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"Sulla responsabilità o meno del DdL per l’infortunio di un trattorista"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
22/09/2014 -
Commento a cura di Gerardo Porreca.
La sentenza
riguarda il caso di un infortunio occorso ad un trattorista deceduto a seguito
della caduta da un trattore che stava guidando mentre era intento a dei lavori
di preparazione alla semina in un fondo di proprietà del suo datore di lavoro.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano assolto il datore di lavoro in
quanto il trattore, benché privo dei dispositivi di sicurezza costituiti da una
cintura di sicurezza e da un sistema
antiribaltamento del mezzo, era esonerato al momento dall’adeguarsi alle
disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al
D. Lgs. n. 626/1994 in attesa della emanazione delle previste Linee Guida che
sono state emanate successivamente alla data dell’infortunio purché il datore
di lavoro adottasse delle misure alternative provvisorie che nel caso in esame sono
risultate essere state attuate.
La suprema
Corte, su ricorso presentato da parte della pubblica accusa, ha ritenuto di
annullare la sentenza di assoluzione emanata dalla Corte di Appello essendo il
trattorista caduto non per il ribaltamento del mezzo o per asperità e
irregolarità del terreno ma per un malore che lo aveva colto mentre era alla
guida del mezzo ma, accettando la richiesta formulata dal ricorrente, ha
comunque ravvisato nell’accaduto una violazione alla generale e residuale
disposizione di cui all’art. 2087 del codice civile che onera il datore di
lavoro di una particolare e qualificata prudenza e che gli impone di predisporre le misure idonee a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Il caso e il ricorso in Cassazione
Il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello ha fatto ricorso in Cassazione avverso la
sentenza emessa dalla stessa Corte con la quale è stata confermata una sentenza
del Tribunale che ha assolto il rappresentante legale di una Cooperativa
agricola a r. l., non costituendo il fatto reato, dal delitto di omicidio
colposo, con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 589 comma 2 c.p. in relazione agli artt. 4 comma 5 lettera
B) e 35 del D. Lgs n. 626/1994) in danno di un trattorista agricolo dipendente
dalla Cooperativa stessa. Il lavoratore, mentre effettuava dei lavori di
solcatura di un appezzamento di terreno agricolo per la preparazione alla
semina tramite un trattore cingolato munito di accessorio agricolo (cosiddetto "Tiller),
è caduto dal trattore stesso, rimanendo agganciato al Tiller e, trascinato per
circa 20 m, è deceduto per arresto cardiocircolatorio con gravissimo trauma
cranico.
La Corte territoriale, benché il
trattore non fosse stato modificato (con cinture
di sicurezza e cabina o telaio antiribaltamento) secondo le disposizioni
del D. Lgs n. 626 del 1994 relative all'adeguamento dei trattori agricoli per
evitare ribaltamenti, imposto entro giugno 2001, in quanto con una circolare
dei Ministero del Lavoro del 16.3.2005 vi era stato un rinvio dell’adeguamento all'emanazione
delle Linee-Guida (elaborate successivamente all’evento solo nel 2007 con la
circolare n. 3 del 28.3.2007 del medesimo Dicastero) a condizione che venissero
adottate alcune misure alternative quali l'impiego di lavoratori esperti e la
ricognizione delle condizioni del terreno, allo specifico fine di prevenire
ribaltamenti, e considerato che il datore di lavoro aveva adempiuto alla scelta
di un lavoratore esperto corrispondente alle connotazioni dettate e visto che
era rimasto vittima di una caduta dal trattore per un malore improvviso, come
ipotizzato dal medico legale, aveva ritenuto che l'imputato non potesse essere
ritenuto responsabile del decesso del trattorista poiché il nesso causale tra
condotta del datore di lavoro e l'evento letale per l'eventuale omessa
predisposizione di misure di prevenzione doveva essere valutato, al pari della
colpa "per assunzione", in termini di prevedibilità.
La ricorrente Parte pubblica,
allegando al ricorso varia documentazione, ha comunque riscontrato una
violazione di legge e ha messo in evidenza che il lavoratore non sarebbe in
ogni caso caduto dal trattore,
che non si era ribaltato, se lo stesso fosse stato dotato di cinture di
sicurezza o di altro mezzo di ritenuta ed ha richiamato, al riguardo, la norma
di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. che, nello stabilire in via generale e
sussidiaria l'obbligo dei datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale del lavoratore, prescinde dall'adozione di specifiche misure
dettate da norme antinfortunistiche.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il
ricorso perché ritenuto fondato e ha annullata la sentenza impugnata con rinvio
ad altra sezione della Corte di Appello di provenienza per nuovo giudizio.
Invero, ha osservato la suprema Corte,
non è risultato che fosse stata accertata la reale e primaria causa della morte
del trattorista e cioè se in diretta dipendenza della caduta dal trattore e
successivo trascinamento ad opera del "Tiller", ovvero, già prima di
tale caduta, a causa dell'improvviso malore i cui segni premonitori (dolori al
petto, alle spalle e su tutto il corpo) erano stati già percepiti dai
testi-colleghi di lavoro. Solo in tale ultima ipotesi, secondo la Sez. IV, (determinata,
come indicato dal consulente da una cd. "aritmia maligna") avrebbe
potuto ritenersi con certezza l'assenza di nesso causale tra condotta
dell'imputato e l’evento. Dalle considerazioni del medesimo consulente tecnico era
comunque risultato che il lavoratore era sopravvissuto diversi minuti (circa
45) dopo la caduta dal trattore sicché l'ipotesi predetta si doveva necessariamente
scartare. Comunque ha sostenuto la Sez. IV la caduta dal trattore è stata
indubbiamente determinata dal predetto malore in una all'assenza di cinture di
sicurezza ovvero di altro mezzo di trattenuta o cabinato di protezione, come
successivamente accertato.
Ora, benché il trattore, ha sostenuto
ancora la suprema Corte, non fosse stato modificato in ottemperanza a quanto
imposto dal D. Lgs. del 1994 relativo all'adeguamento
dei trattori agricoli per evitare ribaltamenti perché con la circolare dei
Ministero del Lavoro del 16.3.2005 l’adeguamento stesso era stato rimandato a
dopo l'emanazione delle Linee Guida ISPESL, elaborate solo nel 2007 con la
circolare n. 3 del 28.3.2007 del medesimo Dicastero, “
la condotta del datore di lavoro, che pur si attenne alle misure alternative
da adottare nel frattempo (secondo quanto raccomandato dalla circolare del
2005), quali l'impiego di lavoratori esperti (come appunto era la vittima) e la
ricognizione delle condizioni del terreno, allo specifico fine di prevenire
ribaltamenti, non può ritenersi esente da censure dal momento che le misure di
prevenzione antinfortunistica di cui alle circolari del Ministero del Lavoro
sono di natura palesemente specifica in quanto finalizzate alla tutela del
trattorista da eventuali ribaltamenti del mezzo per asperità o irregolarità del
terreno o altra causa, ma non già dalla caduta dal posto di guida dipendente
dalle più disparate cause, tra cui quella riconducibile ad un improvviso ed
inevitabile malore, benché le misure già previste dal D. Lgs. n. 626 del 1994
(cintura di sicurezza abbinata ad una cabina o telaio protettivo), non
tempestivamente adottate, sarebbero state comunque idonee a scongiurare la
caduta dal mezzo per qualsiasi causa anche diversa dal ribaltamento del mezzo”.
“
Correttamente
quindi”, ha così concluso la Corte suprema, “
come rappresentato dalla Parte pubblica ricorrente, deve ravvisarsi la
violazione della generale e residuale disposizione di cui all'art. 2087 c.c. (e
la conseguente carenza motivazionale sul punto) che onera il datore di lavoro
di una particolare e qualificata prudenza imponendogli di predisporre le misura
idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratore: da
individuarsi, nel caso di specie, nel montaggio di cinture di sicurezza o nell'applicazione
di altro mezzo di trattenuta”.
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