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"Valutare il benessere fisico e psichico del lavoratore"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
29/01/2015 -
Pubblichiamo un articolo tratto da “
Articolo 19
” n.
05/2014, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal
SIRS
(Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con
la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia
di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Nel valutare lo stato
di salute dei lavoratori si deve tener conto anche delle malattie e dei
disturbi psichici e/o comportamentali?
di Leopoldo Magelli
Quel che segue non è una vera e
propria risposta ad un quesito, ma è una risposta a diverse (anche se in verità
non troppo numerose) sollecitazioni poste da lavoratori e RLS sul problema
citato nel titolo. In effetti sembra che una certa parte di medici competenti abbiano una
visione un po’ troppo meccanicistica del lavoratore, valutando soprattutto (se
non esclusivamente) solo le problematiche legate a patologie o disturbi fisici
e rimuovendo in modo inspiegabile le problematiche legate a
disturbi o patologie comportamentali e
psichiche.
Vale la pena anzitutto ribadire
che, secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la salute non è solo l’assenza
di malattia, ma è il pieno
benessere
fisico e psichico (nonché sociale) della persona.
Questo approccio globale è
ovviamente ripreso dal D.Lgs 81/2008, che all’art. 25 , comma 1, lett. a, così
si esprime: il medico competente “
collabora
con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
…”.
Quindi, chiaro e preciso è il
richiamo all’
integrità psico-fisica
come bene da tutelare. Ciò impone quindi che nella valutazione del medico
competente in ordine all’ idoneità
o meno del lavoratore alla mansione specifica tutti gli elementi relativi
allo stato di salute della persona siano presi in esame, e così pure nel
valutare eventuali conseguenze sfavorevoli sul lavoratore delle condizioni di
lavoro e di esposizione al rischio.
Da ciò derivano alcune importanti
conseguenze:
1) Sia in sede di visita
preventiva che di visita periodica che di visita per cambio mansione la
valutazione deve essere completa ed eventuali problematiche di ordine psichico e/o
comportamentale che il lavoratore dichiari e che il medico accerti (e le può
accertare in molti casi anche se il lavoratore non le dichiara) devono entrare
a far parte dei criteri con cui valuta l’idoneità.
2) Il lavoratore può richiedere
l’accertamento ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c (visita medica su
richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica) anche per problemi di ordine
psichico e/o comportamentale, ed il medico deve affrontare queste situazioni al
pari di tutte le altre (ricordando sempre che può accedere alla collaborazione,
se lo ritiene necessario, di uno specialista, vedi art. 39, comma 5. (Il medico
competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della
collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che
ne sopporta gli oneri).
3) Un aspetto molto particolare è
quello legato alla lettera eter) dell’art. 41, comma 2, ovvero la visita medica
precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute
di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità
alla mansione. Infatti, visto che un’assenza della durata di almeno due mesi
corrisponde certamente ad uno stato morboso di una notevole importanza (un
grosso intervento chirurgico, un infarto del miocardio, ecc.) è tutt’altro che
improbabile che un tale evento possa aver avuto ripercussioni sullo stato di
salute psichica del lavoratore che ne è stato colpito. Pertanto il medico
competente dovrebbe accertarsi del pieno recupero della persona che rientra al
lavoro non solo dal punto di vista meramente fisico e valutare le eventuali
menomazioni residuate alla malattia.
Naturalmente, le problematiche di
ordine comportamentale e/o psichico dovranno anche essere prese in esame e
valutate in occasione dell’esposizione a fattori
stressanti in ambiente di lavoro: esse sono infatti annoverate tra le
possibili conseguenze sullo stato di salute dei lavoratori dell’azione di condizioni
organizzative (o di errori organizzativi) capaci di indurre stress
lavoro-correlato. Bisogna quindi che i medici competenti (o almeno quella
quota non certo marginale che ancora non lo fa) si attrezzino delle competenze
professionali in materia, individuino supporti specialistici per eventuali consulenze
nel merito, ma soprattutto inizino a prestare la dovuta attenzione al problema.
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