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"Lavoratori immigrati irregolari? nuova area di rischio ex D.Lgs n.231/01"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
03/10/2012 - E’
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25.7.2012 ed è entrato in
vigore il 9.8.2012 il D. Lgs. 16.7.2012 n. 109 di attuazione della direttiva
2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti
di datori di lavoro che impiegano i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare.
L’articolo
2 del D. Lgs. 109/2012 cit. prevede l’estensione della responsabilità
amministrativa degli enti ex
D. Lgs. 231/2001 al delitto di cui all’art. 22 comma 12-bis D. Lgs.
286/1998 ovvero all’ipotesi di impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno sia irregolare (“Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,
il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”) laddove
sussista una delle seguenti aggravanti: a) se i lavoratori occupati sono in
numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non
lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni
lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo
603-bis del codice penale.
In
relazione alla commissione del delitto di cui si tratta è prevista per l’ente
una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
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