News
"“Articolo 19” n. 6/2014: visite mediche effettuate fuori dall’orario di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
11/02/2015 -
Pubblichiamo un articolo tratto da “ Articolo 19” n.
06/2014,
bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende
della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la
collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di
Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Visite periodiche effettuate al di fuori dell’orario di lavoro
di Leopoldo Magelli
Nonostante la cosa dovrebbe
essere ormai acquisita, ogni tanto ci pervengono ancora dai RLS quesiti sul
fatto che, se i lavoratori vengono inviati a visita
medica periodica presso il medico competente al di fuori del loro normale
orario di lavoro o di sevizio, gli stessi abbiano o meno diritto a veder
riconosciute le ore impegnate in queste visite come orario di lavoro, quindi
come ore o da recuperare o da monetizzare come straordinario.
Evidentemente, quindi, alcuni
datori di lavoro non si comportano in questo modo e ciò motiva il ripetersi di questi
quesiti. Il SIRS si è sempre espresso chiaramente su questo problema,
rifacendosi all’art. 15 , comma 2, del D.Lgs 81/2008: “Le misure relative alla
sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
Tra queste misure, analiticamente
elencate al comma 1 dello stesso articolo, figura anche (voce “l”) il
“controllo sanitario dei lavoratori”.
A nostro avviso, l’essere
costretti ad effettuare le visite
mediche al di fuori dell’orario di lavoro o di servizio, senza possibilità
di recupero o di retribuzione del tempo impegnato, si configurava a tutti gli
effetti come un indiretto “onere finanziario”.
Questa nostra posizione è stata ,
pochi giorni fa, autorevolmente rinforzata e confermata, senza più spazio per
equivoci o interpretazioni alternative, dalla risposta Commissione degli
Interpelli ad un quesito relativo proprio a “visite mediche al di fuori degli
orari di servizio”.
L’interpello è stato posto
dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, chiedendo se
“nell’effettuazione delle visite
periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica all’impiego, come da
art. 41 D.Lgs 81/2008, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il
datore di lavoro
ha facoltà di inviare il
lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio.
Inoltre se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora
si svolga al di fuori dell’orario di servizio deve o meno essere retribuito
come ore di lavoro straordinario”.
La Commissione formula il suo
parere ricordando, innanzitutto, che la sorveglianza sanitaria rientra tra gli obblighi
del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lett. “g”) ma, contestualmente il
sottoporsi ai controlli sanitari (ai sensi dell’art. 20, lett. “i”) rientra
altresì tra gli obblighi del lavoratore.
Osserva poi la Commissione che
l’art. 18 ha un contenuto tassativo , anche per quel che attiene alla
sorveglianza sanitaria (volta alla tutela della integrità fisica e psichica del
lavoratore) e non lascia spazi o deroghe circa l’osservanza dell’obbligo
prescritto. Afferma, letteralmente, che “le visite mediche in esame non
possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato [N.B. la
salute del lavoratore!!!], per nessun motivo essere omesse o trascurate dal
soggetto obbligato [N.B. il datore di lavoro], di contro il lavoratore non può
esimersi dal sottoporsi all’effettuazione della visita medica”.
È vero che l’art. 41 non dice
esplicitamente che la visita medica debba essere eseguita durante l’attività
lavorativa, ma è “di tutta evidenza” , asserisce la Commissione, che “l’effettuazione
della visita medica è funzionale all’attività lavorativa”. Quindi, di norma le
visite mediche dovrebbero essere eseguite durante il normale orario di lavoro e
di servizio. La Commissione ammette comunque l’ipotesi che , per giustificate
esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi” (anche se
dovrebbe trattarsi di un’eccezione, non di una regola, in quanto la Commissione
ricorda che i controlli sanitari dovrebbero essere strutturati tenendo ben
presenti gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori), ma in questo
caso conclude, con estrema chiarezza e senza lasciare spazio ad equivoci : “il
lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante
lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena
del lavoratore garantita dall’ordinamento”. A questo proposito, la Commissione
richiama anche l’art. 15, comma 2, del D.Lgs 81/2008, da noi sopra citato.
Quindi, in sintesi,
il tempo impiegato per sottoporsi alle visite
periodiche è da considerarsi a tutti gli effetti come tempo in cui il
lavoratore è in servizio, con tutte le ricadute del caso (e ancora una
volta il SIRS aveva ragione…).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1007 volte.
Pubblicità