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"Il controllo degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

16/09/2014 - PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi alcuni utili documenti dell’Inail – realizzati con la collaborazione di Aisem, Ance, Anfia, Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UCoMESA – dedicati agli  interventi di controllo per le attrezzature e gli accessori di sollevamento.
 
Dopo aver parlato di  apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e di  tipo mobile, ci soffermiamo oggi sugli  apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso.

Infatti il documento “ Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]” si propone di “offrire utili indicazioni a carattere volontario al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’ apparecchio di sollevamento ovvero dell’ accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia)”.
Laddove, infatti, il manuale del fabbricante – continua il documento – “risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro”.
 
Ricordando che si considerano gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a) (relativamente alle attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione) “comunque già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio”, segnaliamo che riguardo alle informazioni sui controlli il documento prevede una prima sezione dedicata agli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, divisa in due parti. Una parte generale, “in cui sono individuati gli elementi delle attrezzature che vanno sottoposti a controlli, con la specifica del personale competente per eseguirli e le finalità degli stessi; una seconda, in cui sono dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più articolate”.
La seconda sezione si occupa invece degli “ accessori di sollevamento non forniti di serie come parte integrante dell’attrezzatura di sollevamento; anche questa sezione è articolata in una parte generale che individua gli elementi oggetto dei controlli, finalizzati ad aspetti strutturali e circuitali, e le figure che dovrebbero condurli, ed una parte di dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi”.
Inoltre come per le schede già presentate, anche in questo caso sono presenti due appendici:
- “nell’ appendice A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta;
- nell’ appendice B è riportato un facsimile di registro utile strumento per annotare i controlli condotti sull’attrezzatura di lavoro, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.
 
Il documento riporta poi varie definizioni e alcuni esempi di accessori di sollevamento e di apparecchi di sollevamento di tipo fisso.
Ad esempio sono a tipo fisso:
- “ gru a ponte: gru fissa o in grado di muoversi lungo vie di corsa avente almeno una trave prevalentemente orizzontale e provvista di almeno un meccanismo di sollevamento [EN 15011];
- gru a bandiera del tipo a colonna: gru in grado di ruotare su un pilastro fissato alla base di una fondazione, o fissata ad un pilastro che può ruotare nella sua fondazione [ISO 4306];
- gru a bandiera del tipo a mensola: gru fissata ad una parete [ISO 4306];
- gru a bandiera del tipo a bicicletta: gru in grado di muoversi su binari assicurati in posizione elevata ad una parete o ad una struttura portante [ISO 4306];
- gru a cavalletto: gru fissa o in grado di muoversi lungo vie di corsa/binari avente almeno una trave prevalentemente orizzontale sostenuta da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento [EN 15011];
- gru Derrick: gru girevole con un braccio incernierato nella parte inferiore di un montante verticale che è supportato in alto e nella parte inferiore (può presentarsi in installazione anche di tipo trasferibile);
- gru a braccio rotante: gru motorizzata progettata per installazione permanente, montata in postazione fissa o libera di traslare su rotaie orizzontali, dotata di un braccio che può ruotare intorno all’asse verticale [EN14985] (solitamente utilizzata come gru da container nei porti o nei cantieri navali)”.
 
Dopo aver parlato, nei precedenti articoli di PuntoSicuro, del profilo delle figure coinvolte nei controlli e dei metodi di ispezione, riprendiamo - con riferimento alle norme ISO 9927:2013 e ISO 12482-1 - alcune indicazioni sulle tipologie di controllo:
- ispezione giornaliera: “ispezione condotta giornalmente dal conduttore di gru o dall’imbracatore prima di iniziare le operazioni di sollevamento; consiste in un’ispezione visiva o in test funzionali;
- ispezione frequente: ispezione condotta sulla base della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura e dell’ambiente di lavoro, entro intervalli di tempo non superiori a tre mesi (a meno di periodi di inattività);
- ispezione periodica: ispezione condotta sulla base dell’ambiente di lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura, entro intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di inattività)”.
 
E per completezza si riportano di seguito anche le definizioni relative a quei controlli che, “perché effettuati con periodicità superiori ai 12 mesi o perché dettati da evenienze eccezionali che non rientrano nella normale manutenzione dell’attrezzatura”, il documento non approfondisce.
Ad esempio con riferimento all’ ispezione eccezionale: “ispezione condotta a seguito di eventi eccezionali (condizioni ambientali estreme, terremoti, utilizzo in condizioni di sovraccarico, collisione con altre strutture), che risulta abbiano provocato danni alla gru, riparazioni a seguito di danneggiamenti o modifiche (della portata, della struttura portante o dei suoi componenti, del sistema di comando, …). Tale ispezione è volta a garantire che non si verifichino scostamenti dalle condizioni di sicurezza della gru. Tale controllo dovrebbe essere condotto da un ispettore di gru” (persona avente “le conoscenze e lʼesperienza necessarie per effettuare lʼispezione in conformità alle indicazioni fornite dalla EN 23814 della specifica gru a seguito di modifiche apportate alla stessa. Sono pertanto esclusi ispezioni e controlli effettuati dagli operatori e dal personale di manutenzione delle gru”);
 
Infine il documento fa un breve cenno anche alla verifica speciale: “indagine approfondita volta a valutare la vita residua dell’attrezzatura, condotta da persona competente/ingegnere esperto” (“soggetto con esperienza nella progettazione, costruzione e manutenzione di gru, sufficiente conoscenza di regolamenti e norme e degli strumenti necessari per condurre un’ispezione. Inoltre, la persona competente/ingegnere esperto è in grado di giudicare le mv=84109061.|1=Google_State=NotLru e decidere quali misure adottare per assicurare interventi sicuri [ISO 9927], fatte salve le disposizioni nazionali in materia degli Organi Competenti)”.
 
La verifica speciale deve avvenire:
- “almeno dopo 10 anni dalla data di fabbricazione per gru a torre, gru mobili e gru caricatrici, oppure
- almeno dopo 20 anni dalla data di fabbricazione per le altre tipologie di apparecchi di sollevamento, oppure
- nei casi in cui si riveli un aumento della frequenza di malfunzionamenti della gru e dall’ispezione periodica risulti un significativo deterioramento della macchina, oppure
- nel caso in cui il datore di lavoro acquisti una gru usata per la quale non risulta possibile stabilire il precedente regime di utilizzo (in tal caso tale controllo dovrà essere condotto al massimo entro 12 mesi dalla messa in servizio)”.
 
Rimandiamo i nostri lettori alla lettura integrale delle schede e delle procedure di controllo che individuano, per ciascuna tipologia di attrezzatura, gli elementi da sottoporre a controllo, le figure coinvolte in tali attività e gli interventi da eseguire con le relative periodicità.
 
 
L’ indice del documento:
 
Premessa
Campo di applicazione
Definizioni
Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso”
Procedure di controllo per apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso
Schede per la definizione di piani per i controlli di “accessori di sollevamento”
Procedure di controllo per accessori di sollevamento
 
 
INAIL, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS), Dipartimento Certificazione e Conformità di prodotti e impianti (DCC), “ Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”, documento versione luglio 2014 (formato PDF, 694 kB).
Appendici (formato PDF, 86 kB).
 
 
 
 
 
RTM
 

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