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"ImpresaSicura: scelta e uso dei dispositivi di protezione individuale"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
05/09/2014 - I
Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) devono essere considerati un importante strumento per la prevenzione e la
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
E si deve ricorrere dei DPI
quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela quali misure tecniche
di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro, i “
rischi
residui” non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente
ridotti.
Per parlare dell’importanza e
delle caratteristiche dei DPI possiamo fare riferimento a Impresa
Sicura, il progetto multimediale - elaborato da EBER, EBAM, Regione
Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - che è stato validato dalla Commissione
Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona
prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
Il progetto non ha prodotto solo
materiale relativo alla prevenzione in diversi comparti lavorativi (metalmeccanica,
cantieristica navale, lavorazione del legno, calzature, ...), ma anche
materiale informativo specifico e dettagliato sui Dispositivi di Protezione
Individuale.
Nel corso della navigazione nel
progetto multimediale e sfogliando il documento “
ImpresaSicura_DPI” (oltre 1100 pagine!) viene sottolineata più
volte innanzitutto l’importanza della valutazione del rischio come “elemento
cardine” del sistema di prevenzione aziendale, una valutazione finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di salute e sicurezza.
E, come disposto dall’art. 77 del
D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi
di Protezione Individuali (DPI):
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi
siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso degli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite
dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
La parola “
individuale” di DPI significa che “l’indumento, al momento
dell’uso, protegge la singola persona. Il DPI copre o sostituisce l’abbigliamento
personale ed essendo un articolo di abbigliamento è ‘indossato’, come nel caso
del copricapo ovvero dei guanti ovvero degli indumenti di protezione, ma può
essere anche ‘tenuto’ in mano, come nel caso dello scherma facciale a
protezione del viso e del volto, richiedendo, quindi, una azione attiva da
parte del lavoratore il DPI”.
Il documento, che riporta anche
un utile “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di
attrezzature di protezione individuale”, ricorda che la completezza,
concretezza e correttezza della
valutazione
dei rischi
lavorativi “deve
essere specifica non solo per attività svolta, ma anche per la collocazione del
lavoratore. Pertanto nella stessa viene esplicitata anche la corretta
attribuzione ed uso appropriato dei DPI, cioè cosa utilizzare e chi utilizza
cosa e quando”.
Con riferimento all’
Allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i., viene riportato nel dettaglio un elenco indicativo e non esauriente dei
DPI.
L’Allegato riporta, tra l’altro,
anche le attività e i settori di attività per i quali, a seguito di analisi e
valutazione, può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuale.
Riprendiamo dall’allegato alcune
indicazioni a carattere generale per
l’uso dei DPI:
-
protezione dei capelli
: i lavoratori che operano o che transitano
presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o
presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata
cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo
completo;
-
protezione del capo: i
lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di
materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono
essere provvisti di
copricapo appropriato
. Parimenti devono essere provvisti di
adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione,
sotto l’azione prolungata dei raggi del sole;
-
protezione degli occhi: i
lavoratori esposti al
pericolo di offesa agli occhi
per proiezioni di schegge o di materiali
roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di
occhiali, visiere o schermi appropriati;
-
protezione delle mani:
nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli,
abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti
di guanti o altri appropriati mezzi di protezione;
-
protezione dei piedi: per
la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di
ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono
essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del
rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente;
-
protezione delle altre parti
del corpo: qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro
rischi particolari, I lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di
difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose (ghette
basse che proteggono la caviglia);
-
cinture di sicurezza: i
lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che
devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di
pericolo, devono essere provvisti di adatta
cintura di sicurezza
;
-
maschere respiratorie: i
lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri
o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri
dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e
noto ai lavoratori.
Mentre si ricorda che
non costituiscono DPI:
a) “gli indumenti di lavoro
ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e
la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di
soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione
individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico (caschi, scudi, ecc);
d) le attrezzature di protezione
individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando
utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o
per la dissuasione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
g) gli apparecchi portatili per
individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
A questi si devono aggiungere i
dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro:
- le condizioni atmosferiche
(copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
- l’umidità, l’acqua (guanti per
rigovernare, ecc.);
- il calore (guanti, ecc.)”.
Sottolineando che è oramai
presente sul mercato un indefinito numero di DPI che si differenziano per
costi, grado di protezione, comfort, peso, il documento si sofferma poi sulla
scelta dei DPI.
Si ricorda che la normativa “dà
grande importanza alla consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(RLS, RLST,...) nella scelta del modello del DPI, che sarà fatta in base alle
caratteristiche individuali, in modo da coinvolgerli attivamente e prevenire il
non utilizzo. Non solo i preposti, ma anche i dirigenti e il datore di lavoro
devono utilizzare i DPI adottati, sia per dare ‘il buon esempio’ sia per
dimostrare la ‘condivisione’ della scelta, e quindi anche del ‘disagio’. Si
consiglia, laddove sia possibile e/o fattibile, un uso graduale del DPI,
specialmente se è previsto un utilizzo continuativo, al fine di ridurre il
senso di disagio collegato al primo utilizzo. Qualora il senso di disagio non
sparisca né si riduca sensibilmente, sarà utile verificare se il DPI adottato è
effettivamente adatto al lavoro espletato o alle caratteristiche del
lavoratore”.
Dopo aver ricordato la
divisione in tre categorie (ad esempio
rientrano nella terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente),
il documento – che vi invitiamo a visionare integralmente – si sofferma sugli
obblighi di utilizzo, sulla segnaletica necessaria, sui requisiti normativi e
sulla nota informativa del fabbricante.
Concludiamo rimandando a futuri
approfondimenti del giornale la trattazione di singole tipologie di dispositivi
e riportando alcune indicazioni su alcuni aspetti di cui tener conto nella
scelta e progettazione dei DPI:
-
principi di progettazione: “i DPI devono essere progettati e
fabbricati in modo tale che, nelle condizioni d’impiego cui sono destinati,
l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi,
disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata”. In particolare il
livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all’atto della
progettazione “è quello al di là dal quale le limitazioni risultanti dal fatto
di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante
l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attività”.
Qualora “le diverse condizioni
d’impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio,
all’atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione
classi di protezione adeguate”;
-
innocuità dei DPI: “ovvero assenza di rischi e altri fattori di
disturbo ‘autogeni’. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non
provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili
d’impegno”. Il documento riporta specifiche indicazioni relative a: materiali costitutivi appropriati; stato di
superficie adeguato (ad esempio senza asperità, spigoli vivi, sporgenze, ...)
di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore; ostacoli massimi
ammissibili per l’utilizzatore”;
-
fattori di comfort e di efficacia: i DPI devono “essere progettati
e fabbricati in modo tale che l’utilizzatore li possa indossare nel modo più
comodo, nella posizione appropriata, e devono essere adeguati al periodo
necessario e prevedibile dell’impiego, tenendo conto dei fattori ambientali,
dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. Infatti, l’indumento non
deve essere stretto da ostacolare il flusso sanguigno, né tanto largo da
interferire con i movimenti. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile
alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati
sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e
numeri”. Inoltre i DPI “devono essere i più possibili leggeri senza pregiudizio
per la solidità di costruzione e la loro efficacia” e i modelli di DPI immessi
sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la
protezione di parti contigue del corpo “devono essere tra loro compatibili,
anche se di categoria o tipo o di modello diverso”.
Si segnala che è assolutamente
necessaria la valutazione dell’idoneità ovvero non idoneità all’utilizzo da
parte del lavoratori dei DPI in particolare con:
- “uso di maschere
facciali o di autorespiratori in presenza problemi respiratori;
- reazione cutanea a guanti,
indumenti protettivi, maschere facciali per potenziali allergie;
- uso di calzature
rigide per incompatibilità motoria”.
E in caso di
rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, “questi
devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti”.
Riportiamo, per concludere, l’
indice generale del documento:
Capitolo 1 DPI specifici
1.1 Dispositivi di protezione
1.2 Attribuzione e uso appropriato dei DPI
1.3 Quando sono necessari i DPI
1.4 Non costituiscono DPI
1.5 La scelta dei DPI
Capitolo 2 Parte generale comune a
tutte le lavorazioni
2.1 Definizione
2.2 Obbligo di uso
2.3 Requisiti
2.4 Scelta
2.5 Regole interne di approvvigionamento
2.6 Informazione, formazione, addestramento
2.7 Consegna
2.8 Utilizzo e vigilanza
2.9 Pulizia e manutenzione
2.10 Normativa di riferimento
Appendice 1 D. Lgs. 81/08,
Articoli 74-79
Appendice 2 D. Lgs. 81/2008 -
All. VIII
Appendice 3 D. Lgs. 475/92 -
Dispositivi di Protezione Individuale
Appendice 4 D. Lgs. 2 gennaio
1997, n. 10
Appendice 5 D.M. 2 maggio 2001
Capitolo 3 Dispositivi di protezione
della testa
3.1 Elmetto
3.2 Cuffia
3.3 Cappuccio
Appendice 1 Elenco Norme UNI EN
- Dispositivi di protezione della testa per l’attività lavorativa
Appendice 2 Elenco Norme UNI EN
- Dispositivi di protezione della testa per discipline sportive e attività di
tempo libero
Capitolo 4 Dispositivi di
protezione dell’udito
4.1 Introduzione
4.2 Classificazione
4.3 Selezione
4.4 Uso
4.5 Cura e manutenzione
Appendice
1 Protettori dell’udito
Capitolo 5 Dispositivi di
protezione degli occhi e del viso
5.1 Descrizione
5.2 Caratteristiche
5.3 Utilizzo
5.4 Marcatura
Appendice
1 Allegato 3 - Protezione personale degli occhi
Capitolo 6 Dispositivi di
protezione delle vie respiratorie
6.1 Descrizione
6.2 Caratteristiche
6.3 Utilizzo
6.4 Marcatura
6.5 Atmosfere dei luoghi di lavoro
Appendice 1 Allegato 2 -
Protezione delle vie respiratorie
Appendice 2 Filtri antipolvere
Appendice 3 Semimaschera
filtrante contro particelle
Appendice 4 Raccomandazioni per
la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione
Capitolo 7 DPI delle mani e delle
braccia
7.1 Descrizione
7.2 Utilizzo
7.3 Classificazione
7.4 Marcatura ed informazioni
Capitolo 8 Dispositivi di
protezione dei piedi
8.1
Introduzione
8.2
Classificazione e caratteristiche
8.3
Marcatura e nota informativa
8.4
Manutenzione
8.5
Utilizzo e criteri generali di scelta
8.6
Norme di riferimento
Capitolo 9 Dispositivi di
protezione del corpo
9.1 Descrizione
9.2 Caratteristiche
9.3 Classificazione
9.4 Marcatura
9.5 Uso e manutenzione
9.6 Informazioni fornite dal fabbricante
Appendice 1 Allegato 4 -
Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi
Appendice 2 Linee Guida,
Microclima
Appendice 3 Linee Guida
Commissione 99-92 CEE
Appendice 4 Linee Guida per
l’individuazione degli indumenti di protezione contro i rischi meccanici
nell’uso di coltelli a mano
Appendice 5 Linee Guida per
l’uso in sicurezza delle motoseghe portatili per potatura
Appendice 6 Linee Guida per
l’individuazione degli indumenti di protezione contro i rischi meccanici nell’uso
di motoseghe
a catena portatili
Appendice 7 La sicurezza sul
lavoro nei cantieri stradali
Capitolo 10 DPI di protezione
contro la caduta dall’alto
10.1 Descrizione
10.2 Caratteristiche
10.3 Utilizzo
10.4 Marcatura
10.5 Nota informativa fornita dal fabbricante
Capitolo 11 Protezione della pelle
11.1 C rema protettiva/pomata
Appendice 1 Classificazione del
fototipo secondo Fitzpatrick
Appendice 2 Elenco Norme UNI
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Tiziano Menduto
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