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"I quesiti sul decreto 81: l’obbligo di registrare i mancati incidenti"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
19/02/2014 -
La domanda
In merito ai
mancati infortuni, quali sono gli
adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008? Non essendo certificati e/o
non avendo ancora adottato un Sistema di Certificazioni, in che modo può
essere evidenziata da parte di un tecnico ASL l’assenza di segnalazioni
di “ mancati infortuni”?
La risposta
In merito all’
obbligo
di registrare e valutare gli incidenti, near-miss e comportamenti pericolosi
nel D.Lgs. n., 81/2008, si segnala che l'
art.
33 del D.Lgs. n. 81/2008 all'articolo 33 - Compiti del servizio di
prevenzione e protezione - prevede che:
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio,
(...) |
e l' Accordo
del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,
il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell'articolo 37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR) - prevede quanto segue:
6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La
formazione dei dirigenti, così come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento
a quanto previsto all'articolo
37, comma 7,
del D. Lgs.
n. 81/08 e in
relazione agli obblighi
previsti all'articolo 18
sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti
contenuti minimi:
(...)
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
(...)
- la
considerazione degli infortuni mancati (...) |
Dunque con tutta evidenza i fattori di rischio da
valutare emergono dalla considerazione dei mancati infortuni. E, inoltre, come
si fa a insegnare ai dirigenti anche a considerare i mancati
infortuni se l’azienda non li registra e gestisce?
Inoltre occorre considerare anche gli “ Indirizzi
per la redazione del documento di valutazione del rischio” della Regione
Lombardia - Documento approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Progetto
Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro nella riunione del
16 luglio 2004; Coordinatori: Susanna
Cantoni (Regione Lombardia Direzione Generale Sanità – U.O. Prevenzione - Spsal
ASL Città di Milano), Gianni Saretto (Associazione Lombardia Medicina Lavoro
ALML – Spsal ASL Pavia) - contengono un ALLEGATO I Linee Guida Regionali cit.
[Tratto dalle Linee Guida Cee per effettuare la valutazione dei rischi – Direzione
Generale V – III Sezione] recante “
Esempi
di situazioni e di attività lavorative che richiedono una valutazione dei
rischi”. Al punto 8 indicano:
8. INTERAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DEI FATTORI
UMANI
a) Dipendenza del sistema di sicurezza dalla
necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni.
b) Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del
personale.
c) Dipendenza dalle norme di comportamento.
d) Dipendenza da una soddisfacente comunicazione e
da istruzioni corrette per far fronte a condizioni mutevoli.
e) Conseguenze di deviazioni ragionevolmente
prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza. |
La lettera e) prevede dunque l'obbligo di considerare
gli incidenti, che sono quasi sempre
“conseguenza” di “
deviazioni
ragionevolmente prevedibili dalle procedure”.
Inoltre le nuove
procedure standardizzate per la valutazione di tutti i rischi durante il
lavoro di cui al Decreto
interministeriale del 30 novembre 2012, in vigore dal 4 febbraio 2013,
obbligano (chi le applica) ad
individuare
i possibili incidenti, e dunque a maggior ragione rendono evidente l'obbligo
anche metodologico di registrare gli incidenti realmente accaduti al fine di
poterne evitare la reiterazione.
Se poi qualcuno dice che non vi sono stati incidenti
la cosa non è credibile in presenza di infortuni, ma neppure in assenza di
infortuni posto che la sproporzione tra incidenti e infortuni è talmente grande
che praticamente non esiste attività lavorativa priva di incidenti, solo che
assai spesso non si registrano, o non si vuole organizzare la loro
registrazione.
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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