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"I costi della sicurezza e l’allegato XV del D.Lgs. 81/2008"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
19/02/2013 - Nel comparto edile il tema dei costi della sicurezza
rimane, ad oggi, un tema molto
importante per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per questo
motivo ci siamo soffermati in questi mesi sulla presentazione degli interventi
al seminario “ I costi della
sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”, un seminario che
si è tenuto a Roma il 23 marzo 2012 – organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale
di Roma e Provincia (CTP) – con riferimento alla recente pubblicazione da
parte del CTP di un nuovo
prezzario laziale.
Dopo
aver affrontato l’evoluzione storica della normativa
sui costi della sicurezza, l’importanza della fase di progettazione e della sinergia
fra progettista e coordinatore, ci soffermiamo finalmente sul
nuovo prezzario dal titolo “
I costi della sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”
e a cura di Luca Agostinelli, Gaetano Arioli, Francesco Chiodetti, Giuseppe
D’Agostino, Antonio Di Muro, Federico Fratini, Daniela Gallo, Ilaria Grugni,
Ferdinando Izzo, Stefano Schietroma, Daniele Silvestri, Alfredo Simonetti.
Il
documento, che aggiorna il precedente prezzario relativo ai costi della
sicurezza in edilizia, con l’inserimento di nuove voci con analisi ancora più
approfondite, indica che l’
art. 7, comma
1 del DPR 222/2003 (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili) elenca “con estrema chiarezza quali siano i costi che
vanno stimati nei costi della sicurezza”.
E
tale articolo è stato poi riportato nel
Decreto
legislativo 81/2008 al suo allegato XV “senza alcuna modifica”.
A
questo proposito si segnala che:
-
“nel maggio dell’anno 2005 un
parere
dell’unità Unità Operativa di Coordinamento (UOC) presso il ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che:
l’art. 7, c. 1 del DPR 222/03 indica un elenco tassativo degli elementi
che un committente, pubblico o privato, deve stimare all’interno del proprio
PSC”;
-
“nell’anno 2006, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici stabilisce
nella sua Determinazione
n. 4 che, per quanto riguarda l’elenco dei costi della sicurezza di cui all’art.
7, c. 1 del DPR 222/03:
si tratta di voci
connesse tutte alla specificità del singolo cantiere, e non alle modalità
ordinarie di esecuzione dei lavori. La formulazione della norma non consente
interpretazioni che lascino margini per integrare o ridurre detto elenco, in
sede applicativa”. L’elenco deve quindi considerarsi “
tassativo”.
Esaminiamo
ora i singoli elementi che l’allegato XV prende in considerazione quali “
costi della sicurezza”.
Ove
è prevista la redazione del PSC ai sensi del titolo IV, capo 1, nei costi della
sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi:
a)
degli
apprestamenti previsti nel PSC;
b)
delle
misure preventive e protettive e
dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti: “è utile evidenziare che vanno considerati i
costi non solo di eventuali apprestamenti ma anche delle attrezzature
necessarie a proteggere i lavoratori da rischi causati da lavorazioni
interferenti; inoltre sono considerati oneri solo i DPI utilizzati per
proteggere il lavoratore da rischi interferenti e non quelli comunemente
utilizzati per la protezione dai rischi caratteristici della lavorazione”;
c)
degli
impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi: “l’impianto di terra deve sempre essere realizzato nel
cantiere edile mentre quello di protezione
dalle scariche atmosferiche andrà computato solo se necessario in base alle
risultanze del calcolo del rischio di fulminazione riferito alle strutture
metalliche presenti in cantiere. Gli impianti antincendio si riferiscono non
agli estintori, indicati successivamente nel punto d), ma a eventuali veri e
propri impianti necessari per particolari lavorazioni quali gallerie, pozzi, ecc.”;
d)
dei
mezzi e servizi di protezione
collettiva:
i mezzi e i servizi di
protezione collettiva comprendono: la segnaletica di sicurezza, gli avvisatori
acustici, le attrezzature per primo soccorso, l’illuminazione di emergenza, i
mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze (All. XV.1);
e)
delle
procedure contenute nel PSC e
previste per specifici motivi di sicurezza: “il costo di una procedura si
traduce nel costo orario della mano d’opera necessaria per l’attuazione o la
verifica della procedura stessa, ovvero per la partecipazione alle riunioni di
coordinamento, la supervisione dei preposti per particolari lavorazioni,
l’ausilio di addetti per manovre di automezzi in spazi limitati, le verifiche
di controllo finalizzate alla sicurezza per ponteggi, scavi, ecc.”;
f)
degli
eventuali interventi finalizzati
alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti: “vanno considerati il fermo personale o il fermo
attrezzatura necessario per eseguire due o più lavorazioni, tecnicamente non
separabili, in tempi diversi o nello stesso ambito lavorativo. Non vanno
computati come costi gli sfasamenti temporali già previsti dal cronoprogramma
ma solo quelli che comportano modifiche alle normali procedure di lavoro come
ad esempio il fermo temporaneo dei lavori ricorrente”;
g)
delle
misure di coordinamento relative
all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva: “ovvero, per definizione di legge, l’insieme
delle procedure e delle modalità di lavoro da adottare per utilizzarli in
sicurezza, quali preposti addetti alla verifica delle misure previste,
apparecchi di comunicazione, verifiche periodiche di controllo, ecc.”.
In
particolare per gli
apprestamenti
previsti nel PSC “l’allegato XV definisce in modo inequivocabile cosa debba
definirsi per apprestamento fornendo sia la definizione del termine sia un
elenco, stavolta indicativo e non esauriente, di cosa vada compreso nella voce
‘
apprestamenti’”.
Gli
apprestamenti comprendono:
ponteggi;
trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle;
armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;
refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione;
infermerie; recinzioni di cantiere. Tale elenco ha dato origine a
interpretazioni contraddittorie in particolare per la voce “
ponteggi”.
In
particolare l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella
Determinazione n. 4 del 2006 ha chiarito
che:
In
altri termini, si tratta di verificare se le opere provvisionali, tra cui i
ponteggi, debbano integralmente afferire alla sicurezza ed i relativi costi
essere sottratti dal ribasso, ovvero se continua ad operare la prassi
precedente di assoggettare a ribasso quanto meno il costo delle opere
provvisionali strettamente strumentali all’esecuzione delle varie
lavorazioni. Difatti, attraverso una esegesi della disposizione ora indicata,
tra gli apprestamenti rientrerebbero solo le opere provvisionali necessarie
“ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” in
cantiere, cosicché, non subendo modificazione – ad esempio - la distinzione
tra ponteggi “di servizio” e ponteggi “di sicurezza”, solo questi ultimi
sarebbero computati tra gli oneri di sicurezza. Tale interpretazione, per
quanto non irragionevole sul piano astratto, sarebbe però di non agevole
applicazione, per la difficoltà di definire un discrimine netto tra quanto
(un apprestamento o parte di esso) è destinato in prevalenza a garantire la
sicurezza dei lavoratori e quanto afferisce invece ad altre funzioni. Il
legislatore ha dunque privilegiato una scelta definitiva attraverso una
inequivoca, seppur solo esemplificativa, elencazione delle tipologie di
apprestamenti i cui costi vanno esclusi dal ribasso. |
E
questa determinazione “rimane tuttora l’unica da considerarsi valida in materia
di stima dei costi della sicurezza per ammissione della stessa Autorità che
conclude:
tutte le precedenti
determinazioni emanate da questa Autorità nella materia della sicurezza, si
intendono superate, per la parte relativa ai criteri di computo dei costi della
sicurezza. “Tutti gli elementi facenti parte del suddetto elenco e tutti
quelli che a essi possono essere equiparati vanno considerati interamente come
‘ costi
della sicurezza
’”.
Si
ricorda poi che riguardo all’art. 32 del
D.P.R.
207/10 (Regolamento del Codice dei
Contratti Pubblici) dove tra le spese generali sono comprese
le spese per attrezzi e opere provvisionali
e per quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori, va
considerato “che tali
opere
provvisionali non comprendono gli apprestamenti, ovvero quelle opere
provvisionali che per definizione normativa sono invece
le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori in cantiere. Alcune opere provvisionali,
infatti, sono necessarie per l’esecuzione piena e perfetta dei lavori, e quindi
attengono alla produzione e non costituiscono oneri della sicurezza. Sono le
opere provvisionali cosiddette ‘di sostegno’ ovvero quelle necessarie al
sostegno della struttura sino a quando essa non avrà la capacità di sorreggersi
autonomamente (puntelli, armature, centine, ecc.). Altre, ovvero gli
apprestamenti, sono quelle necessarie ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori in cantiere e quindi fanno parte dei costi della
sicurezza, (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletto, parapetti, ecc.)”.
Una
considerazione ulteriore “va fatta in merito a ciò che può essere considerato ‘
armatura di protezione dello scavo’”.
Il
prezzario indica che “certamente sono ricomprese in questa categoria tutte le
armature provvisionali degli scavi ovvero sbadacchiature con qualsiasi
materiale, armature metalliche a cassa aperta o chiusa, palancolati, nonché
consolidamenti dei fronti o delle pareti di scavo. Analogamente va assimilata
all’armatura dello scavo la sagomatura secondo l’angolo di declivio naturale
del terreno e quindi l’asportazione del volume, di terreno necessario va
considerato quale onere della sicurezza”.
Concludiamo
ricordando che chiaramente non rientrano nei costi della sicurezza “gli oneri
dell’impresa connessi agli adempimenti del Titolo I del D. Lgs n. 81/08 e
s.m.i. quali la formazione e l’informazione dei lavoratori, la sorveglianza
sanitaria, la redazione del POS, ecc”.
Comitato
Paritetico Territoriale di Roma e Provincia, “ I costi della sicurezza.
Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”, prezzario a cura di
Luca Agostinelli, Gaetano Arioli, Francesco Chiodetti, Giuseppe D’Agostino,
Antonio Di Muro, Federico Fratini, Daniela Gallo, Ilaria Grugni, Ferdinando
Izzo, Stefano Schietroma, Daniele Silvestri, Alfredo Simonetti (formato PDF,
2.52 MB).
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