni di pericolo seguiranno il CLP che ha impatto su SDS
per diversa classificazione di sostanze e miscele;
-
ruolo di SDS più significativo e rafforzato dal REACH”.
Alcuni
aspetti qualificanti delle SDS:
-
“
uso identificato: uno degli aspetti
più qualificanti ed innovativi del REACH (anche per le ricadute date dalle
maggiori informazioni che si hanno all’interno della SDS - strumento
fondamentale per la Valutazione del rischio). Costituisce un’informazione
fondamentale ai fini del controllo della sostanza nei termini di specifiche
misure di gestione del rischio che devono essere adottate”. In particolare gli
usi delle sostanze identificati nelle SDS “sono gli unici consentiti”;
-
scenario d'esposizione: insieme
delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o
utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o
l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare
l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Tali insiemi di condizioni
contengono una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi (RMM) sia
delle condizioni operative che il fabbricante o l'importatore ha applicato o di
cui raccomanda l'applicazione agli utilizzatori a valle”.
Per
le
sostanze pericolose prodotte in
quantità superiore alle 10 ton/anno è predisposta una
SDS estesa (e-SDS).
In
e-SDS “è presente la sintesi degli scenari
di esposizione SE (allegato a SDS) per gli usi identificati con le relative
misure di prevenzione e protezione (RMM) sia umane che ambientali”. Lo SE è
parte integrante della SDS perciò deve essere in italiano”.
Altre
caratteristiche delle SDS:
-
“riguardano esplicitamente la tutela della salute, sicurezza e dell’ambiente”;
-
devono essere in italiano (anche la SDS estesa);
-
“documenti chiari, concisi, leggibili, comprensibili e non avere sottosezioni
prive di testo”.
Nell’intervento
si affrontano anche i “
casi speciali,
per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura:
- bombole del gas
trasportabili;
-
bombole del gas per propano, butano o gas di petrolio liquefatto (GPL);
-
aerosol e contenitori muniti di un dispositivo sigillato di nebulizzazione e
contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di
aspirazione;
-
metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti
-
polimeri, miscele contenenti elastomeri;
-
esplosivi immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi o
pirotecnici”.
Ricordiamo
infine che non c’è
nessun obbligo di
fornire SDS (art. 31.4 Reg. REACH) per “sostanze e miscele non classificate
pericolose e non contenenti una sostanza pericolosa per salute o per
l’ambiente”.
E
riguardo alle
sostanze o miscele
destinate al pubblico: “non occorre fornire la SDS quando le miscele o
sostanze offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni
sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai
fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell’ambiente”.
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