News
" L'obbligo per il medico competente di partecipare alla valutazione"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
16/05/2014 - Su istanza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri, ha recentemente visto la luce la risposta
(1) della
Commissione per gli interpelli, di cui all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 81/08.
Articolo 12 – Interpello
“ 2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali (2) è istituita, ..., la Commissione per gli interpelli
composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali [?!] e da quattro rappresentanti
delle Regioni e delle Province autonome. Qualora la materia oggetto di
interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la
Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. …” |
La FNOMCeO
richiedeva parere sulla corretta interpretazione dell'art. 25 (Obblighi del
medico competente), comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08; in particolare
chiedeva di sapere come dovesse intendersi il termine “
collabora”.
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e
della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla
organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le
peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; |
La
risposta della Commissione, conclude in coerenza (né poteva,
ragionevolmente, il contrario) col dibattito consolidatosi sulla lettera e
sullo spirito della legge. E, primieramente, con una giurisprudenza già
sottoposta al vaglio positivo della Corte di Cassazione.
La risposta richiama, in
premessa, come l'attività di “
collaborazione”
del medico competente, già prevista dall'ormai abrogato art. 17 del D.Lgs.
626/94, ma allora limitata “
…alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori”, sia stata ampliata dal D.Lgs.
81/08 agli aspetti, appena sopra riportati, contenuti nell'art. 25.
Richiamando, nel contempo, come il decreto integrativo e correttivo, D.Lgs.
106/09, abbia introdotto la sanzione
penale per il MC che non ottemperi agli obblighi di collaborare alla
valutazione dei rischi.
Art. 17. - Il medico competente.
- D.Lgs. 626/94
1. Il medico competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione
e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio,
alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente -
D.Lgs. 81/08
1. Il medico competente è
punito:
c) con l’arresto fino a tre
mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione dell’articolo
25, comma 1, lettera a),
con
riferimento alla valutazione dei rischi, …; |
Fin dove si estendono, allora,
gli
obblighi collaborativi del MC nella
valutazione dei rischi?
Al proposito, la Commissione
richiama un'abbastanza recente pronuncia
della Cassazione (3) nella quale viene precisato che al MC “
non è affatto richiesto l'adempimento di un
obbligo altrui [cioè dell'obbligo indelegabile alla valutazione dei rischi,
posto in capo al datore di lavoro]
quanto,
piuttosto lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile
anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di
valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in
materia sanitaria. ...”
Nel ricorso, il MC condannato
aveva argomentato dovesse essere il datore di lavoro a richiedere la
collaborazione (o, almeno, che tale aspetto dovesse venir considerato nel
valutare la responsabilità del MC): dovesse, perciò, essere il DL a “far
partecipare” il MC alla valutazione
dei rischi, anche tramite la messa a disposizione delle informazione di cui
all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08.
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
2. Il datore di lavoro
fornisce al servizio di prevenzione e
protezione ed
al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro,
la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli
impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1,
lettera r) [infortuni] e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati
dagli organi di vigilanza. |
Osserva però la Corte che “
in tema di valutazione dei rischi il medico
competente assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che
devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all'art. 18,
comma 2, ma anche da
quelle che può e
deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione
delle visite agli ambienti di lavoro di cui all'art. 25, lettera l) oppure
perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria o da altri soggetti”.
Al proposito è da ritenersi che
per "altri soggetti" debbano intendersi in primo luogo il/i RLS ed il Servizio
di prevenzione e protezione, anche per il tramite del suo Responsabile;
nonché, in caso di subentro di nuovo MC, ancora il datore di lavoro, il quale
deve rendere disponibili le cartelle sanitarie dei lavoratori, consegnate dal
precedente MC alla cessazione dell'incarico.
Ma ciò che meglio definisce il
rapporto tra il MC e la valutazione dei rischi e che perciò qualifica la nuova
posizione di garanzia in materia sanitaria, è il contenuto innovativo della
lettera b), dell'art. 25, comma 1.
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. b) programma ed effettua la sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici
e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; |
Appare evidente come la
conoscenza dei rischi specifici - necessaria per l'elaborazione dei protocolli
di sorveglianza sanitaria - possa conseguire soltanto all'
azione partecipativa, "consultiva" e autonomamente valutativa
del MC. Quella, in buona sostanza, che la stessa sentenza (4) riconosce
come il frutto di "un'attività di tipo propositivo".
Ciò rappresenta tutt'altro dal
sostituirsi nell'adempimento di un obbligo altrui (la valutazione dei rischi).
Piuttosto - prosegue la Corte (5) - conforma "
lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche
mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei
rilievi e delle
proposte in materia di valutazione dei rischi che
coinvolgono le sue competenze professionali
in materia sanitaria. Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti
dalla norma al medico competente, adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore
inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità
penale..".
E' così posto in luce l'aspetto
decisivo della "
collaborazione"
richiesta dalla norma al MC: essa, pur con le modalità di partecipazione, di
attenzione e di autonoma valutazione già prospettate, resta confinata entro i
limiti delle "
specifiche conoscenze
professionali".
Peraltro, di "
proporre misure [sanitarie]
efficaci e controllarne l'applicazione" parla anche il Codice
ICOH che, ricordiamo, è fonte giuridificata dall'art. 39, comma 1, del D.Lgs.
81/08:
Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente
1. L’attività di medico
competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice
etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
|
Anche se può forse apparire, per
alcuni aspetti, non "perfetta", la sentenza introduce un importante
elemento di chiarificazione quando stabilisce che le "
specifiche conoscenze professionali" possono essere solo
quelle in grado di garantire un "
apporto
di qualificate cognizioni tecniche".
Il che, riporta alla previsione
di cui all'art. 25, comma 1, lett. b), sopra esposta: il MC, per legge, deve
svolgere il suo compito "
tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati".
Qual è allora la "misura"
legale di questa
cognizione
tecnico-scientifica?
Ben più che i titoli e i
requisiti obbligatori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 38, pur necessari,
bisognerà considerare il comma 3 dello stesso:
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente
3.
Per
lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì
necessario partecipare al programma di educazione
continua in medicina..., a partire dal programma triennale successivo
all’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
I crediti previsti dal
programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70
per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro”. |
A tale obbligo formativo deve
accompagnarsi l'impegno personale (entrambi, ahinoi, quanto ancora
disconosciuti nella prassi) a comparare continuativamente le problematiche
verificate nella propria attività, con i migliori raggiungimenti tecnici e
scientifici.
Sulla base del comma 3, resta
comunque acclarato come non sia possibile svolgere la funzione di medico
competente in difetto del raggiungimento dei crediti previsti dal programma
ECM. Aspetto, questo, che dovrebbe venire considerato anche dagli organi di
vigilanza, oltre che dal datore di lavoro al momento della contrattualizzazione
del MC (...e in qualsiasi momento del rapporto contrattuale).
Alcuni giuristi amici, lamentano
l'assenza di una componente giuridica "forte" all'interno della
Commissione per gli interpelli.
Forse non senza ragioni, se
dobbiamo constatare che la risposta considerata conclude piuttosto
sbrigativamente, dopo un ampio utilizzo a proprio sostegno della sentenza di
Cassazione. E conclude con una imprecisione - si spera solo terminologica - che
andrebbe comunque corretta.
Scrive infatti la Commissione che
"
Qualora il MC sia nominato dopo la
valutazione dei rischi, subentrando a un altro MC, deve provvedere ad una
rivisitazione della valutazione stessa.. per gli aspetti di competenza",
"
previa acquisizione delle
necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione
dei luoghi di lavoro".
In realtà, il subentrato MC deve
provvedere a prendere conoscenza della valutazione
dei rischi (comprensiva della programmazione delle misure preventive e
protettive) comparandola con gli elementi a sua disposizione.
In prima battuta tali elementi
sono rappresentati:
- dalle informazioni dovute dal
datore di lavoro, ai sensi del sopra riportato comma 2 dell'art. 18 (giusto
comunque parlare di "
previa
acquisizione". Nel senso di prevedere un intervento attivo del MC, con
la richiesta al DL di tali informazioni);
- dalla preventiva visita ad ogni
singolo ambiente di lavoro, di cui all'art. 25, lett. l) (visita che dunque non
potrà attendere l'invalsa, pessima abitudine di svolgere la "processione
veloce" in occasione della prima visita periodica);
- dall'analisi delle cartelle
sanitarie e di rischio, e dell'eventuale registro degli esposti.
Solo quando dall'esplicazione di
queste attività il MC dovesse verificare, per le parti di sua competenza, una
non corrispondenza con la valutazione
dei rischi sottopostagli, dovrà richiedere al datore di lavoro una
rivisitazione della valutazione medesima. E solo a questo
punto
provvedendo a fornire,
formalizzandoli, i propri "
rilievi"
e "
proposte".
Su un tempo più esteso, quegli
elementi saranno invece rappresentati dalle visite (almeno annuali) agli
ambienti di lavoro, dai risultati della sorveglianza sanitaria e delle riunioni
periodiche, dalle eventuali "
modifiche
del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e sicurezza dei lavoratori" (art. 29, comma 3). Vale
ricordare che l'obbligo di rielaborare “
immediatamente”
la valutazione dei rischi, opera anche - per gli aspetti interessati - nel caso
di accadimento di infortuni significativi, o al manifestarsi “
di uno o più casi” (6) di malattie
professionali. Anche in questa circostanza, la norma non sembra lasciar spazio
a una lettura diversa da quella che preveda la presenza collaborativa del MC,
pur se non fosse stata precedentemente accertata la necessità della
sorveglianza sanitaria. (7)
La risposta della Commissione per
gli interpelli, conclude rammentando che "
il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico
competente sin dall'inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei
metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi”.
Indicazione significativa, che
accoglie il senso della legge (D.Lgs. 81/08) volto a configurare, per il MC, un
ruolo attivo di collaboratore e
consulente del datore di lavoro, "
dotato
di professionalità qualificata", nel permanente processo di
valutazione dei rischi. Che accoglie inoltre - si accennava in inizio - quella
parte sedimentata nel dibattito e in giurisprudenza che vede il medico competente
come obbligatoriamente sempre presente nella valutazione dei rischi, per la
parte di competenza, indipendentemente dalla necessità o meno della sorveglianza
sanitaria.
Buon lavoro.
Pietro Ferrari
Dipartimento Salute Sicurezza
Ambiente Camera del Lavoro di Brescia
NOTE
(2) il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, è stato in realtà abolito dalla legge n.172 del 13 novembre
2009;
(3) Cassazione Penale, 15 gennaio
2013, n. 1856; cfr. anche Anna
Guardavilla “La cassazione Penale condanna un medico competente per omessa
collaborazione alla valutazione dei rischi” Commento: in PuntoSicuro 24.01.2013;
in CIIP-Risk management-Approfondimenti giurisprudenziali; etc.;
(4) in realtà la sentenza di primo grado del
Tribunale di Pisa, del dicembre 2011;
(5) ancora riportando le argomentazioni del
Tribunale di Pisa;
(6) Reg. Lombardia: “Linee guida
Regionali per la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con
movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori” - Edizione aggiornata 2009,
7.2.;
(7) si pone almeno il problema, a
quest'altezza, dell'opportunità che il legislatore intervenga a modificare
quelle parti del D.Lgs. 81/08 (peraltro discrasiche) che ancora condizionano la
presenza del MC alla sola necessità della sorveglianza sanitaria, quali l'art.
18, comma 1, lett. a), l'art. 28, comma 2, l'art. 29, comma 1.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1386 volte.
Pubblicità