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"Impianti termici, come verificare l’efficienza e compilare il Libretto"
fonte www.edilportale.com / Normativa
23/09/2014 - Cosa si intende di preciso per impianto termico? Chi stabilisce quali
sono gli interventi di manutenzione e controllo necessari? Su quali
impianti si effettuano i controlli di efficienza energetica e come si
compila il libretto di impianto?
Alle domande degli operatori, alle prese con l’obbligo di aggiornare i libretti di impianto entro il 15 ottobre 2014 e di redigere il rapporto di efficienza energetica, risponde il Ministero dello Sviluppo economico (MISE).
Ricordiamo che con il Dpr 74/2013 è stato varato il regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici. Successivamente, il DM 10 febbraio 2014 ha introdotto i modelli di libretto di impianto, prevedendo l’adeguamento entro il primo giugno 2014. Data che è poi slittata al 15 ottobre 2014 con il DM 20 giugno 2014.
Amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati hanno chiesto però ulteriori chiarimenti per capire se e come agire sui propri impianti.
Il MISE ha spiegato che, in base alla Legge 90/2013 (Ecobonus), che ha modificato il D.lgs 192/2005, per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dall'energia utilizzata, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Rientrano tra gli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre sono esclusi i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari (edifici residenziali monofamiliare, singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali).
Non rientrano tra gli impianti termici neanche stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questi ultimi, però, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW.
Gli interventi di manutenzione e controllo sono regolati dal responsabile dell’impianto termico, che può essere il proprietario o l’occupante delle unità immobiliari, o ancora l’amministratore di condominio nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati. Le istruzioni sui controlli e sulla loro frequenza competono all’ installatore per i nuovi impianti e al manutentore per quelli esistenti. In generale bisogna tener conto delle indicazioni fornite dai produttori degli apparecchi perché la legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi.
Al termine dei controlli, l’operatore ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al DM 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore deve riportare la data prevista per il successivo intervento.
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un Libretto di impianto per la climatizzazione secondo il modello indicati dal DM 10 febbraio 2014, che sostituisce quelli precedenti e include anche gli impianti di condizionamento. Negli impianti esistenti, la compilazione del nuovo libretto va fatta in occasione dei controlli periodici o in caso di chiamata dei manutentori. In base al DM 20 giugno 2014, dal 15 ottobre 2014 in caso di nuove installazioni, controlli periodici o chiamate ai manutentori sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto.
I controlli di efficienza energetica si eseguono in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW. I controlli riguardano il sottosistema di generazione, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati, funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua.
I controlli devono inoltre essere effettuati in caso di sostituzione del sottosistema di generazione e di interventi che non rientrino tra quelli periodici e che possono modificare l'efficienza energetica. Per la periodicità dei controlli di efficienza energetica bisogna rifarsi all’Allegato A del Dpr 74/2013, che fissa tempistiche diverse in base alla tipologia di impianto, al tipo di alimentazione e alla potenza termica.
Alle domande degli operatori, alle prese con l’obbligo di aggiornare i libretti di impianto entro il 15 ottobre 2014 e di redigere il rapporto di efficienza energetica, risponde il Ministero dello Sviluppo economico (MISE).
Ricordiamo che con il Dpr 74/2013 è stato varato il regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici. Successivamente, il DM 10 febbraio 2014 ha introdotto i modelli di libretto di impianto, prevedendo l’adeguamento entro il primo giugno 2014. Data che è poi slittata al 15 ottobre 2014 con il DM 20 giugno 2014.
Amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati hanno chiesto però ulteriori chiarimenti per capire se e come agire sui propri impianti.
Il MISE ha spiegato che, in base alla Legge 90/2013 (Ecobonus), che ha modificato il D.lgs 192/2005, per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dall'energia utilizzata, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Rientrano tra gli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre sono esclusi i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari (edifici residenziali monofamiliare, singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali).
Non rientrano tra gli impianti termici neanche stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questi ultimi, però, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW.
Gli interventi di manutenzione e controllo sono regolati dal responsabile dell’impianto termico, che può essere il proprietario o l’occupante delle unità immobiliari, o ancora l’amministratore di condominio nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati. Le istruzioni sui controlli e sulla loro frequenza competono all’ installatore per i nuovi impianti e al manutentore per quelli esistenti. In generale bisogna tener conto delle indicazioni fornite dai produttori degli apparecchi perché la legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi.
Al termine dei controlli, l’operatore ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al DM 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore deve riportare la data prevista per il successivo intervento.
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un Libretto di impianto per la climatizzazione secondo il modello indicati dal DM 10 febbraio 2014, che sostituisce quelli precedenti e include anche gli impianti di condizionamento. Negli impianti esistenti, la compilazione del nuovo libretto va fatta in occasione dei controlli periodici o in caso di chiamata dei manutentori. In base al DM 20 giugno 2014, dal 15 ottobre 2014 in caso di nuove installazioni, controlli periodici o chiamate ai manutentori sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto.
I controlli di efficienza energetica si eseguono in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW. I controlli riguardano il sottosistema di generazione, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati, funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua.
I controlli devono inoltre essere effettuati in caso di sostituzione del sottosistema di generazione e di interventi che non rientrino tra quelli periodici e che possono modificare l'efficienza energetica. Per la periodicità dei controlli di efficienza energetica bisogna rifarsi all’Allegato A del Dpr 74/2013, che fissa tempistiche diverse in base alla tipologia di impianto, al tipo di alimentazione e alla potenza termica.
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