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"Professionisti e Iva al 22%, come adeguarsi senza pagare sanzioni"
fonte www.edilportale.com / Normativa
04/10/2013 - L’Agenzia delle Entrate spiega come adeguarsi all’aumento dell’Iva. Con
un comunicato diramato nei giorni scorsi, il Fisco ha chiarito modalità
e tempi con cui gli operatori potranno passare al nuovo regime senza
incorrere in qualche sanzione.
Se, in fase di prima applicazione, per ragioni di ordine tecnico non è possibile adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture emesse e i corrispettivi annotati effettuando la variazione in aumento .
Non ci saranno sanzioni se la maggiore imposta, collegata all’aumento dell’aliquota, verrà versata nei termini previsti dalla Circolare 45/E, emanata dall’Agenzia delle Entrate il 12 ottobre 2011.
Ciò significa che, in caso di liquidazione mensile, per i periodi di fatturazione compresi tra ottobre e novembre, il versamento deve avvenire entro il termine dell’acconto, cioè il 27 dicembre.
Per le fatture emesse a dicembre vale invece il termine di liquidazione annuale del 16 marzo.
Quando la liquidazione avviene su base trimestrale, l’adeguamento per le fatture del quarto trimestre dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Prendendo in considerazione l’articolo 6 del Dpr 633/1972, che ha istituito l’imposta sul valore aggiunto, bisogna però tenere presente che le prestazioni di servizi, in cui rientra la progettazione, si considerano effettuate quando viene pagato il corrispettivo. Non è quindi necessario che ci sia stata l’esecuzione di tutta o di parte della prestazione.
Si tratta di una specifica che ha un’implicazione di ordine pratico, perché i professionisti che hanno emesso fattura e ricevuto il corrisoettivo prima del primo ottobre non dovranno adeguarsi e scanseranno quindi la maggiorazione dell'imposta, anche se non hanno ancora terminato il servizio di progettazione.
alcuni professionisti avrebbero potuto chiedere di anticipare il pagamento prima del primo ottobre per non dover versare l’imposta maggiorata.
Ricordiamo che l’aumento dell’Iva dal 21% al 22% è diventato operativo il primo ottobre.
L’incremento di un punto percentuale doveva scattare il primo luglio, come previsto dal Decreto Legge 98/2011, ma è stato poi prorogato al primo ottobre dal Decreto Legge 76/2013, grazie anche alle risorse recuperate con la Spending Review
Se, in fase di prima applicazione, per ragioni di ordine tecnico non è possibile adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture emesse e i corrispettivi annotati effettuando la variazione in aumento .
Non ci saranno sanzioni se la maggiore imposta, collegata all’aumento dell’aliquota, verrà versata nei termini previsti dalla Circolare 45/E, emanata dall’Agenzia delle Entrate il 12 ottobre 2011.
Ciò significa che, in caso di liquidazione mensile, per i periodi di fatturazione compresi tra ottobre e novembre, il versamento deve avvenire entro il termine dell’acconto, cioè il 27 dicembre.
Per le fatture emesse a dicembre vale invece il termine di liquidazione annuale del 16 marzo.
Quando la liquidazione avviene su base trimestrale, l’adeguamento per le fatture del quarto trimestre dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Prendendo in considerazione l’articolo 6 del Dpr 633/1972, che ha istituito l’imposta sul valore aggiunto, bisogna però tenere presente che le prestazioni di servizi, in cui rientra la progettazione, si considerano effettuate quando viene pagato il corrispettivo. Non è quindi necessario che ci sia stata l’esecuzione di tutta o di parte della prestazione.
Si tratta di una specifica che ha un’implicazione di ordine pratico, perché i professionisti che hanno emesso fattura e ricevuto il corrisoettivo prima del primo ottobre non dovranno adeguarsi e scanseranno quindi la maggiorazione dell'imposta, anche se non hanno ancora terminato il servizio di progettazione.
alcuni professionisti avrebbero potuto chiedere di anticipare il pagamento prima del primo ottobre per non dover versare l’imposta maggiorata.
Ricordiamo che l’aumento dell’Iva dal 21% al 22% è diventato operativo il primo ottobre.
L’incremento di un punto percentuale doveva scattare il primo luglio, come previsto dal Decreto Legge 98/2011, ma è stato poi prorogato al primo ottobre dal Decreto Legge 76/2013, grazie anche alle risorse recuperate con la Spending Review
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