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"Regione Campania: nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

02/10/2013 - Con riferimento all’art. 117 della Costituzione (materie di legislazione concorrente), il Consiglio regionale della Campania ha approvato nei primi giorni di agosto la  Legge regionale n. 11 del 9 agosto 2013 “Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro”. Legge regionale che è stata poi pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) n. 49 in data 9 settembre ed è entrata in vigore il  10 settembre 2013.
 
La legge della  Regione Campania, in coerenza con i vari indirizzi nazionali e comunitari, implementa il sistema regionale di governo della sicurezza che era già stato in precedenza delineato dalla  Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, soffermandosi in particolare su alcuni aspetti, ad esempio sulle azioni di stimolo e sostegno alle aziende, e inserendo alcune novità.

Con riferimento alle azioni di sistema indicate all’articolo 2 della legge, la Regione:
- “promuove l’affermazione, il rafforzamento e l’innalzamento della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché specifiche iniziative, in collaborazione con le parti sociali, per la semplificazione delle procedure e la diffusione di codici etici basati sul principio della responsabilità sociale d'impresa e di modelli di gestione della sicurezza certificati ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- “assicura il necessario coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali per l'attuazione delle misure e degli obiettivi prioritari in materia di vigilanza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in raccordo con gli strumenti regionali in materia di sanità, di lavori pubblici e di attività produttive;
- coordina, anche attraverso il Comitato regionale di coordinamento previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della  qualità del lavoro) le attività di formazione ed informazione, di assistenza, di controllo e di vigilanza di competenza delle aziende sanitarie locali, di seguito denominate Asl, e degli enti pubblici, assicurando un’uniforme e corretta applicazione delle procedure ispettive nel territorio regionale;
- valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientano i comportamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro per l'innalzamento degli standard minimi di tutela definiti a livello nazionale;
- realizza le opportune iniziative per l'integrazione degli archivi informativi delle istituzioni e degli organismi competenti, in conformità con i parametri definiti per il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;
- promuove accordi istituzionali per il contrasto del lavoro irregolare e dell'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici;
- assicura, nell'ambito e nei limiti delle competenze attribuite dalla Costituzione, il rispetto di intese ed accordi con le istituzioni europee e con gli enti nazionali per garantire e favorire lo scambio di informazioni e la condivisione di buone prassi”.
 
In particolare (Art. 3) la legge promuove un Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Infatti fermo restando il potere di gestione tecnica ed informatica attribuito all’Inail, la Regione “supporta tramite il Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di seguito denominato Sirp, l'integrazione e lo scambio dei dati con il servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, sulla base di specifiche intese preventive, con le Asl e con la direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. E la Regione, “mediante l'elaborazione dei dati raccolti dal Sirp, individua gli obiettivi e la ripartizione delle risorse da destinare alle azioni di prevenzione e di vigilanza sul territorio regionale, consentendo la periodica consultazione dei flussi informativi anche alle parti sociali, nel rispetto delle disposizioni in materia di accessibilità e di trattamento dei dati, previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 81/2008”.
 
Altro aspetto interessante è relativo all’ Anagrafe dei cantieri (Art 4).
Infatti la Regione Campania “adotta criteri e modalità di archiviazione e di scambio telematico dei dati acquisiti dalle Asl, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, funzionali a rendere fruibile agli organi di vigilanza competenti in materia di sicurezza sul lavoro il costante aggiornamento dei cantieri attivi sul territorio regionale e delle violazioni accertate, anche attraverso il monitoraggio delle verifiche periodiche, previste nell'allegato VII del decreto legislativo 81/2008”.
 
Inoltre viene istituito (Art. 5) lo Sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro per “facilitare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro”. Allo sportello – istituito presso l’Agenzia regionale per il lavoro e l’istruzione (Arlas) - possono iscriversi le aziende per accedere, in via telematica, ai vari servizi informativi.
 
Veniamo ora a una breve sintesi delle varie attività di formazione promosse con l’Art. 6.
La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e nei limiti stabiliti dalla Costituzione:
- “promuove e finanzia, nel rispetto delle autonomie scolastiche ed in raccordo con le azioni di politica scolastica regionale, progetti formativi specifici in ambito scolastico, per favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- “promuove le opportune iniziative per accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori in ordine alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro”;
- “promuove le opportune iniziative per accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale, territoriale e di sito, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, degli operatori delle Asl, dei soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza e di regolarità del lavoro e dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi al lavoro;
- “finanzia secondo il regime ‘de minimis’ i progetti di investimento in materia di salute e di sicurezza sul lavoro presentati dalle piccole, medie e micro imprese, nonché dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni facenti parti del comitato previsto nell’articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2009, dalle parti sociali e dai consorzi di gestione previsti nell’articolo 4, comma 3 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale);
- finanzia l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con le università, le associazioni, le organizzazioni sindacali, i consorzi di gestione previsti nell’articolo 4, comma 3 della legge regionale 16/1998, le fondazioni e le altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, previa la stipula di apposite intese;
- finanzia progetti di monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, proposti dal Comitato previsto nell’articolo 24, comma 2 della legge regionale 14/2009;
- promuove, d’intesa con gli organismi bilaterali, se costituiti, oppure d’intesa con le parti sociali, codici etici di condotta, di buone prassi ed accordi aziendali che orientano i comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori per il rispetto delle norme ed il miglioramento degli standard di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro”.
In particolare si indica che la Giunta regionale “adotta, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione che disciplina i tempi e le modalità di realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo” (Art.6).
 
La legge regionale si sofferma anche: sulle attività di promozione, comunicazione ed incentivazione (Art. 7); sulle disposizioni in materia di contratti pubblici (Art. 9) e in materia di concessione di contributi, incentivi o altre agevolazioni (Art. 11); sul potenziamento delle attività di controllo ed incentivi per la responsabilità sociale delle imprese (Art. 10).
 
Concludiamo tuttavia questa presentazione della legge riportando quanto indicato all’Art. 8 relativamente ai criteri di premialità.
 
L’articolo indica che “nelle procedure di aggiudicazione dei lavori e delle opere previste dall'allegato XI del decreto legislativo 81/2008, le amministrazioni aggiudicatrici considerano, in via prioritaria, la possibilità di prevedere analisi specifiche dei costi in funzione della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Inoltre la Regione Campania (comma 2) “promuove ed incentiva il miglioramento delle condizioni di lavoro, a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 81/2008” e per l’attuazione di quanto contenuto in tale comma 2 “sono considerate inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro:
- l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati a livello nazionale od internazionale, oppure di codici etici o di altri strumenti di definizione del programma e delle modalità di controllo delle procedure di lavoro, in osservanza ai principi della responsabilità sociale d'impresa;
- la definizione di organigrammi e di controlli preventivi delle attrezzature diretti a garantire l’osservanza delle disposizioni previste negli articoli 69, 70, 71 e 74 del decreto legislativo 81/2008”.
 
 
 
 
Tiziano Menduto

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