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"I controlli sugli apparecchi di sollevamento materiali "
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
23/09/2014 - Un alto grado
di rischio nei cantieri edili è correlato
all’
utilizzo delle attrezzature di
lavoro, ad esempio
degli
apparecchi
di sollevamento
,
apparecchi a funzionamento discontinuo destinati a sollevare e movimentare
nello spazio carichi
sospesi mediante gancio o altri organi di presa.
E sappiamo come la sicurezza di
queste macchine e delle attività di lavoro correlate dipenda non solo dal loro
uso corretto, ma anche da un’idonea
manutenzione,
controllo e verifica. Il datore di lavoro deve non solo mettere a
disposizione dei suoi lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza ma deve anche assicurarne il mantenimento nel tempo del buono stato
di conservazione e dell’efficienza.
Per affrontare il tema della
gestione degli apparecchi di sollevamento riprendiamo la presentazione del convegno
Inail “ Macchine
e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di
sollevamento materiali” (17 ottobre 2013, Bologna) soffermandoci brevemente
sull’intervento “
Il panorama normativo:
gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’art. 71 comma 8” a cura dell’Ing.
Luigi Monica (Inail).
Riguardo ai
controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali
l’intervento ricorda che l’articolo 71 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
stabilisce che il datore di lavoro, fermo restando quanto disposto al comma 4, deve
provvedere
“ad assicurare i controlli
necessari al mantenimento nel tempo del buono stato di conservazione e
dell’efficienza delle attrezzature di lavoro attenendosi alle indicazioni
fornite dai fabbricanti o, in assenza di queste, alle pertinenti norme tecniche
o dalle buone prassi o da linee guida”.
Vediamo cosa riportano
precisamente i due commi citati dell’articolo 71:
Articolo 71 - Obblighi del
datore di lavoro
(...)
4. Il datore di lavoro prende
le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro
siano:
1) installate ed utilizzate in
conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea
manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di
sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da
apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di
aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all’articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e
l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per
cui lo stesso è previsto.
(...)
8. Fermo restando quanto
disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai
fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o
dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la
cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e
ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il
buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a
influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo
periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai
fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste
ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo
straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di
sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere
conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati
di inattività.
c) Gli interventi di controllo
di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro
e devono essere effettuati da persona competente. |
Al di là del Testo Unico il relatore
si sofferma anche su altri elementi del panorama legislativo di riferimento:
- la Direttiva
2009/104/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE): l’articolo 5 è dedicato alla verifica delle attrezzature di
lavoro;
- il D.Lgs. 17/2010 (Recepimento Direttiva
2006/42/CE): ad esempio con riferimento all’art. 3 (Immissione sul mercato e
messa in servizio) e all’Allegato I (Requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle
macchine).
Riguardo poi ai
controlli in fase d’installazione sugli
apparecchi di sollevamento materiali ricorda che - come richiesto
dall’articolo 71 - le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni
di installazione devono essere
sottoposte
a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)
e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento.
Inoltre:
- per gli
apparecchi di sollevamento di tipo fisso i controlli in fase di
installazione devono “ritenersi comunque già soddisfatti trattandosi di
macchine già in servizio”;
- per gli
apparecchi di sollevamento di tipo mobile i controlli in fase di
installazione “si ritengono non pertinenti, dal momento che per tale tipologia
non è prevista una fase di installazione”.
E sempre con riferimento al comma
8 dell’articolo 71 e ai
controlli sugli
apparecchi di sollevamento materiali durante il loro utilizzo, si segnala
che gli apparecchi
di sollevamento materiali “sono attrezzature di lavoro soggette a influssi
che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni
pericolose è devono quindi essere sottoposti a due tipologie di controllo”.
Ad
interventi di controllo periodici, con frequenze stabilite in base
alle indicazioni fornite dai fabbricanti, norme di buona tecnica, codici di
buona prassi.
Ad esempio l’intervento riprende quanto
riportato in alcune norme tecniche (ISO 9927:2013 e ISO 12482-1) in merito alla
tipologia di controllo:
- “
Ispezione Giornaliera: ispezione condotta giornalmente dal conduttore
di gru o dall’imbracatore prima di iniziare le operazioni di sollevamento;
consiste in un’ispezione visiva o in test funzionali;
-
Ispezione Frequente: ispezione condotta sulla base della frequenza
e della severità di utilizzo dell’attrezzatura e dell’ambiente di lavoro, entro
intervalli di tempo non superiori a tre mesi (a meno di periodi di inattività);
-
Ispezione Periodica: ispezione condotta sulla base dell’ambiente di
lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura, entro
intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di inattività)”.
Le attrezzature, sempre con
riferimento agli apparecchi di sollevamento, devono poi essere soggette ad
interventi di controllo straordinari:
- “
Ispezione Eccezionale: ispezione condotta a seguito di eventi
eccezionali (condizioni ambientali estreme, terremoti, utilizzo in condizioni
di sovraccarico, collisione con altre strutture), che risulta abbiano provocato
danni alla gru, riparazioni a seguito di danneggiamenti o modifiche (della
portata, della struttura portante o dei suoi componenti, del sistema di
comando, …). Tale ispezione è volta a garantire che non si verifichino
scostamenti dalle condizioni di sicurezza della gru. Tale controllo dovrebbe
essere condotto da un ispettore di gru;
-
Verifica Speciale: indagine approfondita volta a valutare la vita
residua dell’attrezzatura, condotta da persona competente/ingegnere esperto:
almeno dopo 10 anni dalla data di fabbricazione per gru a torre,
gru mobili e gru caricatrici, oppure almeno dopo 20 anni dalla data di
fabbricazione per le altre tipologie di apparecchi di sollevamento, oppure nei
casi in cui si riveli un aumento della frequenza di malfunzionamenti della gru
e dall’ispezione periodica risulti un significativo deterioramento della
macchina, oppure nel caso in cui il datore di lavoro acquisti una gru usata per
la quale non risulta possibile stabilire il precedente regime di utilizzo (in
tal caso tale controllo dovrà essere condotto al massimo entro 12 mesi dalla
messa in servizio)”.
Una
nota presente nelle slide dell’intervento ricorda che questa
verifica “deve essere obbligatoriamente eseguita dopo 20 anni dalla messa in
servizio, in base a quanto previsto al punto 3.2.3 dell’allegato II al D.M. 11
aprile 2011, che richiede per gru mobili e trasferibili l’effettuazione di
un’indagine supplementare che, oltre alla vita residua dell’attrezzatura,
individui anche eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nel corso
dell’utilizzo dell’attrezzatura”.
L’intervento si conclude
segnalando che l’Inail, con il supporto di associazioni di categoria ed altre
istituzioni, sta predisponendo una guida all’applicazione delle norme tecniche
pertinenti e/o di buone prassi che definisce gli interventi da intraprendere
sugli apparecchi di sollevamento.
“ Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai
sensi dell’art. 71 comma 8” a cura dell’Ing. Luigi Monica (Inail), intervento
al convegno “Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di
lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali” (formato PDF, 763 kB).
Tiziano Menduto
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