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"D.Lgs. 231/2001: l’attività di ODV e la collaborazione con il RSPP"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
31/01/2013 -
Nell’ultimo
periodo ho avuto modo di parlare con diversi membri della direzione e RSPP di
aziende grandi o multinazionali in merito a come, nelle rispettive aziende, è implementato il modello
organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 per gli aspetti inerenti la salute e la
sicurezza sul lavoro.
La
questione, oltre che al noto valore esimente, sarà resa ancora più rilevante
quando entrerà pienamente in vigore il rating etico delle aziende; mancano
ancora alcune circolari applicative quindi per ora è qualcosa di indeterminato
nella concretezza pratica, ma il concetto di fondo è chiaro: tramite questo
rating si favorirà l’accesso al credito per le aziende che dimostreranno di
rispettare alcuni requisiti etici; fra tali requisiti è compresa la
applicazione di un modello
231 esimente.
Quindi
parliamo di un elemento fondamentale per la tutela della continuità d’impresa.
Come
noto dall’Agosto 2007 anche i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi
o gravissime, avvenuti in violazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sono annoverati fra i reati “presupposto” elencati dal
D.Lgs. 231/2001. Quindi da allora le aziende più prudenti hanno provveduto ad
implementare il modello organizzativo con l’intenzione di coprire anche il
citato settore.
Fra
gli elementi di base del modello esiste anche la nomina di un Organismo
di Vigilanza (ODV), che nominato dall’organo di governo della azienda, per
esso svolge una attività di verifica del modello medesimo, ovvero verifica che
il modello sia effettivamente attuato e prevenga adeguatamente i reati
presupposti.
Nel
nostro campo, sicurezza e salute, questo significa che devono esistere nel
modello ed essere attuati elementi di organizzazione tali da prevenire gli
infortuni e le malattie professionali che potrebbero derivare dai rischi residui
presenti in azienda. Su questi si deve esprimere il giudizio e la vigilanza
dell’ODV.
Come opera l’ODV
Tutte
le aziende cui facevo riferimento all’inizio, così come moltissime altre
aziende che conosco, dichiarano di avere un modello che copre anche sicurezza e
salute sul lavoro, e hanno nominato un ODV. Ritengono dunque di essere
“coperte”. Sarà proprio vero? In molti casi la risposta è negativa.
Un
accenno alle caratteristiche che dovrebbe avere un ODV per potere operare
adeguatamente, e poi passiamo alle lamentele (che evidentemente l’autore
condivide …).
Dicevamo
delle caratteristiche necessarie per l’ODV:
1.
Indipendenza rispetto a ciò su cui vigila; ovvero non deve essere influenzabile
da nessuno e risponde solo all’organo di governo aziendale che a sua volta
rappresenta la proprietà (i soci); per la verità l’ODV deve vigilare anche sul
comportamento dei componenti dell’organo di governo della azienda;
2.
Libertà di azione; quindi si potrebbero pensare a controlli a sorpresa, deve
essere garantito il pieno accesso alle strutture aziendali ecc.;
3.
Competenza sulle tematiche su cui vigila; dovrebbe quindi comprendere esperti
di tutti i reati che il modello vuole prevenire;
4.
Continuità di azione; tale da garantire una progressiva presa di conoscenza della
azienda e della sua organizzazione, estremamente utile per garantire
l’efficacia dell’opera dell’ODV.
Su
questi elementi nessuno può obiettare; se mancano anche solo in parte, in caso
malaugurato di “rinvio a giudizio” della azienda, il modello potrebbe risultare
invalidato.
Veniamo
ora alle lamentele che vedremo che si “chiuderanno” evidenziando una relazione
con le caratteristiche ai punti 3 e 4 del precedente elenco.
• “La nostra alta direzione si è affidata
a XX per lo sviluppo del modello; questi incaricati non ci hanno mai
interpellati in merito alla organizzazione operativa che abbiamo in
stabilimento per tutelare sicurezza e salute sul lavoro.” (un RSPP)
• “Quando è venuto l’ODV ha chiesto di
vedere un po’ di documenti ma nessuno è
andato in reparto a vedere cosa facciamo e come lavoriamo.” (un Direttore di
Stabilimento)
• “Nell’ODV ci sono solo avvocati e
esperti del settore finanziario, nessun tecnico.” (un Datore di Lavoro)
• “L’ODV ha coinvolto come suo consulente
un tecnico che dopo neanche una giornata di sopralluogo ha espresso delle
opinioni molto personali e prive di evidenze a supporto; alcune di queste
opinioni dimostrano che non ha capito proprio nulla del nostro piano di
emergenza.” (vari membri di un SPP)
• “Cos’è l’ODV? Io in azienda non l’ho mai
visto passare.” (un Capo Reparto)
• “… poi mentre iniziavo a tirare fuori i
raccoglitori del DVR mi hanno fermato dicendo: va bene così, basta che ci sia.”
(un RSPP)
Si
potrebbe continuare su questo tono per qualche centinaio di righe, meglio
smettere ora e tirare qualche conclusione, ma prima qualche osservazione di
segno opposto:
• “L’ODV, certo che so chi sono, l’ultima
volta sono rimasti 3 ore da me a spulciare i verbali di manutenzione.” (un
responsabile di manutenzione)
• “Porca miseria, ma come hanno fatto a
vedere che quel micro era manomesso? Ma davvero possono ficcare il naso dove
vogliono?” (un preposto di reparto)
• “L’ODV mi ha detto che questo verbale di
indagine infortunio non è abbastanza dettagliato.” (un RSPP e il relativo
Direttore di Produzione)
• “Porca miseria, chi ha lasciato quel
carrello elevatore davanti all’uscita anti incendio?? Se lo scopro gli faccio
pagare con gli interessi il lavoro che mi hanno fatto fare quelli dell’ODV.”
(un capo reparto)
Non
servirebbe neanche commentare, credo. La differenza è abissale e dipende prima
di tutto dalle competenze; spesso si rileva una tale mancanza di competenze
specifiche da portare a fare le verifiche solo sulla carta, e senza neanche
capire di cosa si parla. Ma anche
appoggiarsi a consulenti che tramite un unico audit devono esprimere (all’ODV e
quindi, tramite esso, all’organo di governo della azienda) un giudizio sulla
azienda, beh, non è mica così semplice e fattibile.
Chi
scrive mai si è permesso di giudicare una azienda, e più che altro di mettere
in discussione le singole scelte aziendali, senza avere avuto il tempo di
capire bene cosa fa l’azienda, come lavora, quale è la sua logica
organizzativa.
Siccome
sicurezza e salute, anche sotto il profilo 231, sono questioni che coinvolgono
tutti, proprio tutti i soggetti che operano in una azienda (sebbene a diversi
livelli), non possono essere considerati avulsi da quello che concretamente è
l’azienda, con i suoi impianti, le sue persone, i suoi modi di lavoro.
È
quindi ammissibile, a mio avviso, una fase difficoltosa di start up in cui
l’ODV più che dire la sua deve prendere conoscenza del contesto, ma dopo l’ODV
deve essere in grado di entrare nel concreto altrimenti si perde completamente
la verifica dell’adeguatezza del modello (sempre ammesso che l’applicazione si possa dedurre solo dalle
registrazioni cartacee).
La
conclusione? Molte aziende hanno nominato ODV incompetenti sui reati di cui
stiamo parlando. Se dovessero essere chiamate a rispondere per responsabilità
amministrativa nel caso di un infortunio o di una malattia
professionale, vedremo cosa riusciranno a dimostrare!
Un
piccolo inciso di attenzione anche per i membri degli ODV. È fatto consolidato
che ODV negligenti possono essere chiamati in responsabilità civile se
l’azienda subisce un danno conseguente da detta negligenza. Il non evidenziare
la propria incompetenza su determinati settori non si configura come negligenza
nei confronti della azienda che ha conferito un mandato a 360 gradi?
Come dovrebbe
operare l’ODV
Proviamo
a esprimere il ruolo che dovrebbe avere l’ODV sulle materie di nostra
competenza, in modo per quanto possibile ordinato.
Prima
di tutto la composizione: sopra abbiamo indirettamente stigmatizzato quegli ODV
che non comprendono tecnici competenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Ribadiamo, tecnici che devono essere membri dell’ODV, non consulenti
occasionali che farebbero cadere la continuità di azione.
Seconda
cosa: il modo di operare, ovvero dove e cosa guardare. Qui il discorso è
articolato, e parte da una domanda: quali sono gli elementi di organizzazione
che prevengono i reati di cui parliamo, ovvero due reati colposi che si
differenziano fra loro solo per la gravità del danno (ma non per la genesi
tecnica di eventuali eventi)? Gli elementi che prevengono i reati sono
primariamente quelli che permettono di controllare i rischi residui. Quindi
elementi di organizzazione, certo, ma che hanno una forte connotazione
operativa. Un protocollo del modello che esprime principi generali di buona
gestione della sicurezza è quanto di più inutile esista per prevenire un reato
colposo in quell’ambito. Quindi l’ODV deve guardare anche e principalmente la
parte operativa del modello, e per fare questo deve prima essere stato in campo
per capire quali rischi residui caratterizzano l’azienda. E ci deve tornare
anche dopo per capire se gli elementi di organizzazione visionati sono davvero
sufficienti (adeguati) rispetto ai rischi residui, e se vengono effettivamente
rispettati dal personale.
Terza
questione: la continuità di azione. È un aspetto da valutare caso per caso; la
continuità di azione ha tre finalità principali:
• Verificare che le questioni evidenziate
dallo stesso ODV siano state effettivamente risolte; (miglioramento di ciò che
non va bene)
• Verificare che non ci siano nuovi
scostamenti dal rispetto delle buone
prassi in materia di sicurezza e salute da parte del personale della
azienda; (mantenimento di ciò che è soddisfacente)
• Verificare che non siano stati
introdotti cambiamenti impiantistici o organizzativi che impattano sulla
gestione della sicurezza e della salute in azienda; (monitoraggio del
cambiamento)
Quarta
questione: la libertà di azione. Tutti sanno che i giorni precedenti a un audit, una bella fetta
di azienda è impegnata a fare ordine, pulire, sistemare ecc. Non è esclusa una
ripassatina veloce alle principali regole di sicurezza. Quindi quale è
l’efficacia vera delle ispezioni dell’ODV? Per la verità si trovano comunque
tante cose che non vanno, però non sarebbe male un bel controllo a sorpresa,
caso mai sul far della sera quando l’attenzione e la diligenza sono più basse.
Si scoprirebbero cose sconcertanti, per chi non conosce la vita d’azienda. Questo
per dire l’importanza del fatto che l’ODV possa prendere iniziative libere ed
autonome.
Ci
potrebbero essere tante altre cose da dire, ma spero di aver dato motivo di
riflessione a sufficienza. Poi ognuno dovrà fare i conti con la propria realtà
e capire cosa, in quel contesto, deve e vuole aspettarsi dall’ODV.
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