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"I costi della sicurezza e l’allegato XV del D.Lgs. 81/2008"

fonte www.puntosicuro.it / Edilizia

19/02/2013 - Nel comparto edile il tema dei costi della sicurezza rimane, ad oggi, un tema  molto importante per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo ci siamo soffermati in questi mesi sulla presentazione degli interventi al seminario “ I costi della sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”, un seminario che si è tenuto a Roma il 23 marzo 2012 – organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia (CTP) – con riferimento alla recente pubblicazione da parte del CTP di un nuovo prezzario laziale.
 
Dopo aver affrontato l’evoluzione storica della normativa sui costi della sicurezza, l’importanza della fase di progettazione e della sinergia fra progettista e coordinatore, ci soffermiamo finalmente sul nuovo prezzario dal titolo “ I costi della sicurezza.  Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione” e a cura di Luca Agostinelli, Gaetano Arioli, Francesco Chiodetti, Giuseppe D’Agostino, Antonio Di Muro, Federico Fratini, Daniela Gallo, Ilaria Grugni, Ferdinando Izzo, Stefano Schietroma, Daniele Silvestri, Alfredo Simonetti. 
 
Il documento, che aggiorna il precedente prezzario relativo ai costi della sicurezza in edilizia, con l’inserimento di nuove voci con analisi ancora più approfondite, indica che l’ art. 7, comma 1 del DPR 222/2003 (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) elenca “con estrema chiarezza quali siano i costi che vanno stimati nei costi della sicurezza”.
E tale articolo è stato poi riportato nel Decreto legislativo 81/2008 al suo allegato XV “senza alcuna modifica”.
 
A questo proposito si segnala che:
- “nel maggio dell’anno 2005 un parere dell’unità Unità Operativa di Coordinamento (UOC) presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che: l’art. 7, c. 1 del DPR 222/03 indica un elenco tassativo degli elementi che un committente, pubblico o privato, deve stimare all’interno del proprio PSC”; 
- “nell’anno 2006, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici stabilisce nella sua Determinazione n. 4 che, per quanto riguarda l’elenco dei costi della sicurezza di cui all’art. 7, c. 1 del DPR 222/03: si tratta di voci connesse tutte alla specificità del singolo cantiere, e non alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori. La formulazione della norma non consente interpretazioni che lascino margini per integrare o ridurre detto elenco, in sede applicativa”. L’elenco deve quindi considerarsi “ tassativo”.
 
Esaminiamo ora i singoli elementi che l’allegato XV prende in considerazione quali “ costi della sicurezza”.
Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del titolo IV, capo 1, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti: “è utile evidenziare che vanno considerati i costi non solo di eventuali apprestamenti ma anche delle attrezzature necessarie a proteggere i lavoratori da rischi causati da lavorazioni interferenti; inoltre sono considerati oneri solo i DPI utilizzati per proteggere il lavoratore da rischi interferenti e non quelli comunemente utilizzati per la protezione dai rischi caratteristici della lavorazione”;   
 
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi: “l’impianto di terra deve sempre essere realizzato nel cantiere edile mentre quello di protezione dalle scariche atmosferiche andrà computato solo se necessario in base alle risultanze del calcolo del rischio di fulminazione riferito alle strutture metalliche presenti in cantiere. Gli impianti antincendio si riferiscono non agli estintori, indicati successivamente nel punto d), ma a eventuali veri e propri impianti necessari per particolari lavorazioni quali gallerie, pozzi, ecc.”;
 
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva: i mezzi e i servizi di protezione collettiva comprendono: la segnaletica di sicurezza, gli avvisatori acustici, le attrezzature per primo soccorso, l’illuminazione di emergenza, i mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze (All. XV.1);
 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza: “il costo di una procedura si traduce nel costo orario della mano d’opera necessaria per l’attuazione o la verifica della procedura stessa, ovvero per la partecipazione alle riunioni di coordinamento, la supervisione dei preposti per particolari lavorazioni, l’ausilio di addetti per manovre di automezzi in spazi limitati, le verifiche di controllo finalizzate alla sicurezza per ponteggi, scavi, ecc.”;
 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti: “vanno considerati il fermo personale o il fermo attrezzatura necessario per eseguire due o più lavorazioni, tecnicamente non separabili, in tempi diversi o nello stesso ambito lavorativo. Non vanno computati come costi gli sfasamenti temporali già previsti dal cronoprogramma ma solo quelli che comportano modifiche alle normali procedure di lavoro come ad esempio il fermo temporaneo dei lavori ricorrente”;
 
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva: “ovvero, per definizione di legge, l’insieme delle procedure e delle modalità di lavoro da adottare per utilizzarli in sicurezza, quali preposti addetti alla verifica delle misure previste, apparecchi di comunicazione, verifiche periodiche di controllo, ecc.”.
 
In particolare per gli apprestamenti previsti nel PSC “l’allegato XV definisce in modo inequivocabile cosa debba definirsi per apprestamento fornendo sia la definizione del termine sia un elenco, stavolta indicativo e non esauriente, di cosa vada compreso nella voce ‘ apprestamenti’”.
Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. Tale elenco ha dato origine a interpretazioni contraddittorie in particolare per la voce “ ponteggi”.
In particolare l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella Determinazione n. 4 del 2006 ha chiarito che:
 
In altri termini, si tratta di verificare se le opere provvisionali, tra cui i ponteggi, debbano integralmente afferire alla sicurezza ed i relativi costi essere sottratti dal ribasso, ovvero se continua ad operare la prassi precedente di assoggettare a ribasso quanto meno il costo delle opere provvisionali strettamente strumentali all’esecuzione delle varie lavorazioni. Difatti, attraverso una esegesi della disposizione ora indicata, tra gli apprestamenti rientrerebbero solo le opere provvisionali necessarie “ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” in cantiere, cosicché, non subendo modificazione – ad esempio - la distinzione tra ponteggi “di servizio” e ponteggi “di sicurezza”, solo questi ultimi sarebbero computati tra gli oneri di sicurezza. Tale interpretazione, per quanto non irragionevole sul piano astratto, sarebbe però di non agevole applicazione, per la difficoltà di definire un discrimine netto tra quanto (un apprestamento o parte di esso) è destinato in prevalenza a garantire la sicurezza dei lavoratori e quanto afferisce invece ad altre funzioni. Il legislatore ha dunque privilegiato una scelta definitiva attraverso una inequivoca, seppur solo esemplificativa, elencazione delle tipologie di apprestamenti i cui costi vanno esclusi dal ribasso.
 
E questa determinazione “rimane tuttora l’unica da considerarsi valida in materia di stima dei costi della sicurezza per ammissione della stessa Autorità che conclude: tutte le precedenti determinazioni emanate da questa Autorità nella materia della sicurezza, si intendono superate, per la parte relativa ai criteri di computo dei costi della sicurezza. “Tutti gli elementi facenti parte del suddetto elenco e tutti quelli che a essi possono essere equiparati vanno considerati interamente come ‘ costi della sicurezza ”.
 
Si ricorda poi che riguardo all’art. 32 del D.P.R. 207/10  (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) dove tra le spese generali sono comprese le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori, va considerato “che tali opere provvisionali non comprendono gli apprestamenti, ovvero quelle opere provvisionali che per definizione normativa sono invece le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. Alcune opere provvisionali, infatti, sono necessarie per l’esecuzione piena e perfetta dei lavori, e quindi attengono alla produzione e non costituiscono oneri della sicurezza. Sono le opere provvisionali cosiddette ‘di sostegno’ ovvero quelle necessarie al sostegno della struttura sino a quando essa non avrà la capacità di sorreggersi autonomamente (puntelli, armature, centine, ecc.). Altre, ovvero gli apprestamenti, sono quelle necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere e quindi fanno parte dei costi della sicurezza, (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletto, parapetti, ecc.)”.
 
Una considerazione ulteriore “va fatta in merito a ciò che può essere considerato ‘ armatura di protezione dello scavo’”.
Il prezzario indica che “certamente sono ricomprese in questa categoria tutte le armature provvisionali degli scavi ovvero sbadacchiature con qualsiasi materiale, armature metalliche a cassa aperta o chiusa, palancolati, nonché consolidamenti dei fronti o delle pareti di scavo. Analogamente va assimilata all’armatura dello scavo la sagomatura secondo l’angolo di declivio naturale del terreno e quindi l’asportazione del volume, di terreno necessario va considerato quale onere della sicurezza”.
 
Concludiamo ricordando che chiaramente non rientrano nei costi della sicurezza “gli oneri dell’impresa connessi agli adempimenti del Titolo I del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. quali la formazione e l’informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, la redazione del POS, ecc”.
 
 
 
Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia, “ I costi della sicurezza.  Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”, prezzario a cura di Luca Agostinelli, Gaetano Arioli, Francesco Chiodetti, Giuseppe D’Agostino, Antonio Di Muro, Federico Fratini, Daniela Gallo, Ilaria Grugni, Ferdinando Izzo, Stefano Schietroma, Daniele Silvestri, Alfredo Simonetti (formato PDF, 2.52 MB).

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