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"Apprendisti e i minori: i lavori vietati e le visite mediche abrogate"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
10/10/2013 - È disponibile sul sito dell’ASL di Bergamo un riepilogo delle tutele del
lavoro dei minori e un vademecum relativo alla soppressione delle
certificazioni sanitarie in materia di sicurezza lavoro, risultante
dall’articolo 42 della Legge 98/2013.
In particolare scompaiono le Visite Mediche per gli Apprendisti e i Minori non esposti a fattori di rischio normati, anche se permangono, in ogni caso, a carico del Datore di Lavoro, le Visite Mediche preventive e periodiche per gli apprendisti e minori esposti a fattori di rischio normati. In quest'ultimo caso, gli accertamenti di idoneità alla mansione dovranno essere svolti dal Medico Competente nominato a cura del Datore di Lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/08.
In particolare scompaiono le Visite Mediche per gli Apprendisti e i Minori non esposti a fattori di rischio normati, anche se permangono, in ogni caso, a carico del Datore di Lavoro, le Visite Mediche preventive e periodiche per gli apprendisti e minori esposti a fattori di rischio normati. In quest'ultimo caso, gli accertamenti di idoneità alla mansione dovranno essere svolti dal Medico Competente nominato a cura del Datore di Lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/08.
Per gli Adolescenti e i fanciulli
permangono le lavorazioni vietate di cui all'allegato
I (lavori vietati ai minori di anni 18):
Legge ordinaria del Parlamento n. 977 del 17/10/1967
:Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, modificata dal Decreto
Legislativo 4 agosto 1999, n. 345
modificato a sua volta dal D.lgs.262/00 in "Attuazione della
direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
Legge 17 ottobre 1967, n. 977 - Art. 6.
1. È vietato adibire gli
adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato
I.
2. In deroga al divieto del
comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I
possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o
di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario
alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività
formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del
datore di lavoro dell'apprendista purchè siano svolti sotto la sorveglianza
di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel
rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla
vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli
istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al
comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale
del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per
territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente
della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
4. Per i lavori comportanti
esposizione a radiazioni
ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. In caso di esposizione media
giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il
datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative
e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla
fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata
formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare
i mezzi individuali di protezione.
6. L'Allegato I è adeguato al
progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della Sanità. ".
D. Lgs. N 345/99: ALLEGATO I con le modifiche del D.Lgs.
18 Agosto n° 262/00
I. Lavorazioni che espongono ai
seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori
sotto pressione, immersione
sottomarina, fermo restando le
disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e
4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo
n. 626 del 1994
e di quelli
geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91
e n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici
(T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai
sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni e integrazioni e
del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati
classificati nocivi (Xn) ai sensi
dei decreti legislativi di cui
al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti
frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4) può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la
salute in caso di esposizione prolungata
(R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati
classificati irritanti (Xi) e
comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
2) può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle (R43);
d) sostanze e
preparati di cui
al titolo VII
del decreto legislativo n. 626
del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori:
1) Processi e
lavori di cui
all'allegato VIII del
decreto legislativo n. 626 del 1994.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi,
ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le
disposizioni di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n.
302.
3) Lavori in serragli contenenti
animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e
stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti
la manipolazione di
apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di
impiego di gas
compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti
chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed
interne delle costruzioni.
8) Lavori comportanti
rischi elettrici da alta
tensione come definita
dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547.
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C
come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe,
ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli
stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e
sintetica.
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione
del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature,
di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in
gallerie, cave, miniere, torbiere e industria
estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di
taglio, frantumazione,
polverizzazione, vagliatura a secco
dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e
demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a
terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di
sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a
prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di
trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione
meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli
organi di
trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento
degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura
e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle
piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
34) Lavori con impieghi di
martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti
vibranti; uso di pistole fissachiodi.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e
taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o
ossiacetilenica.
37) Lavori nelle
macellerie che comportano l'uso
di utensili taglienti, seghe e
macchine per tritare.
Adempimenti per le Ditte che intendono adibire minori a
lavorazioni vietate secondo l'allegato I del D.Lgs 345/99 e succ.
modificazioni
I Datori di lavoro che intendano adibire i minori a
lavorazioni vietate di cui all’allegato I del D.Lgs 345/99 dovranno acquisire
dalla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) l’autorizzazione di cui all’art. 7
del Decreto citato. La DPL rilascia l’autorizzazione previa acquisizione del
parere preventivo dell’ASL (Uffici PSAL competenti per territorio). L’Ufficio
PSAL rilascia il parere richiesto dalla DPL e lo trasmette alla stessa entro il
tempo massimo di 45 giorni, dopo le opportune verifiche. Il tipo di verifiche,
in parte documentali ed in parte eventualmente mediante sopralluogo, sono state
esplicitate nella nota regionale. Il parere è espresso nei confronti
dell’Azienda relativamente alle mansioni per le quali il datore di lavoro
chiede l’autorizzazione ad assumere i minori.
E' importante notare che, tra le verifiche da effettuare,
assume particolare importanza quella
mirata
alla Valutazione dei Rischi che i Datori di lavoro dovranno aver fatto
relativamente alla protezione e tutela dei minori ai sensi del D.Lgs 345/99, e
quella mirata al rispetto delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro
relativamente alle mansioni per le quali è richiesta l’autorizzazione (da
verificare eventualmente con sopralluogo mirato).
Il vademecum dei
Certificati Sanitari abrogati
dall' art, 42 della LEGGE 9 agosto 2013, n. 98.
Fonte: Sergio Bani, ASL Bergamo.
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