News
"Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici: Sulla Gazzetta ufficiale il decreto"
fonte www.lavoripubblici.it / Normativa
08/05/2013 - Sulla Gazzetta ufficiale n. 102 del 3 maggio scorso è stato pubblicato il
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013
recante “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della pubblica amministrazione- revisione 2013”.
Il documento allegato al decreto, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo in materia di strategie politiche e ambientali dell'Unione europea e in relazione alle esperienze acquisite in questi anni in materia di "acquisti verdi", aggiorna il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui al D.I. 11 aprile 2008, sostituendo in particolare il punto 4.2 («Obiettivo Nazionale»), il punto 4.4 («La procedura per la definizione dei criteri ambientali minimi»), il punto 6 («Gestione del PANGPP») ed il punto 7 (»Azioni di supporto al Piano»).
Di notevole interesse il paragrafo 4.1 che tratta “ Gli appalti verdi: I criteri ambientali minimi” in cui vengono fornite le misure volte all’ integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti.
Nel citato paragrafo vengono fornite interessanti indicazioni in ordine all'applicazione, negli appalti pubblici, degli elementi di valutazione ambientale all'interno del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricordiamo che nell’ambito degli appalti di lavori, con l' articolo 120 del regolamento n. 207/2010 relativo all’offerta economicamente più vantaggiosa viene sancito che “ In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ………….. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice nonché l’articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione: a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi ……….”.
Dunque tale norma sancisce l'obbligo di tener conto del set “criteri premianti” relativi alle categorie di appalti di lavori previste dal PAN (ad oggi lavori di costruzione e di ristrutturazione degli edifici, lavori di costruzione e manutenzione delle strade), qualora la gara sia aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I criteri ambientali minimi (CAM) consistono in indicazioni specifiche, applicabili per gli appalti sopra e sotto la soglia comunitaria, che possono avere riguardo a diversi elementi, in diverse fasi della procedura.
La struttura e la procedura di definizione dei CAM consente di facilitare al massimo il compito delle stazioni appaltanti che vogliono adottare o implementare pratiche di GPP ed essere in linea con i principi del PAN. Con un semplice copia ed incolla infatti, possono trasferire nei propri capitolati le caratteristiche ambientali utili a classificare come “verde” la fornitura o l’affidamento cui si riferiscono e i relativi mezzi di prova per verificare la conformità delle offerte pervenute ai requisiti ambientali richiesti.
L’ insieme dei criteri ambientali che vengono individuati, danno un quadro di riferimento utile alle stazioni appaltanti che, nel definire le specifiche tecniche di un capitolato d’oneri, così come recita la relativa disposizione normativa del codice dei contratti pubblici, sono obbligate “Ogniqualvolta sia possibile, a definirle in modo da tenere conto criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale”. Inoltre fornisce indicazioni utili al mercato, che verrà gradualmente portato ad innalzare il livello della qualità ambientale dei prodotti e dei processi in linea con i trend normativi e di domanda sempre più attenta alla qualità ambientale.
Il documento allegato al decreto, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo in materia di strategie politiche e ambientali dell'Unione europea e in relazione alle esperienze acquisite in questi anni in materia di "acquisti verdi", aggiorna il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui al D.I. 11 aprile 2008, sostituendo in particolare il punto 4.2 («Obiettivo Nazionale»), il punto 4.4 («La procedura per la definizione dei criteri ambientali minimi»), il punto 6 («Gestione del PANGPP») ed il punto 7 (»Azioni di supporto al Piano»).
Di notevole interesse il paragrafo 4.1 che tratta “ Gli appalti verdi: I criteri ambientali minimi” in cui vengono fornite le misure volte all’ integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti.
Nel citato paragrafo vengono fornite interessanti indicazioni in ordine all'applicazione, negli appalti pubblici, degli elementi di valutazione ambientale all'interno del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricordiamo che nell’ambito degli appalti di lavori, con l' articolo 120 del regolamento n. 207/2010 relativo all’offerta economicamente più vantaggiosa viene sancito che “ In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ………….. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice nonché l’articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione: a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi ……….”.
Dunque tale norma sancisce l'obbligo di tener conto del set “criteri premianti” relativi alle categorie di appalti di lavori previste dal PAN (ad oggi lavori di costruzione e di ristrutturazione degli edifici, lavori di costruzione e manutenzione delle strade), qualora la gara sia aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I criteri ambientali minimi (CAM) consistono in indicazioni specifiche, applicabili per gli appalti sopra e sotto la soglia comunitaria, che possono avere riguardo a diversi elementi, in diverse fasi della procedura.
La struttura e la procedura di definizione dei CAM consente di facilitare al massimo il compito delle stazioni appaltanti che vogliono adottare o implementare pratiche di GPP ed essere in linea con i principi del PAN. Con un semplice copia ed incolla infatti, possono trasferire nei propri capitolati le caratteristiche ambientali utili a classificare come “verde” la fornitura o l’affidamento cui si riferiscono e i relativi mezzi di prova per verificare la conformità delle offerte pervenute ai requisiti ambientali richiesti.
L’ insieme dei criteri ambientali che vengono individuati, danno un quadro di riferimento utile alle stazioni appaltanti che, nel definire le specifiche tecniche di un capitolato d’oneri, così come recita la relativa disposizione normativa del codice dei contratti pubblici, sono obbligate “Ogniqualvolta sia possibile, a definirle in modo da tenere conto criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale”. Inoltre fornisce indicazioni utili al mercato, che verrà gradualmente portato ad innalzare il livello della qualità ambientale dei prodotti e dei processi in linea con i trend normativi e di domanda sempre più attenta alla qualità ambientale.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1215 volte.
Pubblicità