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"Adozione dei modelli organizzativi e procedure semplificate"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
13/02/2015 - Il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 ha recepito le
procedure semplificate - approvate dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013 - per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008. Un decreto che può aiutare le
piccole e medie imprese non solo ad adottare
idonei modelli organizzativi (MOG),
ma anche entrare in un percorso virtuoso di gestione della sicurezza
che può avere importanti ripercussioni sulla prevenzione di infortuni e
malattie professionali. Senza dimenticare che la corretta adozione e
gestione del MOG consente di evitare, in caso di infortunio, i rischi
sanzionatori previsti anche per l’impresa dal D.Lgs. 231/2001.
Per illustrare il provvedimento,
alla luce di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs.
231/2001, Confindustria Verona ha organizzato il 10 aprile 2014
l’incontro “
Il miglioramento della
sicurezza del lavoro attraverso l’art. 30 del d.lgs. 81/08” che aveva
l’obiettivo di sostenere le aziende nel percorso di miglioramento continuo e di
fornire utili indicazioni.
Proprio con questo obiettivo
ripercorriamo brevemente l’intervento tenuto da
Ivo Dagazzini, Direttore dello Spisal dell’ U.L.S.S. n. 4 Alto
Vicentino, esperto per la Regione Veneto nella Commissione Consultiva
Permanente ex art. 6 DLgs 81/08, Comitato «MOGS ex art. 30 DLgs 81/08».
L’intervento - dal titolo “
L'adozione del MOG con le Procedure
Semplificate descritte dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014” - parte
innanzitutto dal alcune
definizioni
relativi agli acronimi più utilizzati:
-
SGSL o
SGS: “la
definizione di Sistema
di Gestione della Sicurezza sul Lavoro è usata propriamente in presenza di
certificazione di parte terza secondo il BS OHSAS 18001:2007 oppure validazione
di parte terza secondo le Linee Guida ISPESL- UNI –INAIL”;
-
MOG (
MOGS): “la
definizione di Modello di Organizzazione e di Gestione della Sicurezza si usa
con riferimento all’art. 30 DLgs 81/08 – modello idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa ... - come definito all’art. 2
comma 1 lett. dd) del DLgs 81/08 (... ai sensi dell’art. 6, co 1, lett. a, del
DLgs 231/01, idoneo a prevenire i reati art. 589 e 590 C.P., commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro)”.
L’intervento presenta poi il
testo del Decreto
Ministeriale del 13 febbraio 2014 e dei suoi allegati soffermandosi sugli
aspetti più rilevanti. Ne riprendiamo alcuni con riferimento al contenuto delle
“
Procedure semplificate per l’adozione
dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese
(PMI)”:
-
premessa: si fa riferimento alle piccole e medie imprese, come definite
dalla legislazione vigente: “le Medie imprese hanno meno di 250 occupati; la
Piccola impresa ha meno di 50 occupati; la Microimpresa ha meno di 10
occupati”;
-
Paragrafo 2.
INTRODUZIONE:
‘
I requisiti essenziali di costituzione
del MOG della salute e sicurezza sono pertanto quelli previsti dall’art. 30 nei
commi da 1 a 4, DLgs 81/08’;
-
Paragrafo 5. (art 30, comma 1, lett. b) – “
Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti”: ‘
l’analisi
e la valutazione del rischio può essere condotta anche con le metodologie
standardizzate, per le aziende per le quali la legislazione lo preveda, cfr.
art. 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 (decreto interministeriale
30 novembre 2011 – G. U. n. 285 del 6 dicembre 2011)’. ‘Gli interventi previsti
da tale programma devono essere ricompresi nel piano di miglioramento (allegato
2)’.
Rimandando ad una lettura
integrale delle slide dell’intervento, per poter meglio visualizzare i vari
punti riportati da Dagazzini relativi al Decreto, ci soffermiamo ora su
due indicazioni che l’autore ritiene di
“
particolare importanza”: le “
indicazioni per il Sistema disciplinare
(paragrafo 16)” e i “
chiarimenti sul
sistema di controllo (par. 17)”.
Paragrafo 16. “
Un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello” (art. 30, comma 3, TU):
- ‘
L’azienda definisce e formalizza il sistema disciplinare (ove presente
l’Alta direzione è compito di questa formalizzare lo stesso) e lo comunica a
tutti i soggetti interessati quali ad esempio: Datore di lavoro, Dirigenti,
Preposti, Lavoratori, Auditor/gruppo di audit, Organismo di vigilanza (ove
istituito), RSPP. L’azienda dovrà inoltre, definire idonee modalità per
selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori
esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali
con l’azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l’azienda deve
prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole
applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle
sanzioni previste per il loro mancato rispetto, fino alla risoluzione del
contratto stesso.
Paragrafo 17. “
Il modello
organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica
del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni
e dell’igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione
e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico” (art.
30, comma 4, D.lgs. 81/2008).
In questo paragrafo viene dato
“ampio spazio” ad Audit, Riesame di sistema e Riunione Periodica:
- l’
audit è “un esame sistematico, documentato e indipendente per
determinare se quanto pianificato e predisposto dal MOG viene efficacemente
attuato, è idoneo al conseguimento degli obiettivi ed è coerente con la
politica in materia di salute e sicurezza…”;
- riguardo al
sistema di controllo “
è stato sciolto un nodo fondamentale: il ‘
sistema di controllo’ non coincide con
l’Organismo di Vigilanza (OdV), e non ne richiede necessariamente l’istituzione.
Infatti così recita il Paragrafo 17: ‘
un
idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello va effettuato attraverso
la combinazione delle attività di due processi che sono strategici per
l’effettività e la conformità del MOG: gli audit interni di sicurezza ed il
riesame’.
E ai sensi della Lettera
circolare del Ministero del lavoro 11/07/2011: ‘
Si evidenzia come tali processi rappresentino un sistema di controllo
idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008
solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i
soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, dell’Alta
Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il
datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati
ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro’.
Insomma – continua il decreto – ‘
quando ricorrano tali condizioni si può
ritenere soddisfatto l’obbligo secondo il quale “il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è
stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e controllo” ; quanto sopra è in coerenza con la previsione
normativa che recita come “negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b del comma 1 possono essere svolti direttamente dall’organo
dirigente” con riferimento alla lettera b), comma 1, dell’Articolo 6 del
DLgs 231/01.
IL documento continua ricordando
che:
- ‘
diversamente dalle condizioni sopra indicate, o per diversa scelta
organizzativa, l’Alta Direzione deve individuare l’organismo di cui alla
lettera b), comma 1, dell’Articolo 6 del D. Lgs. 231/01 (
Organismo di Vigilanza
– OdV) secondo i criteri di indipendenza e
professionalità.
E indipendente – come indicato in
una nota – ‘
non significa che l’audit
deve essere effettuato da personale esterno all’azienda, ma significa che
questo personale non è direttamente coinvolto nelle attività oggetto di audit.
Pertanto, l’audit può essere svolto da personale interno all’azienda purché sia
in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 17.3 ma non può essere effettuato
dal Datore di Lavoro o da componenti del SPP se questi hanno assunto
responsabilità operativa diretta nella attività oggetto di audit’.
L’intervento di Dagazzini si
sofferma poi sugli
obiettivi strategici
degli Spisal: “promuovere l’organizzazione e gestione della sicurezza” con
interventi di vigilanza ed assistenza che promuovano “la consapevolezza, in
primo luogo dei Datori di Lavoro, della necessità, dell’utilità e della
fattibilità di migliorare costantemente le condizioni di sicurezza e di salute
degli ambienti di lavoro”.
In questo senso gli Spisal “hanno
definito un modello di organizzazione per la gestione della sicurezza cui fare
riferimento, che tenga conto delle piccole dimensioni delle Aziende e che
valorizzi quello che le Aziende stanno facendo, anche se non dispongono di SGS
certificati o validati (come avviene per la stragrande maggioranza delle
Aziende)”.
L’intervento riporta poi la
“procedura” per la verifica da parte dello
Spisal dell’adozione e dell’efficace attuazione del MOG(S) ex art. 30 DLgs
81/08, con particolare riferimento a tre situazioni: azienda con modello 231;
azienda con certificazione BS OHSAS 18001
o con validazione UNI INAIL; azienda che non rientra nei casi precedenti, cioè
senza modello 231 e senza certificazione BS OHSAS 18001 o validazione UNI INAIL
(la stragrande maggioranza).
Concludiamo questa breve
presentazione dell’intervento con dei possibili suggerimenti che l’autore
riporta in conclusione per i datori di lavoro, le loro associazioni, i
consulenti.
Si indica che
per «formalizzare» il MOGS nel DVR “è
opportuno nelle varie parti del DVR fare riferimento ai requisiti dell’art. 30
DLgs 81/08.
Ad esempio:
- Organigramma -articolazione di
funzioni: citare il comma 3 primo periodo;
- Registrazione attività: citare
il comma 2;
- nella valutazione della
sicurezza macchine citare la lettera a del comma 1 art. 30 ( … rispetto
standard attrezzature …);
- nella predisposizione dei DPI
citare la lettera b (...predisposizione delle misure di protezione ...).
Inoltre è opportuno
prevedere la «sezione MOGS», “dove
viene richiamata la Documentazione che attesta la conformità ai requisiti art.
30 per l’
Evidenza di adozione:
- i contenuti della valutazione
dei Rischi, (comma 1, da lettera –a- fino a lettera –g-) (vedi il DM Min Lav
13-02-2014 dal punto 4 al 15);
- registrazione attività (comma
2);
- articolazione di funzioni
(comma 3 primo periodo).
E per l’
Evidenza di efficace attuazione:
- periodiche verifiche
dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate (comma 1 lett. h);
- sistema di controllo (comma 4)
vedi il DM Min Lav 13-02-2014 punto 17 (il piano degli audit e la revisione di
Sistema- riunione periodica);
- sistema disciplinare (comma 3
secondo periodo) vedi il DM Min Lav 13-02-2014 punto 16”.
“ L'adozione del MOG con le Procedure Semplificate descritte dal
Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014”, a cura di Ivo Dagazzini, Direttore
dello Spisal dell’U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino, esperto per la Regione Veneto
nella Commissione Consultiva Permanente ex art. 6 DLgs 81/08, Comitato «MOGS ex
art. 30 DLgs 81/08», intervento al seminario “Il miglioramento della sicurezza
del lavoro attraverso l’art. 30 del d.lgs. 81/08” (formato PDF, 827 kB).
Alcuni link per avere ulteriori
informazioni sulle attività dello Spisal ULSS 4 per le aziende :
Tiziano Menduto
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