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"Quesito sulla mancata consultazione Rls"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
04/10/2013 -
Pubblichiamo la risposta di Pietro Ferrari (Dipartimento Salute
Sicurezza Ambiente Camera del Lavoro di Brescia) ad un RLS che chiede
chiarimenti circa la sua mancata consultazione in caso di inserimento di
nuovi lavoratori nelle linee produttive.
Il quesito
La .............. ha un
magazzino deposito a .......X....... nella vecchia sede. Tutti gli anni in
suddetto magazzino vengono installate due linee di produzione attive da
Aprile fino alla prima settimana di Agosto, per le promozioni.
Vengono utilizzati addetti
della cooperativa e un nostro preposto si trasferisce da....Y....... a
......X........ per fare il capo.
Prima delle ferie ad
.......X......... c’è stata l’ispezione dello PSAL e subito dopo è arrivato
l’Ispettorato del Lavoro. Hanno trovato irregolarità per quanto riguarda
l’igiene e contestato il fatto che essendo il sito di ......X....... adibito a
magazzino non poteva fare produzione.
Gli addetti della cooperativa
erano senza DPI e soprattutto non avevano effettuato nessuna visita medica che
hanno dovuto subito fare. In tutto questo aggiungiamo che io come RLS non sono
stata messa al corrente e sono stata avvertita dell’accaduto da un mio collega.
La mia domanda è: dovevo
essere avvertita anche se tutto ciò si è verificato nel sito adibito a
magazzino? E se la risposta è si come mi devo comportare nei confronti del DL?
Anna
... a domanda
complessa, risposta complessa.
Parto dal presupposto che gli
“addetti della cooperativa” siano/fossero lavoratori
in somministrazione e che dunque il tuo datore di lavoro sia/fosse
responsabile della loro salute e sicurezza durante l'utilizzazione.
Ciò premesso, quando parliamo
della normazione del D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
non dobbiamo mai dimenticare (e dobbiamo cominciare a farlo ben capire anche ai
datori di lavoro) che si tratta di una
legislazione speciale di carattere
penale.
Le violazioni/contravvenzioni
commesse in quest'ambito, sono dunque da collocarsi nell'ambito penalistico.
Chi, per ignoranza, o noncuranza
o calcolo miope, trascura questo aspetto dovrà venire informato delle possibili
conseguenze del suo comportamento.
La mancata consultazione
-preventiva e tempestiva- del RLS
costituisce violazione di norma penale -è
cioè un
reato- ed è punita con la sanzione penale dell'ammenda da
2.200 a 4.400 euro.
(Ma se io fossi stato il
legislatore avrei applicato la [più grave] pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda, per la violazione di una norma che, quando appunto trasgredita,
mette in discussione la stessa agibilità del RLS).
Art. 18
Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente
comma 1.
s) consultare il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art.
50;
[il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con l'ammenda da 2.200 a 4.400 euro –
art. 55 (Sanzioni),
comma 5, lettera e) ]
Art. 50
Attribuzioni
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
comma 1.
b) è
consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione , realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unità produttiva; [riporto, qui, solo l'obbligo generale]
Chi decide poi tra l'importo
minimo e quello massimo? la norma penale, come vedremo.
Ciò significa che la mancata
consultazione del RLS, se contestata dall'autorità giudiziaria (dunque anche
dall'ispettore PSAL, in funzione di ufficiale di polizia giudiziaria) porta il
datore di lavoro, e/o il dirigente, dentro il processo penale.
Di questo aspetto sarebbe bene
tenessero sempre conto anche gli organi di vigilanza e le Procure della
Repubblica, visto che la norma costituzionale (art. 112) sancisce
l'obbligatorietà dell'azione penale. Lo dico qui, perché si lega a quanto dirò
dopo.
Tuttavia il legislatore, sia per
ridurre l'accumulo dei procedimenti giudiziari ( si parla, in dottrina, di
"deflazione processuale" e di "effetto deflattivo sul carico
dibattimentale") sia -in materia di SSL- per attenuare le conseguenze
delle contravvenzioni in spirito costruttivo, ha previsto un meccanismo di
estinzione del reato.
Tale meccanismo, già presente per
i reati in materia di SSL puniti con la pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda, è stato esteso anche a quelli puniti con la sola ammenda (come
nel nostro caso) dal decreto integrativo e correttivo al D.Lgs. 81/08 (il
D.Lgs. 106/09), con la modifica introdotta nell'art. 301:
Articolo
301
Applicabilità
delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del Decreto
Legislativo
19 dicembre 1994, n. 758
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro previste dal presente Decreto nonché da altre
disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena
alternativa dell’arresto o dell’ammenda
ovvero la pena della sola ammenda,
si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del
reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del Decreto Legislativo 19
dicembre 1994, n. 758.
Allo scopo di eliminare la contravvenzione alla norma, gli
artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/94 prevedono che l'organo di vigilanza, in
sede di ispettiva, impartisce -ma, secondo recente giurisprudenza della
Cassazione, non ne è obbligato- apposita prescrizione ad adempiere (cioè ad
eliminare la violazione riscontrata), assegnando un tempo ragionevole,
“tecnicamente
necessario”, per l'adempimento. Nel contempo, tuttavia,
deve “
riferire
al pubblico ministero la notizia di reato”, anche se i termini della
prescrizione sospendono, tengono fermo,
il procedimento penale.
Se il datore di lavoro
-rispettando la prescrizione- provvede a rimuovere le cause che hanno
determinato il reato, potrà accedere al pagamento della sanzione ridotta (¼ del
massimo: nel nostro caso 1.100 euro). Così il reato si estingue e il
procedimento penale si conclude con un decreto di archiviazione
Se invece non adempie, riprende
il suo corso, di fatto si avvia, il procedimento penale.
Questo, in termini generali. Il
caso che stiamo considerando è, però, davvero particolare.
Le contravvenzioni in materia di
SSL hanno per vastissima parte la natura di
reati (colposi)
permanenti.Ci spiega la Corte di Cassazione:
".. in materia di infortuni
sul lavoro [e di malattie professionali]
, i reati contravvenzionali..
hanno natura permanente poiché lo stato antigiuridico [cioè la violazione
della norma]
si protrae e persiste fino a quando il responsabile non
provvede ad adottare le prescritte misure cautelari, ovvero quando cessa la
condotta antigiuridica ".
Quello che stiamo considerando
-la mancata consultazione del RLS- si caratterizza per essere un reato
omissivo
(proprio): che consiste cioè nel
non-fare ciò che la legge decide
si debba invece fare.
Ma (problemone!) possiamo dire
che il nostro reato è "permanente", secondo la spiegazione appena riportata della Suprema Corte?
Certo ...permane -eccome!-,
sinquando non viene scoperto e denunciato (ricordo anche qui che quando l' organo
di vigilanza o la Procura ricevono questo tipo di denuncia -da parte del
RLS, ma anche di un semplice lavoratore-, essi stanno ricevendo una
notizia
di reato e
sono pertanto obbligati all'esercizio dell'azione penale).
Ma in questo caso non può valere
il "ravvedimento operoso", posto a base dal meccanismo premiale
dell'estinzione della pena e finalizzato al ripristino del bene (la tutela
della salute) giuridicamente protetto.
Come può l'organo di vigilanza
disporre una prescrizione ad adempiere se la consultazione del RLS deve -per
obbligo inderogabile di legge- essere
"preventiva e tempestiva"? Una eventuale
prescrizione a "consultare" il RLS, tramite l'esposizione/spiegazione
delle scelte (già) effettuate, non può corrispondere al principio di
tassatività, cioè all'obbligo inderogabile stabilito dalla norma.
In vero, la consultazione preventiva
e tempestiva del RLS effettuata ..posteriormente, si pone in conflitto
insanabile col principio (costituzionale) di determinatezza e tassatività
connaturato al precetto penale.
Tale principio vuole, in parole
povere, che la norma penale sia ben chiara e ben impegnativa nella definizione
di un obbligo e nella punizione del colpevole. Cosa che, appunto, troviamo
nella lettera s) dell'art. 50: Il RLS "
è consultato preventivamente
e tempestivamente...". Obbligo la cui violazione è punita, come abbiamo visto,
con la pena dell'ammenda sulla base dell'obbligo stabilito per il datore di
lavoro nell'art. 18, comma 1, lett. s).
Che fare allora?
Sul punto anche gli organi di
vigilanza sembrano mostrare più di una incertezza.
A me pare si debba fare ricorso
ad un particolare istituto previsto dal codice penale.
Mi riferisco alla cosiddetta
oblazione
ordinaria, prevista dall'art. 162 c.p., che anch'essa costituisce
modalità per l'estinzione del reato e che resta comunque applicabile anche in
presenza dell'art. 301 del D.Lgs.81/08, sopra riportato.
“La mancata
prescrizione di regolarizzazione -dice la Cassazione-
non costituisce
causa di improcedibilità dell'azione penale”.
Art. 162 c.p.
Oblazione nelle contravvenzioni.
Oblazione nelle contravvenzioni.
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge
stabilisce la
sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a
pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di
condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del
procedimento.
Il
pagamento estingue il reato.
Il contravventore (in questo caso
il datore di lavoro) entrerà così nel processo penale. Ma potrà
"uscirne", richiedendolo, col pagamento, già a partire dalla fase
predibattimentale, di 1/3 della pena massima: corrispondente, nel caso che
stiamo considerando, a 1460 euro. Resteranno inoltre a suo carico tutte le
spese connesse al procedimento.
Capisci/capite che se questa
strada è percorribile (e io ritengo che sia percorribile...basta cominciare a
percorrerla) rappresenta uno
strumento di dissuasione formidabile contro
la pressochè sistematica mancata consultazione di voi RLS.
Mi chiedi inoltre se dovevi
"essere avvertita (Anna!! dovevi essere
consultata)
anche
se tutto ciò si è verificato nel sito adibito a magazzino".
Qui la risposta è molto semplice:
nel momento in cui ci sono (operano)
lavoratori è luogo di lavoro e si
applicano tutte le tutele previste dalla legge.
Nota polemica, importante: il
Servizio PSAL, quando è intervenuto,
doveva verificare l'avvenuta
consultazione del RLS. Come? Richiedendo il
verbale di avvenuta
consultazione.
Solo il verbale controfirmato dal
RLS attesta l'avvenuta consultazione! il resto sono chiacchiere.
(Per inciso: dovevi anche esser
chiamata a partecipare, eppoi ricevere il verbale della prescrizione.)
PS - copia del verbale dei
prescrizione è poi effettivamente pervenuta al RLS.
Pietro Ferrari
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