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"Delega, responsabilità del preposto e autonoma posizione di garanzia"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
31/03/2014 -
Tre i principi ormai consolidati in giurisprudenza che sono stati
concentrati in questa breve sentenza della Corte di Cassazione. In
materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione e
sorveglianza posti a carico del datore di lavoro possono essere
delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di
garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia
espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace,
dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri
decisionali e di intervento anche finanziario. In tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro ancora il capo cantiere, la cui posizione è
assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante
dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto
sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai,
attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione per cui lo
stesso risponde delle lesioni occorse ai dipendenti e, per ultimo,
qualora vi siano, come è accaduto nel caso in esame, più titolari della
posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo
di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che
ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per
cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è
addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.
Il fatto e il ricorso
in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il
datore di lavoro di un’impresa e il direttore
dei lavori e capo cantiere della stessa alle pene, rispettivamente, di
venti giorni e di due mesi di reclusione, in relazione al reato di lesioni
personali colpose commesso, in cooperazione tra loro e in violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore
dipendente. Ai due imputati erano state contestate le colpevoli omissioni
concernenti il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri edili
e nella vigilanza sull’attuazione delle condizioni di sicurezza sul lavoro nel
cantiere dagli stessi gestito in mancanza delle quali il lavoratore
infortunato, cadendo da un ponte alto circa quattro metri, si procurava lesioni
personali guaribili in oltre venti giorni. La Corte d'Appello successivamente,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha disposto la riduzione
della pena inflitta a carico del capo cantiere determinandola nella misura di
un mese di reclusione, confermando nel resto la decisione del giudice di primo
grado.
Avverso la sentenza d'appello
hanno personalmente proposto
ricorso per
cassazione entrambi gli imputati. Il datore di lavoro da parte sua ha
sostenuto che la corte territoriale era incorsa in errore nell'omettere di
rilevare che lo stesso aveva incaricato un soggetto della propria azienda ai
fini della vigilanza sull'adozione delle condizioni di sicurezza nel cantiere,
trascurando così di rilevare l'avvenuto trasferimento a carico dello stesso
della posizione di garanzia erroneamente attribuitagli. Il capo cantiere, da
parte sua, si è lamentato della mancata acquisizione di elementi atti a provare
l'assunzione di una specifica posizione
di garanzia con riguardo in particolare alla vigilanza circa la sicurezza
delle condizioni di lavoro nel cantiere in esame.
Le decisioni
della Corte di Cassazione.
Entrambi
i ricorsi
sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione infondati. Nell’assumere tale
decisione la suprema Corte, in merito in particolare alla lamentela avanzata
dal datore di lavoro con riferimento al preteso trasferimento ad altro preposto
della posizione di garanzia ad esso spettante in ragione della qualità di
datore di lavoro del prestatore infortunato, ha fatto rilevare innanzitutto
come lo stesso imputato abbia omesso di allegare al ricorso il benché minimo
elemento idoneo a giustificare il trasferimento degli obblighi e di allegare
più in particolare uno specifico atto
di delega formalmente e sostanzialmente legittimo, efficace e dotato dei
corrispondenti requisiti necessari. La Sez. IV ha ricordato in merito il
principio generale consolidato dalla costante giurisprudenza della stessa corte
di legittimità in forza del quale “
in
materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e
sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con
conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante,
a condizione che il relativo atto di delega
sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata
delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di
intervento anche finanziario: v. Cass., Sez. 4, n. 7709/2007, Rv. 238526),
fermo restando, in ogni caso, l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e
di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la
legge prescrive”.
Analogamente priva di fondamento è stata ritenuta dalla
Corte di Cassazione la censura avanzata dal capo cantiere in ordine alla
pretesa mancata acquisizione di prove in relazione alla circostanza concernente
l'assunzione di una specifica posizione di garanzia a suo carico con riferimento alla vigilanza sulla
sicurezza delle condizioni di lavoro nel cantiere in esame, essendo rimasta
incontestata che allo stesso fosse stato attribuito il duplice ruolo di
direttore dei lavori e di capo cantiere. Sul punto la Sez. IV ha richiamato, a
conferma della correttezza della decisione assunta dei giudici di merito,
l'orientamento della stessa Corte di Cassazione ai sensi del quale “
in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del
preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza
del lavoro, in quanto sovraintende
alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive
ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse
ai dipendenti”.
Giustamente, ha così concluso la suprema Corte, la corte
territoriale ha fatto riferimento nel caso in esame al principio generale ai
sensi del quale “
in tema di infortuni sul
lavoro, qualora vi siano (come nel caso di specie) più titolari della posizione
di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela
impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato
la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa
applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei
titolari di tale posizione”.
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