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"L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione nelle aziende"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
19/09/2014 - Secondo quanto
indicato nell’articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 - modificato dall’art. 32 del
decreto-legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 – il
datore di lavoro, salvo quanto previsto dall’articolo 34 (la possibilità di
svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti del SPP),
organizza
il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della
azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni
costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi
paritetici. Un tema, quello dell’organizzazione di un servizio di
prevenzione interno o esterno, che è costato all’Italia l’apertura della procedura
d’infrazione n. 2013/4117 del 26 giugno 2013, per non corretto recepimento
della Direttiva
89/391/CEE, poi archiviata il 20 novembre 2013.
Per affrontare il tema dell’
istituzione del servizio di prevenzione e
protezione ci soffermiamo su una guida pratica prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del
settore Terziario (EBINTER), dal titolo “
Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di
sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, nata con l’obiettivo di fornire
una chiave di lettura dei diversi adempimenti a carico dei datori di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti. Una guida che benché aggiornata solo al novembre
2011 (ad esempio non sono presenti le modifiche al decreto 81/2008 operate dal Decreto
del Fare) fornisce ancora utili informazioni relative ai vari adempimenti.
La guida ricorda che per “
servizio di prevenzione e protezione si
intende l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva”. E che gli addetti e i responsabili dei
servizi, interni o esterni, “devono possedere le capacità e i requisiti
professionali adeguati, devono essere in numero sufficiente rispetto alle
caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati”.
Ricordando che ‘
ove il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in
materia’ (articolo 31, comma 5), l’istituzione del
servizio di prevenzione e protezione
all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria
nei seguenti casi (articolo 31, comma 6):
a) nelle aziende industriali di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, soggette
all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo
decreto;
b) nelle centrali
termoelettriche;
c) negli impianti ed
installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del 13 decreto legislativo 19
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con
oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con
oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e
cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Inoltre nei casi di aziende con
più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito
un unico servizio
di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale
struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e
del responsabile (articolo 31, comma 8).
Rimandando i lettori a quanto
indicato nella guida a proposito dei compiti, delle funzioni e delle competenze
del servizio di prevenzione e protezione (SPP), ci soffermiamo su alcune
ipotesi relative all’istituzione di un SPP
esterno all’azienda.
Ricordando che in ogni caso i
soggetti esterni devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32
del D.Lgs. 81/2008, nella guida vengono ipotizzate le seguenti soluzioni
(arricchite dai commenti degli autori):
-
servizio di prevenzione e protezione interno all'azienda con supporti
esterni: “riteniamo questa la soluzione migliore per le aziende industriali
con più di 200 addetti (per legge tenute ad avere il SPP interno) ma con meno
di 1000 addetti” (o 500, con riferimento a quanto già indicato nella guida
relativamente all’istituzione di un SPP interno). “In questo caso il SPP non
avrà al suo interno tutte le competenze necessarie, ma sarà più snello e agile,
e sarà supportato da un'adeguata rete di competenze esterne;
-
servizio di prevenzione e protezione per gruppi di aziende:
organizzato congiuntamente da diverse aziende di piccola e media dimensione
generalmente localizzate nella stessa area geografica. L'amministrazione ed il
finanziamento del servizio può essere garantito congiuntamente dalle aziende
del gruppo interessato. Il vantaggio di questo modello è la vicinanza con il
posto di lavoro e la diretta proprietà da parte delle aziende, che sono i
clienti del servizio, e la sua flessibilità nel rispondere ai diversi bisogni
delle piccole e medie aziende. Ammesso che la popolazione di lavoratori di cui
occuparsi sia sufficientemente ampia, un'équipe a tempo pieno, ben equipaggiata
e multidisciplinare, può essere organizzata in modo assai simile a quella dei
servizi delle grandi aziende. I problemi evidenziati in questo tipo di modello
sono invece legati al fatto che: l'attività viene condotta dall'esterno delle
aziende, e ciò potrebbe causare problemi particolarmente se le aziende sono
disperse in una vasta area geografica; si possono incontrare anche ostacoli nel
tentativo di rispondere a bisogni molto diversificati dato il grande numero di
clienti;
-
servizi di prevenzione e protezione orientati per settore (o
comparto produttivo): è questo un modello di servizio specificatamente
organizzato per un particolare settore dell'attività economica, come potrebbe
essere quello delle costruzioni, quello alimentare, quello agricolo, etc. La
copertura geografica di tale servizio può variare, a seconda del comparto in
questione, da un'area geografica circoscritta, fino ad una dimensione regionale
o interregionale. La forza di questo modello consiste nella possibilità di
organizzare servizi grandi, ben equipaggiati e con buon personale, dotati, se
necessario, di mezzi mobili, con la possibilità di concentrarsi su specifici
problemi del singolo comparto, e con la possibilità di portare avanti programmi
di prevenzione o azioni di promozione attraverso l'intero comparto. I problemi
possono derivare dal carattere esterno del servizio e, in alcuni casi, dalla
localizzazione remota rispetto all'azienda. Non vi è tuttavia dubbio sul fatto
che in questo modello come nel primo, è fortemente aumentata la possibilità di
integrare l'attività di prevenzione con il processo produttivo, seguendo in
questa integrazione logiche organizzative di ‘Total Quality’;
-
servizio di prevenzione e protezione esterno all'azienda: questo
modello che opera all’esterno dell'azienda è applicabile nelle aziende di
piccola dimensione, che non posseggono, al loro interno, risorse specifiche da
destinare a questa funzione. La forza di questo modello consiste nell’estrema
flessibilità di gestione e dai costi relativamente meno sostenuti rispetto
all’organizzazione di un servizio interno”.
La guida ricorda che per
raggiungere la massima copertura di lavoratori e di aziende da parte del Servizio di prevenzione
e protezione, “nessuno dei modelli citati precedentemente da solo è forse
sufficiente, ma può essere necessaria la combinazione di due, o più, differenti
opzioni per offrire un servizio completo. La scelta del modello dovrebbe essere
basata sulla realistica capacità di dare soddisfazione ai bisogni delle aziende
e dei lavoratori in questione e di assicurare la più ampia copertura, senza,
tuttavia, compromettere professionalità e qualità”.
Si ricorda infine che oltre alla
consulenza tecnico-scientifica i servizi
di prevenzione e protezione “dipendono in modo vitale dalla possibilità di
accedere ad informazioni tecnico-scientifiche su problemi di prevenzione nei
luoghi di lavoro e a dati sulle condizioni di rischio e di salute a livello
nazionale e di singole aziende”. E dunque i sistemi informativi locali,
regionali e nazionali “dovrebbero fornire informazioni sulla forza lavoro e sui
lavoratori occupati, sui pericoli e rischi, anche rilevanti, presenti a livello
di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, prodotti e anche nell'ambito di
attività individuate per comparto produttivo, sulla situazione attuale e sulle
tendenze degli infortuni sul lavoro, sulle patologie professionali e su quelle
correlate col lavoro e, dove è possibile, sui dati di monitoraggio ambientale e
biologico nonché sulle soluzioni di bonifica sperimentate con efficacia e del
loro impatto organizzativo”.
In particolare l'accesso a tali
dati “dovrebbe essere organizzato in forma sistematica e su base permanente che
assicuri un flusso tempestivo verso il Servizio su tutti gli aspetti più
rilevanti per le finalità dallo stesso perseguite”.
Ente Bilaterale Nazionale del
settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti
di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno
I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO” (formato PDF,
12.51 MB).
RTM
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