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"REACH: scadenza seconda tranche di registrazioni"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
15/01/2013 - Il
31 maggio 2013 è la scadenza per la registrazione REACH delle sostanze
chimiche prodotte o importate in quantità
superiore alle 100 ton/anno.
La
scadenza successiva, per le sostanze importate o prodotte in quantità superiori
a
1 ton/anno sarà il
1° giugno 2018.
Con
l’occasione si riassumono e riprendono in questa nota alcuni dei punti chiave
del regolamento:
PRODUZIONE
E IMPORTAZIONE DI SOSTANZE
Il
regolamento REACH, infatti, richiede la registrazione di
tutte le
sostanze chimiche (pericolose o non pericolose) prodotte o importate
nella UE in quantità pari o superiore a 1 ton/anno con diverse scadenze a
seconda dei volumi di produzione/ importazione. Le nuove sostanze devono sempre
essere registrate prima della commercializzazione ("no data no
market").
Il Regolamento
REACH non si applica:
- alle sostanze radioattive che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996;
- alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito;
- agli intermedi non isolati;
- al trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto componenti di preparati;
- ai rifiuti;
- ai polimeri (ma devono essere registrati i monomeri se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6 comma 3: il polimero contiene il 2% o più in peso/peso di tali sostanze monomeriche o altre sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate e il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altre sostanze è pari ad almeno 1 tonnellata all’anno).
Altre
tipologie di sostanze usufruiscono di esenzioni di parte del Regolamenti, in
funzione, ad esempio, del particolare uso finale cui sono dirette:
- le sostanze farmacologicamente attive e gli eccipienti destinate in medicinali per uso umano o veterinario;
- gli additivi alimentari destinati ad essere utilizzati nei prodotti per il consumo umano;
- le sostanze aromatizzanti destinate ad essere impiegate nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione;
- i mangimi e gli additivi destinati all’alimentazione animale;
- i prodotti fitosanitari e le sostanze attive destinate in questi prodotti;
- i biocidi e le sostanze attive destinate in questi prodotti
o
perchè contenute negli allegati IV (sostanze di larga diffusione o normalmente
presenti in alimenti) e V (sottoprodotti non desiderati formatisi durante lo
stoccaggio, minerali, gas presenti in natura, ecc.)
Le
informazioni necessarie per le operazioni di registrazione delle sostanze, la
lista delle sostanze già registrate e molti approfondimenti sono
reperibili sul sito dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche ( www.echa.europa.eu).
Dalla
pagina http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals è
possibile consultare la lista delle sostanze pre-registrate e di quelle
registrate.
Si
richiama l’attenzione su alcuni documenti particolarmente completi e di
interesse generale:
- Guida
alla registrazione, aggiornata da ultimo al maggio 2012 (formato PDF, 1
MB)
Questo
documento descrive quando e come si deve registrare una sostanza ai sensi di
REACH. Essa è suddivisa in due parti: una sui compiti e sugli obblighi di
registrazione e l’altra sulla preparazione e trasmissione di un fascicolo per
la registrazione.
- Guida
per l’identificazione e la denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLPaggiornata
a marzo 2012 (formato PDF, 1.35 MB)
L’obiettivo
di questo documento è quello di fornire orientamenti ai fabbricanti e agli
importatori in merito alla registrazione e alla dichiarazione dell’identità di
una sostanza nell’ambito dei regolamenti REACH e CLP.
La
determinazione degli obblighi di registrazione di una sostanza non è sempre agevole
e/o immediata, pertanto l’ECHA mette a disposizione delle imprese alcuni
approfondimenti specifici, fra i quali segnaliamo:
- Guida
ai rifiuti e alle sostanze recuperate (formato PDF, 363 kB)
- Orientamenti
sui monomeri e polimeri - aggiornata all’aprile 2012 (formato PDF, 384
kB)
- Guida
alla compilazione delle schede di dati di sicurezza (formato PDF, 31 MB)
- Guida
alle sostanze intermedie (formato PDF, 1.35 MB)
- Guida
alle sostanze in allegato V - aggiornata al novembre 2012 (formato PDF, 257
kB)
- FAQ su REACH, CLP e IUCLID
5 (software da utilizzare per alcune delle procedure)
ARTICOLI
E SOSTANZE IN ARTICOLI
Per
quanto riguarda il Regolamento REACH la definizione di "articolo" è
la seguente:
oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma,
una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in
misura maggiore della sua composizione chimica (articolo 3, paragrafo 3). Per
supportare le imprese nella non sempre facile determinazione di ciò che è
articolo e degli eventuali obblighi conseguenti (per le sostanze in esso contenute)
è stata predisposta una specifica
Guida
alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli (formato
PDF, 930 kB)
Questa
guida, che non ha ricevuto l’appoggio di tutti gli Stati membri, riporta anche
l’applicazione dei criteri ad alcuni casi specifici: trasformazione dell’alluminio,
trasformazione di tessuti e non tessuti, trasformazione di polimeri,
trasformazione della carta, giocattoli per bambini, gomme profumate, pneumatici
e materassini gonfiabili.
UTILIZZATORI
A VALLE
Ai
sensi del regolamento REACH,
gli utilizzatori a valle ricevono informazioni sulle sostanze e sui preparati
pericolosi, compresi i rischi derivanti dal loro utilizzo e le misure atte a
controllare tali rischi; tali informazioni sono contenute ad oggi nelle schede
di dati di sicurezza.
Alcune
schede di dati di sicurezza saranno dotate di un allegato, denominato
"scenario d’esposizione". Lo scenario d’esposizione conterrà
informazioni più specifiche su come usare in modo sicuro la sostanza o il
preparato e su come proteggere dai rischi se stessi, i propri clienti e
l’ambiente. Se l’uso che intende fare l’utilizzatore a valle non è contemplato
nella scheda di dati di sicurezza, l’utilizzatore è tenuto a contattare il
proprio fornitore affinché l’uso previsto sia inserito in uno scenario
d’esposizione; è anche possibile che l’utilizzatore debba elaborare una propria
relazione sulla sicurezza chimica. L’utilizzatore a valle deve mettere in atto
le misure di gestione dei rischi e deve rispettare eventuali restrizioni poste
all’uso della sostanza. Inoltre, gli utilizzatori a valle hanno l’obbligo di
comunicare talune informazioni a monte e a valle della catena di
approvvigionamento
Per
quanto riguarda gli
utilizzatori a valle (c.d. downstream users), l’ECHA
ha predisposto una guida molto completa in merito agli obblighi di questa
figura “
Guida
per gli utilizzatori a valle” (formato
pdf, 1.33 MB) e che si rammenta essere principalmente i seguenti:
1.
attenersi alle istruzioni contenute nelle schede di dati di sicurezza
disponibili e negli scenari di esposizione allegati ad alcune di queste schede.
Se l’uso che intende fare l’utilizzatore a valle non è coperto in uno scenario
d’esposizione, l’utilizzatore deve contattare il proprio fornitore affinché
l’uso previsto sia inserito in uno scenario d’esposizione; è anche possibile che
l’utilizzatore debba elaborare una propria relazione sulla sicurezza chimica;
2.
contattare i fornitori nell’eventualità in cui si entri in possesso di nuove
informazioni sulla pericolosità della sostanza o del preparato o si ritenga che
le misure di gestione dei rischi non siano adeguate;
3.
fornire ai propri clienti informazioni:
a.
nel caso dei formulatori, relative alla pericolosità e alle condizioni per un
impiego si-curo nonché suggerimenti adeguati sulla gestione dei rischi dei
preparati di propria realizzazione;
b. se talune sostanze estremamente pericolose, candidate all’autorizzazione, sono pre-senti negli articoli di propria produzione in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.
b. se talune sostanze estremamente pericolose, candidate all’autorizzazione, sono pre-senti negli articoli di propria produzione in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.
SOSTANZE
PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE: CANDIDATE LIST - AUTORIZZAZIONE
Alcune
sostanze che hanno effetti molto gravi e spesso irreversibili sull’uomo e sull’ambiente
possono essere identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Il
regolamento REACH mira ad assicurare il controllo dei rischi risultanti dall’uso
delle SVHC e la sostituzione delle sostanze, ove possibile.
Su
richiesta della Commissione europea, uno Stato membro o l’ECHA possono proporre
che una sostanza sia identificata come SVHC. Se la sostanza è identificata come
tale, viene aggiunta all’elenco di sostanze candidate, ai fini della sua
eventuale inclusione nell’elenco delle autorizzazioni (Allegato XIV).
L’inclusione
di una sostanza nell’elenco di sostanze candidate crea obblighi giuridici
per le aziende che fabbricano, importano o utilizzano queste sostanze come
tali, in preparati o in articoli.
All’indirizzo
indicato di seguito sono reperibili le informazioni relative alle sostanze
particolarmente preoccupanti, compresa la versione aggiornata della
"candidate list":
Una
volta in candidate list, le sostanze ad elevato rischio potranno essere incluse
nell’allegato XIV del Regolamento Reach, potendo quindi da quel momento essere
immesse sul mercato o utilizzate solo a fronte di una autorizzazione, che sarà
rilasciata se il richiedente sarà in grado di dimostrare che gli specifici usi
previsti per la sostanza consentono un rischio "adeguatamente
controllato".
RESTRIZIONI
Alcune
particolari sostanze sono inserite nell’allegato XVII del
Regolamento (che comprende le restrizioni adottate nel quadro della
direttiva 76/769/CEE1 e le nuove misure derivanti dalla procedura prevista dal
regolamento REACH) e sono soggette a restrizioni che possono limitarne o
proibirne la produzione, l’immissione sul mercato o l’uso.
Le
restrizioni sono intese come uno strumento per proteggere la salute umana e l’ambiente
da rischi inaccettabili rappresentati dalle sostanze chimiche. Una restrizione
vale per qualsiasi sostanza in quanto tale, in una miscela o in un
articolo, comprese quelle esenti da registrazione.
Le
informazioni di dettaglio sulle sostanze soggette a restrizioni e sulle
procedure di restrizione sono recuperabili all’indirizzo:
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