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"I quesiti sul decreto 81: la formazione di particolari tipologie di lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
21/11/2012 - Sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro di particolari
tipologie di lavoratori: stagionali, somministrati e professionisti con
rapporto di collaborazione continuativa. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
In
un commento fatto il 29/10/2012 alla risposta data dallo scrivente ad un quesito
allo stesso pervenuto e riguardante la formazione in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro nel caso di lavoratori occupati con un rapporto
di lavoro di breve durata e riportata su PuntoSicuro del 9 maggio 2012, è
stato formulato sostanzialmente un ulteriore quesito, anche complesso ed
articolato, che qui di seguito si riporta integralmente:
“
Vorrei porre più che un commento un
ulteriore quesito e, se fosse possibile, è gradita una cortese risposta anche
dall’avv. Dubini e dall’ing. Porreca.
Mi trovo da poco in
un’azienda che stipula, nella maggior parte dei casi, dei contratti stagionali
nel settore alberghiero e termale oppure somministra lavoratori tramite agenzie
(macrosettore rischio basso).
Le tipologie dei
lavoratori per il quale pongo il quesito sono tre (escludo i dipendenti che
risultano con contratto a tempo indeterminato in quanto l’accordo mi è più
chiaro in merito agli obblighi e ai termini):
1) I lavoratori
stagionali sono per la maggior parte ricorsivi e che possono fare stacchi da 30
a più di 60 giorni per ogni stagione.
2) I lavoratori
somministrati sono per la maggior parte richiesti nei weekend o al massimo per
una settimana e comunque mediamente inferiori a 60 giorni lavorativi. A volte
può capitare che questi lavoratori vengano poi assunti per una o più stagioni.
3) Contratti con
professionisti (medici, fisioterapisti, massaggiatori ecc..) che con modalità
continuativa o saltuaria possono essere chiamati a lavorare presso le strutture
alberghiere o termali per alcune ore della giornata o per turni interi.
Per la categoria di
cui al punto 1) se l’azienda eroga la formazione prevista dall’accordo (esempio
8 ore previste per i lavoratori), al momento in cui rientrano in azienda,
esempio dopo 70 giorni di stacco, ho l’obbligo di ripetere il percorso
formativo per intero (esempio 8 ore) o all’azienda basterebbe registrare un
ripasso di quanto già fatto (con un sopralluogo sul luogo di lavoro, spiegando
il da farsi e la sicurezza, verbalizzando il sopralluogo che è formazione sul
campo)?
Per la categoria di
cui al punto 2) quale può o potrebbe essere la strada percorribile?
a) quella riportata
dall’accordo e cioè fare in modo che ci siano accordi tra agenzia ed azienda
utilizzatrice. Cioè i lavoratori che vengono inviati possano dimostrare di aver
ricevuto la formazione base di 4 ore (credito permanente) e formazione aggiuntiva
sulla specifica mansione (esempio: addetta alle pulizie).
- All’azienda
utilizzatrice resta l’obbligo di registrare un sopralluogo sul luogo di lavoro,
spiegando il da farsi e la sicurezza specifica dell’azienda, verbalizzando il
sopralluogo come formazione sul campo?
- Nel caso il
lavoratore somministrato venga nuovamente richiesto, non so dopo 90 giorni
dalla prima volta, si deve ripetere l’iter formativo o bisogna fare altro?
b) in assenza di
accordi tra le parti e il lavoratore somministrato non ha ricevuto alcuna
formazione in merito e lavorerà solo un weekend posso limitarmi al sopralluogo?
Per la categoria di
cui al punto 3) posso riferirmi sostanzialmente a quelli del punto 2) sopra
riportato?
Mi auguro che
l’esposizione dei quesiti siano chiari e magari utili ad altri colleghi del
settore. Grazie per l’attenzione”
RISPOSTA
RISPOSTA
Premesso
che i quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. indirizzati all’ing.
Porreca vanno rivolti direttamente al sito www.porreca.it
ed inseriti nell’apposita rubrica destinata esclusivamente agli abbonati del
sito medesimo, si ritiene comunque in questa occasione di dare ugualmente una
risposta al quesito formulato dal lettore.
Il
quesito riguarda sostanzialmente la formazione in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro di tre categorie particolari di lavoratori e precisamente
dei lavoratori
stagionali, dei lavoratori somministrati
e di professionisti con rapporto di collaborazione continuativa.
Per
quanto riguarda i lavoratori stagionali si ritiene, in premessa, di mettere in
evidenza quanto ha stabilito l’art. 3 sul campo di applicazione del D. Lgs
9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza
sul lavoro, per tale categoria di lavoratori. Il comma 13 di tale articolo,
infatti, così recita:
“
13.
In
considerazione della specificità dell'attività esercitata
dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e
delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli
generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori
stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per
un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali,
provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi
all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi
stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di
attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente
periodo
”.
Quindi il
legislatore, per quanto si legge nell’articolo sopraindicato, in considerazione della specificità dell'attività esercitata
dalle imprese medie e piccole operanti nel settore
agricolo,
ha dato mandato al Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche
agricole, alimentari e forestali e sentite
le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative
del settore sul piano nazionale, di
emanare limitatamente però a tali tipi di imprese, disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria previsti dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008, a condizione che impieghino lavoratori stagionali ciascuno
dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero
complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.
Per quanto riguarda
in generale la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro dei
lavoratori stagionali è necessario fare riferimento in ogni caso alle
prescrizioni indicate nell’ Accordo
sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti raggiunto in sede di
Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, il quale, in premessa, ha tenuto però a
precisare, con riferimento all’applicazione dell’Accordo medesimo, che:
“Fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del
D. Lgs. 81/08 (quello sopraindicato)
,
il presente accordo
non si applica nei confronti dei lavoratori
stagionali in esso individuati. In
caso di mancata emanazione del
provvedimento di cui al
precedente periodo entro diciotto
mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei
percorsi formativi di
seguito individuata si applica anche con riferimento alla
richiamata categoria di lavoratori stagionali”.
L’Accordo sulla formazione dei lavoratori ha quindi sostanzialmente
precisato, in definitiva, che lo stesso si applica anche ai lavoratori
stagionali ad esclusione di quelli che operano nel settore dell’agricoltura e
contestualmente alle condizioni indicate nel medesimo comma 13.
Ciò detto è evidente che i lavoratori stagionali che operano nel
settore di cui al quesito e cioè in una azienda alberghiera e termale,
inserita nell’allegato 2 del citato Accordo fra le aziende a rischio basso,
devono essere formati secondo i criteri dettati dall’Accordo medesimo e quindi devono
essere sottoposti ad una formazione generale di quattro ore e ad una formazione
specifica di altre quattro ore rispettando i contenuti fissati nell’Accordo
medesimo.
È chiaro ora che per questa particolare categoria di lavoratori il
problema che si pone è quello, messo in evidenza nel quesito, di come comportarsi
per quanto riguarda la formazione di quei lavoratori stagionali che dopo aver
svolto, una volta formati, la propria attività per un certo periodo “staccano” e
riprendono poi a lavorare per un altro periodo stagionale presso la stessa
azienda, come nel caso del quesito in esame, o anche presso una azienda appartenente
ad un settore diverso.
In situazioni del genere si può comunque fare riferimento a quanto
indicato in relazione ai crediti formativi nel punto 8 del citato Accordo del
21/12/2011 e che qui di seguito si riporta nella parte che interessa per
fornire una risposta al quesito formulato:
“qualora il
lavoratore vada a costituire un
nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con
un'azienda dello stesso
settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente,
costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che
alla Formazione Specifica di settore;
qualora il lavoratore vada a costituire
un nuovo rapporto
di lavoro o di somministrazione con
un'azienda di diverso
settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda
d'origine o precedente, costituisce
credito formativo la
frequenza alla Formazione Generale;
la Formazione Specifica
relativa al nuovo settore deve essere ripetuta”.
In sostanza, quindi, alla luce di quanto sopra
detto,
tornando il lavoratore stagionale
ad essere occupato nella stessa azienda continueranno a valere sia la formazione generale che quella specifica,
costituendo le stesse un credito formativo, sempre che ovviamente nel
frattempo non siano cambiate in azienda le condizioni di lavoro in quanto in
tal caso, essendo la formazione specifica legata ai rischi presenti in azienda
che il lavoratore può effettivamente correre, la formazione stessa deve essere
opportunamente integrata secondo le nuove esigenze. Per quanto detto in
definitiva basta quindi, alla ripresa dell’attività del lavoratore stagionale e
facendo riferimento al documento di valutazione dei rischi, effettuare una
verifica per accertarsi che i rischi per i quali il lavoratore era stato
formato fossero gli stessi e per individuare se e per quali altri rischi fosse necessario
effettuare una integrazione della formazione.
Per quanto
riguarda poi i lavoratori
somministrati ed i lavori di breve durata è sufficiente consultare le risposte che
sono state fornite dallo scrivente in passato ai quesiti specifici già allo
stesso pervenuti ed inserite rispettivamente in PuntoSicuro
del 6 luglio 2012 per quanto
riguarda i lavoratori somministrati e in PuntoSicuro del 9
maggio 2012 per quanto riguarda i lavoratori con rapporto di lavoro di
breve durata.
In
merito, infine, ai lavoratori a progetto o con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa valgono le considerazioni svolte in occasione della risposta
fornita dallo scrivente ad un quesito allo stesso pervenuto sulle
organizzazioni di lavoro che fanno ricorso a tale tipo di rapporto contrattuale,
riportata in PuntoSicuro del 6 giugno
2012 , nella quale è stato posto in evidenza che il committente datore di
lavoro, quando la prestazione lavorativa di questi soggetti dovesse svolgersi nei
luoghi di lavoro del committente stesso, è tenuto a considerarli come lavoratori
dipendenti e quindi ad applicare nei loro confronti integralmente tutte le
disposizioni di prevenzione e di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. comprese quelle che riguardano la loro formazione in materia di salute e
di sicurezza sul lavoro.
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